32005R1631•Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America
32005R1631Regulation8 ott 2005
del 3 ottobre 2005
che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. MISURE PROVVISORIE
(1) Il 7 aprile 2005 la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 538/2005 2 («regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di acido tricloroisocianurico (trichloroisocyanuric acid — «TCCA») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e degli Stati Uniti d’America («USA») («i paesi interessati»).
(2) Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping per quanto concerne la RPC ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell’inchiesta RPC» o «PI-RPC»), mentre l’inchiesta relativa al dumping per quanto concerne gli USA ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta USA» o «PI-USA»).
(3) Per entrambe le inchieste l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2000 e la fine del rispettivo periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).
2. FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA
(4) Dopo l’istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di TCCA dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni su cui si basava il regolamento provvisorio. È stato inoltre concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.
(5) Alcune parti hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
(6) I servizi della Commissione hanno inoltre illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendevano raccomandare l’istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.
B. PRODOTTO INTERESSATO E PRODOTTO SIMILE
(7) Si ricorda che, al considerando 19 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame era definito come acido tricloroisocianurico (TCCA) e suoi preparati, originari dei paesi interessati. Il TCCA è chiamato anche simclosene nella denominazione comune internazionale e viene normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 40 20 .
(8) Inoltre, come indicato ai considerando 22 e 23 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame e il TCCA prodotto e venduto sul mercato comunitario nonché il TCCA prodotto e venduto sui mercati interni dei paesi interessati e del paese analogo sono risultati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto non sono state riscontrate differenze nelle caratteristiche fisiche e chimiche di base e negli usi tra i diversi tipi di TCCA.
(9) Un’impresa di trasformazione ha ribadito l’argomentazione già esposta nella fase provvisoria secondo cui il TCCA miscelato avrebbe dovuto essere escluso dal campo di applicazione dell’inchiesta. L’impresa in questione ha sostenuto che nella denuncia la definizione del prodotto riguardava unicamente il TCCA non miscelato e che tale definizione era stata impropriamente allargata al TCCA miscelato. Bisogna precisare, tuttavia, che la denuncia non fa alcun riferimento a prodotti miscelati o non miscelati. Si ricorda inoltre che il prodotto in esame è definito sulla base delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e delle sue applicazioni finali e può includere diversi tipi di prodotto che presentano le stesse caratteristiche di base. In questo caso, sia le pastiglie miscelate che non miscelate rispondevano ai criteri summenzionati. Come indicato negli avvisi di apertura per entrambi i casi, il prodotto in esame in entrambi i procedimenti è costituito dall’acido tricloroisocianurico (TCCA) e dai suoi preparati, il che significa che tutti i tipi del prodotto in esame che presentano le stesse caratteristiche di base sono interessati dai procedimenti in questione. Non si può quindi sostenere che le pastiglie miscelate debbano essere escluse dal campo di applicazione del prodotto o che questo sia stato ampliato. Alla luce di ciò, l’argomentazione è respinta ed è confermata la conclusione di cui al considerando 24 del regolamento provvisorio.
C. DUMPING
1. METODO GENERALE
1.1. VALORE NORMALE
(10) In assenza di osservazioni sul metodo utilizzato per determinare il valore normale, viene confermato il metodo utilizzato di cui ai considerando da 26 a 33 del regolamento provvisorio.
1.2. PREZZO All’ESPORTAZIONE
(11) In assenza di osservazioni in merito al metodo generale utilizzato per determinare il prezzo all’esportazione, viene confermato il metodo utilizzato di cui al considerando 34 del regolamento provvisorio.
1.3. CONFRONTO
(12) In assenza di osservazioni in merito al metodo utilizzato nel confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, viene confermato il metodo utilizzato di cui al considerando 35 del regolamento provvisorio.
1.4. MARGINE DI DUMPING PER LA RPC
(13) Nel regolamento provvisorio, due produttori della RPC che hanno collaborato all’inchiesta non hanno ottenuto né il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») né il trattamento individuale («TI») (cfr. considerando 44 e 66). Il margine di dumping per questi due produttori esportatori era stato determinato in via provvisoria come la media ponderata dei margini di dumping individuali calcolati per ciascuno di essi.
