32005R1539•Regolamento (CE) n. 1539/2005 della Commissione, del 22 settembre 2005, che estende le misure di emergenza per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII
32005R1539Regulation23 set 2005
del 22 settembre 2005
che estende le misure di emergenza per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Sulla base delle informazioni scientifiche trasmesse dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM), dalle quali risultava un indice di abbondanza eccezionalmente basso dello stock di acciuga nel golfo di Biscaglia, è stato adottato il regolamento (CE) n. 1037/2005 della Commissione, del 1 o luglio 2005, recante misure di emergenza per la protezione e la ricostituzione dello stock di acciuga nella sottozona CIEM VIII 2 . Tale regolamento istituisce un divieto di pesca per un periodo di tre mesi a decorrere dal 3 luglio 2005.
(2) Un recente parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha confermato che il livello dello stock in questione è pericolosamente basso, che la decisione di sospendere l’attività di pesca era corretta e che il divieto di pesca va mantenuto fintantoché non si disponga di dati indipendenti che consentano di effettuare una stima affidabile della biomassa riproduttiva.
(3) È quindi opportuno prorogare il divieto di pesca.
(4) Poiché, agli effetti del controllo, è impossibile distinguere tra acciughe catturate nella sottozona CIEM VIII e acciughe catturate in altre zone, è necessario vietare la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di acciughe nella sottozona CIEM VIII, a prescindere dalla zona di cattura delle medesime.
(5) Durante il periodo di divieto la Commissione procederà a una valutazione dei criteri scientifici e tecnici da applicare ai fini della decisione relativa alla riapertura dell’attività di pesca in questione.
(6) È pertanto opportuno che la Commissione estenda e adegui le misure di emergenza per la protezione dello stock di acciuga,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nella sottozona CIEM VIII è vietata la pesca dell’acciuga. È inoltre vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare acciughe nella sottozona CIEM VIII nel periodo di applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica dal 3 ottobre 2005 al 31 dicembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2005. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 171 del 2.7.2005, pag. 24 .
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