del 27 settembre 2005
che rettifica il regolamento (CE) n. 2104/2004 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 11, paragrafo 5,
visto il regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità 2 , in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione 3 reca modalità di applicazione per la gestione delle flotte pescherecce nelle regioni ultraperiferiche fino al 31 dicembre 2006 e stabilisce, in particolare, i livelli specifici di riferimento per ogni segmento di flotta di ciascuna delle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna.
(2) I nomi dei due segmenti di flotta della regione francese della Riunione, che figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004, sono errati e devono essere corretti. Detta correzione deve applicarsi con effetto retroattivo e non avrà alcuna incidenza negativa sugli operatori.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2104/2004 è sostituito dal testo riportato in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica con decorrenza dal 1 o gennaio 2003.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2005. Per la Commissione Joe BORG Membro della Commissione
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 102 del 7.4.2004, pag. 9 .
3 GU L 365 del 10.12.2004, pag. 19 .
Livelli specifici di riferimento per le flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Francia, del Portogallo e della Spagna