(14) Alle due società è stato erroneamente attribuito un margine di dumping separato e un dazio individuale, contrariamente a quanto previsto all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e alla prassi consolidata delle istituzioni. Pertanto, è opportuno ovviare a tale situazione nella fase definitiva, assoggettando le due società al dazio unico a livello nazionale.
(15) Pertanto, in vista delle misure definitive e considerato che le due società subivano ancora un’ingerenza di rilievo da parte dello Stato, nel calcolo del margine di dumping a livello nazionale si sono dovuti inserire i dati relativi alle suddette società. Visto il modesto grado di collaborazione, il margine di dumping a livello nazionale è stato fissato come la media ponderata:
i) della media ponderata dei margini di dumping calcolati per questi due produttori esportatori, conformemente al metodo illustrato al considerando 38 del regolamento provvisorio; e
ii) dei margini di dumping determinati per i tipi rappresentativi del prodotto in esame con i margini di dumping più elevati, venduti dai due esportatori in questione.
2. REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC)
2.1. TEM
(16) In mancanza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del TEM di cui ai considerando da 40 a 63 del regolamento provvisorio.
2.2. TI
(17) In mancanza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie relative alla determinazione del TI di cui ai considerando da 64 a 67 del regolamento provvisorio.
2.3. VALORE NORMALE
2.3.1. Determinazione del valore normale per tutti i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM
a) Paese analogo
(18) In mancanza di osservazioni sulla scelta del paese analogo, si conferma la scelta di cui ai considerando da 68 a 74 del regolamento provvisorio.
b) Determinazione del valore normale
(19) In mancanza di osservazioni sul valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, si confermano le conclusioni di cui al considerando 75 del regolamento provvisorio.
2.3.2. Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM
(20) Alcuni esportatori hanno sostenuto che, nel calcolo del valore normale, non erano stati sufficientemente presi in considerazione taluni adeguamenti richiesti. Essi hanno rilevato che nel valore normale costruito erano stati inclusi alcuni costi (ossia i costi di trasporto e di imballaggio) che invece avrebbero dovuto essere dedotti come adeguamenti, analogamente a quanto avviene nei casi in cui il valore normale è basato sul prezzo praticato sul mercato interno.
(21) Questi esportatori hanno osservato inoltre che, per i tipi di prodotto in esame per i quali bisognava utilizzare un valore normale costruito, le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») avrebbero dovuto corrispondere alle spese sostenute sul mercato interno.
(22) Infine, hanno sostenuto che il margine di utile applicabile avrebbe dovuto essere quello ottenuto sulle vendite effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali.
(23) Dopo aver analizzato tali argomentazioni, si è ritenuto opportuno adeguare il valore normale per tener conto delle deduzioni richieste sempreché queste riguardassero i costi di trasporto e di imballaggio che erano stati inclusi nel valore normale costruito determinato in via provvisoria. Inoltre, il valore normale è stato calcolato tenendo conto delle SGAV sostenute sul mercato interno e il margine di utile applicato è stato adeguato per riflettere il margine di utile ottenuto sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali. Il valore normale è stato quindi corretto al ribasso per riflettere tali cambiamenti.
2.4. PREZZI All’ESPORTAZIONE
(24) In mancanza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie sui prezzi all’esportazione di cui ai considerando 79 e 80 del regolamento provvisorio.
2.5. CONFRONTO
(25) In mancanza di osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di cui al considerando 81 del regolamento provvisorio.
