32005R1573•Regolamento (CE) n. 1573/2005 della Commissione, del 28 settembre 2005, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco ai fini della trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità
32005R1573Regulation2 ott 2005
del 28 settembre 2005
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di segala detenuta dall’organismo d’intervento tedesco ai fini della trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento 2 , la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento deve essere effettuata nell’ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa che eviti perturbazioni del mercato.
(2) L’impiego crescente dei biocarburanti nei trasporti comunitari rientra in un insieme di provvedimenti finalizzati al rispetto degli impegni comunitari in campo ambientale. La promozione dell’uso dei biocarburanti può aprire un nuovo mercato ai prodotti agricoli degli Stati membri.
(3) La Germania dispone di ingenti scorte d’intervento di segala, per le quali è difficile trovare sbocchi e che è quindi opportuno smerciare. A tale scopo, possono essere organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione della segala in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, a norma della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti 3 .
(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
(5) Nella comunicazione dell’organismo d’intervento tedesco alla Commissione è inoltre importante garantire l’anonimato degli offerenti.
(6) Al fine di ammodernare la gestione, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica.
(7) Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda, da un lato, la consegna della segala e la sua trasformazione in bioetanolo e, dall’altro, l’uso del bioetanolo ottenuto per la produzione di biocarburanti nella Comunità. Per permettere lo svolgimento di tali controlli, è opportuno rendere obbligatoria l’applicazione delle procedure stabilite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell’utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall’intervento 4 , e dalla direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa 5 .
(8) Per garantire la corretta esecuzione, è opportuno fare obbligo all’aggiudicatario di costituire una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda le condizioni di svincolo.
(9) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’organismo d’intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di segala da esso detenute, ai fini della loro trasformazione in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/30/CE.
La vendita di cui all’articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia:
a) in deroga all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
b) in deroga all’articolo 10, secondo comma, dello stesso regolamento, il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.
Le offerte sono valide unicamente se corredate:
a) della prova che l’offerente ha costituito una cauzione per l’offerta, che in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR/tonnellata;
b) dell’impegno scritto dell’offerente di utilizzare la segala entro il 30 agosto 2006 ai fini della sua trasformazione, sul territorio comunitario, in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, e di costituire una garanzia di buon fine pari a 40 EUR/t nei due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della dichiarazione di attribuzione della gara;
c) dell’impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare che i quantitativi di segala aggiudicati sono stati trasformati sul territorio comunitario in bioetanolo e che l’etanolo ottenuto è stato utilizzato per la produzione di biocarburanti nella Comunità.
La detenzione e la circolazione dell’etanolo sono soggette alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE, ai fini della produzione di biocarburanti.
1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 5 ottobre 2005 alle ore 15 (ora di Bruxelles). Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006, il 24 maggio 2006 e il 14 giugno 2006, settimane nel corso delle quali non sono realizzate gare. Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade mercoledì 28 giugno 2006 alle ore 15 (ora di Bruxelles).
2. Le offerte devono essere presentate all’organismo d’intervento tedesco al seguente indirizzo: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) Deichmannsaue 29 D-53179 Bonn Fax (49-228) 6845 3985 (49-228) 6845 3276.
Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute. Tale comunicazione avviene per via elettronica utilizzando il modulo figurante nell’allegato I.
Secondo la procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita.
Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
1. La cauzione di cui all’articolo 3, lettera a), è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali: a) l’offerta non è stata accolta; b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la garanzia di cui all’articolo 3, lettera b).
2. La garanzia di cui all’articolo 3, lettera b), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di segala utilizzati entro il 30 agosto 2006 per la produzione di bioetanolo nella Comunità, a condizione che il bioetanolo sia vincolato al regime del deposito fiscale previsto dalla direttiva 92/12/CEE. Tale vincolo comprende l’utilizzo finale del bioetanolo come biocarburante nella Comunità.
1. La prova dell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3, lettera b), è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 e dalla direttiva 92/12/CEE.
2. Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell’esemplare di controllo T5 deve fare riferimento all’impegno di cui all’articolo 3, lettere b) e c), e recare una o più delle diciture figuranti nell’allegato II.
3. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la prova dell’utilizzazione conforme della segala si considera addotta se la segala è immagazzinata in uno stabilimento di trasformazione di bioetanolo e il produttore del biocarburante dimostra, sulla scorta di documenti giustificativi, di aver trasformato in biocarburante il bioetanolo ottenuto dalla segala acquistata a norma del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 ( GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10 ).
3 GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42 .
4 GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ( GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13 ).
5 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE ( GU L 359 del 4.12.2004, pag. 30 ).
Gara permanente per la rivendita di 200 000 tonnellate di segala detenute dall’organismo d’intervento tedesco
Modulo
[Regolamento (CE) n. o 1573/2005]
| Numero dell’offerente | Numero della partita | Quantitativo (t) | Prezzo offerto EUR/t |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| ecc. |
Da trasmettere alla DG Agricoltura (D/2).
Diciture di cui all’articolo 8, paragrafo 2
| — | in spagnolo | : | Productos destinados a la transformación y destino final previstos en el artículo 3, letras b) y c) del Reglamento (CE) n o 1573/2005 |
|---|---|---|---|
| — | in ceco | : | Produkty určené ke zpracování a na místo konečného určení podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1573/2005 |
| — | in danese | : | Produkter til forarbejdning og endelig bestemmelse som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1573/2005 |
| — | in tedesco | : | Erzeugnisse zur Verarbeitung und Endbestimmung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1573/2005 |
| — | in estone | : | Määruse (EÜ) nr 1573/2005 artikli 3 punktides b ja c ettenähtud eesmärgil töötlemiseks mõeldud tooted |
| — | in greco | : | Προϊόντα προς μεταποίηση και με τελικό προορισμό όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1573/2005 |
| — | in inglese | : | Products intended for processing and for the final destination referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1573/2005 |
| — | in francese | : | produits destinés à la transformation et à la destination finale prévues à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) n o 1573/2005 |
| — | in italiano | : | Prodotti destinati alla trasformazione e alla destinazione finale di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1573/2005 |
| — | in lettone | : | Produkti paredzēti tādai pārstrādei un galīgajam lietojumam, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1573/2005 3. panta b) un c) punktā |
| — | in lituano | : | Produktai, kurių perdirbimas ir galutinis panaudojimas numatyti Reglamento (EB) Nr. 1573/2005 3 straipsnio b ir c punktuose |
| — | in ungherese | : | Az 1573/2005/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra és végső felhasználásra szánt termékek |
| — | in olandese | : | Producten bestemd voor de verwerking en het eindgebruik als bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 1573/2005 |
| — | in polacco | : | Produkty przeznaczone do przetworzenia oraz do końcowego miejsca przeznaczenia przewidzianych w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 1573/2005 |
| — | in portoghese | : | Produtos para a transformação e o destino final estabelecidos no Regulamento (CE) n. o 1573/2005 |
| — | in slovacco | : | Produkty určené na spracovanie a na konečné použitie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1573/2005 |
| — | in sloveno | : | Proizvodi za predelavo in končni namembni kraj iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1573/2005 |
| — | in finlandese | : | Asetuksen (EY) N:o 1573/2005 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen ja loppukäyttöön tarkoitetut tuotteet |
| — | in svedese | : | Produkter avsedda för bearbetning och slutlig användning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1573/2005 |
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (). ↩ ↩2
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/106/CE (). ↩ ↩2
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