2.6. MARGINE DI DUMPING
2.6.1. Per i produttori esportatori che hanno cooperato e cui è stato riconosciuto il TEM/TI
(26) In mancanza di altre osservazioni, a parte quelle relative all’adeguamento del valore normale, illustrate in dettaglio ai considerando da 20 a 23, si conferma il metodo indicato ai considerando 82 e 83 del regolamento provvisorio. I nuovi margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo cif all’importazione, franco frontiera comunitaria, sono i seguenti:
| Hebei Jiheng Chemical Co. Limited | 8,1 % |
|---|---|
| Puyang Cleanway Chemicals Limited | 7,3 % |
| Heze Huayi Chemical Co. Limited | 14,1 % |
| Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited | 40,5 % |
2.6.2. Per tutti gli altri produttori esportatori
(27) Il nuovo margine di dumping a livello nazionale, espresso in percentuale del prezzo cif all’importazione, franco frontiera comunitaria, modificato come spiegato ai considerando 13, 14 e 15, è il seguente:
| tutte le altre società | 42,6 % |
|---|
3. STATI UNITI D’AMERICA
3.1 VALORE NORMALE
(28) Ad eccezione di una questione relativa al confronto che incide sul livello del valore normale di un produttore esportatore e che è trattata di seguito, non vi sono osservazioni sulla determinazione del valore normale; si confermano pertanto le conclusioni provvisorie relative al metodo scelto di cui al considerando 92 del regolamento provvisorio.
3.2. PREZZO All’ESPORTAZIONE
(29) Un produttore esportatore ha contestato il fatto che le spese SGAV e l’utile realizzato dai suoi importatori collegati nella Comunità fossero interamente dedotti dai prezzi di rivendita al fine di ottenere un prezzo all’esportazione attendibile. Ha chiesto invece che tali deduzioni fossero ripartite in base alle attività della società sia negli USA che nella Comunità.
(30) A questo proposito, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, devono essere dedotti tutti i costi, incluse le SGAV, sostenuti tra l’importazione e la rivendita da parte dell’importatore collegato, oltre ad un congruo utile. Le deduzioni devono essere calcolate sulla base di dati effettivi verificati dell’importatore. Dal momento che i costi che l’esportatore voleva ripartire in base alle attività negli USA erano in realtà sostenuti nella Comunità, l’argomentazione è stata respinta.
3.3. CONFRONTO
(31) Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha erroneamente paragonato il prodotto sfuso franco fabbrica destinato all’esportazione con il prodotto al dettaglio finito destinato al mercato interno.
(32) A questo proposito si osserva che, dall’avvio del procedimento, è stato effettuato un raffronto tra il prodotto sfuso venduto sul mercato interno degli USA e il prodotto sfuso importato nella Comunità, anche se presentato come prodotto finito, ossia in pastiglie, al momento di essere venduto al primo acquirente indipendente della Comunità. Questa procedura era basata sulla constatazione che il TCCA è importato principalmente in forma sfusa nella Comunità, dove viene poi rilavorato.
(33) Tuttavia, bisogna riconoscere che al momento in cui è stato effettuato il raffronto, non si è proceduto, in via provvisoria, ai necessari adeguamenti riguardanti la finitura del prodotto. Il valore normale è stato quindi adeguato eliminando dal costo di produzione negli USA la parte corrispondente alla finitura del prodotto venduto sul mercato interno statunitense. I costi di produzione sostenuti dal reparto del produttore esportatore statunitense presso il quale l’attività è stata effettuata sono stati sottratti dal valore normale, analogamente alla deduzione dal prezzo di rivendita nella Comunità dei costi legati alla stessa attività solitamente svolta da terzi (subappaltatori o altre aziende a contratto).
(34) È stato fatto valere, inoltre, che la procedura basata sul prodotto sfuso rende necessaria, per la determinazione del valore normale sul mercato interno, anche l’esclusione delle spese SGAV, in quanto queste spese sarebbero sostenute prevalentemente per la commercializzazione del prodotto finito.
(35) A questo proposito, si fa notare che l’attività del gruppo, che negli USA è composto dal produttore esportatore e dalla casa-madre, e i costi sostenuti in tale ambito per il TCCA, contribuiscono alla commercializzazione sia del prodotto sfuso che delle sue diverse presentazioni al primo acquirente indipendente. Il prodotto finito non è altro che il prodotto sfuso in una specifica presentazione. Sostenere che le spese generali non svolgono alcun ruolo nella commercializzazione del prodotto sfuso equivarrebbe a dire che è possibile portare avanti una produzione redditizia di prodotti sfusi senza l’intervento della struttura della società o del gruppo, in particolare del reparto delle vendite. In realtà, la commercializzazione non distingue tra il prodotto sfuso o finito ma riguarda il TCCA in tutte le sue preparazioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(36) Da tutti gli altri punti di vista e in mancanza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni provvisorie relative al confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione di cui al considerando 94 del regolamento provvisorio.
3.4. MARGINE DI DUMPING
(37) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il confronto tra la media ponderata dei valori normali di ciascun tipo del prodotto in esame esportato nella Comunità e la media ponderata dei prezzi all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame, tenendo conto dello stadio commerciale, ha rivelato l’esistenza di dumping da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(38) I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
BioLab Inc.: 50,4 %
Clearon Inc.: 105,3 %
(39) Il margine di dumping definitivo residuo è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato accertato per un tipo di prodotto rappresentativo, venduto da uno dei produttori esportatori che hanno collaborato.
Margine di dumping residuo: 120 %
D. PREGIUDIZIO
1. PRODUZIONE COMUNITARIA
(40) In mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando 97 e 98 del regolamento provvisorio.
2. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA
(41) Una società di trasformazione avente sede nella Comunità ha sostenuto che, poiché produce pastiglie miscelate di TCCA e tali pastiglie rientrano nella definizione del prodotto in esame, avrebbe dovuto essere considerata tra i produttori comunitari. L’inchiesta ha dimostrato, tuttavia, che la società in questione non produceva direttamente né il TCCA in forma granulare o in polvere né le pastiglie di TCCA o suoi preparati, ma che invece subappaltava la produzione di tali pastiglie. Inoltre, la produzione di queste pastiglie non comporta la produzione di TCCA ma piuttosto una sua trasformazione da una forma (TCCA in granuli o in polvere) in un’altra (pastiglie di TCCA). Alla luce di ciò, la richiesta non ha potuto essere accolta.
(42) Riguardo al trattamento dei dati forniti da uno dei produttori europei non inclusi nella definizione di industria comunitaria, sono pervenute affermazioni contraddittorie. La suddetta società di trasformazione ha sostenuto che i dati relativi a questo produttore avrebbero dovuto far parte dell’industria comunitaria mentre un produttore esportatore ha sostenuto il contrario.
(43) A questo proposito, va osservato che i dati disponibili per questo produttore non sono stati utilizzati nella valutazione della situazione dell’industria comunitaria poiché, come indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio, il produttore in questione non ha pienamente cooperato all’inchiesta e, quindi, non ha potuto essere incluso nella definizione di industria comunitaria. Non vi era pertanto alcun motivo per considerare i dati di tale produttore nell’analisi della situazione dell’industria comunitaria.
(44) Quattro produttori esportatori cinesi che hanno collaborato hanno sostenuto che se, come nel presente caso, vi sono più di due produttori comunitari, la denuncia non può essere sostenuta solo da uno di essi. Va osservato, tuttavia, che il grado di sostegno alla denuncia non dipende dal numero di società favorevoli ma si esprime in termini di volume di produzione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre, si ricorda che come indicato al considerando 97 del regolamento provvisorio, due produttori comunitari su tre hanno sostenuto la denuncia. Dal momento che questi due produttori rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale comunitaria, le condizioni per avviare un’inchiesta erano soddisfatte. Inoltre, si fa notare che, nel caso specifico, il produttore comunitario denunciante, il quale ha pienamente collaborato alle inchieste, rappresentava oltre il 50 % della produzione comunitaria totale di TCCA nel corso del PI. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(45) Va osservato che dall’istituzione delle misure provvisorie, Aragonesas Delsa, il produttore comunitario che si riteneva costituisse l’industria comunitaria, è stato acquisito dal gruppo Ercros. Un esportatore americano che ha collaborato all’inchiesta ha affermato che probabilmente tale società non soddisfaceva più le condizioni per qualificarsi come industria comunitaria, in quanto, a detta dello stesso esportatore, la società Ercros possedeva anche Inquide, apparentemente un grande importatore di TCCA cinese.
(46) A questo proposito, bisogna innanzitutto precisare che la società Inquide fa parte del gruppo Neokem, che è uno degli altri produttori europei che non hanno pienamente cooperato all’inchiesta. Contrariamente a quanto asserito dall’esportatore statunitense, la Ercros non detiene la totalità ma solo una quota di minoranza della Inquide. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall’esportatore in questione, non vi è stata alcuna fusione tra l’Inquide e la Aragonesas-Delsa, per cui non esistono legami finanziari diretti tra le due società. L’inchiesta ha confermato inoltre che il produttore comunitario non ha né partecipato a pratiche di dumping né è stato tutelato dagli effetti pregiudizievoli dello stesso. Pertanto, non vi è alcun motivo per contestare che rientri nella definizione di industria comunitaria. Di conseguenza, si confermano le conclusioni di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio.
(47) In assenza di ulteriori osservazioni, si conferma la definizione di industria comunitaria di cui al considerando 99 del regolamento provvisorio.
3. CONSUMO NELLA COMUNITÀ
(48) Non essendo pervenute nuove informazioni, si conferma il calcolo del consumo comunitario di cui ai considerando da 100 a 105 del regolamento provvisorio.
4. IMPORTAZIONI NELLA COMUNITÀ DAI PAESI INTERESSATI
4.1. VALUTAZIONE CUMULATIVA DEGLI EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING IN ESAME — QUOTE DI MERCATO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
(49) Un produttore esportatore ha sostenuto che la valutazione cumulativa delle importazioni provenienti dalla RPC e dagli USA non era giustificata in quanto le condizioni di concorrenza tra le importazioni cinesi e quelle americane in termini di volumi di importazione, quota di mercato e andamento dei prezzi erano fondamentalmente diverse.
(50) Si ricorda innanzitutto che le tre condizioni fissate all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono state valutate nell’ambito del considerando 107 del regolamento provvisorio.
(51) Inoltre, prima di decidere sul cumulo delle importazioni dagli USA e dalla RPC, la situazione effettiva del volume delle importazioni, della quota di mercato e del prezzo delle importazioni in esame è stata analizzata separatamente per entrambi i paesi ai considerando da 109 a 112 del regolamento provvisorio.
(52) Riguardo alle condizioni di concorrenza, va ricordato che, come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, il TCCA prodotto nella RPC e negli USA e quello prodotto e venduto dai produttori comunitari sul mercato della Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e risultano intercambiabili per gli acquirenti comunitari. È stato riscontrato anche che i produttori esportatori nei paesi interessati e i produttori nella Comunità si servono di canali di vendita analoghi. Inoltre, le importazioni dalla RPC e dagli USA presentano lo stesso andamento riguardo ai prezzi. Il fatto che le importazioni da due diversi paesi non seguano esattamente la stessa tendenza in termini di volumi e di quota di mercato è attribuibile a diversi motivi e non significa necessariamente che tali importazioni non siano vendute a condizioni di concorrenza simili.
(53) Alla luce di quanto sopra, in assenza di ulteriori osservazioni in merito alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping in esame, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 106, 107 e 108 del regolamento provvisorio.
4.2. PREZZI DELLE IMPORTAZIONI E SOTTOQUOTAZIONE
(54) A seguito delle correzioni apportate ai calcoli relativi al dumping, è stata riveduta anche la sottoquotazione dei prezzi.
(55) Durante il PI, i margini di sottoquotazione dei prezzi (media ponderata) per la RPC, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria, variavano tra il 33,8 % e il 44,2 % per gli esportatori cinesi. La media ponderata del margine di sottoquotazione è stata pari al 39,7 %.
(56) Durante il PI è stata riscontrata anche una sottoquotazione negli USA. Mentre un produttore esportatore vendeva a prezzi sottoquotati solo alcuni tipi di TCCA, l’altro produttore esportatore che ha collaborato praticava una sottoquotazione rilevante dei prezzi dell’industria comunitaria. La media ponderata dei margini di sottoquotazione era dello 0,69 %. Si osserva inoltre che i prezzi dell’industria comunitaria hanno subito una forte spinta al ribasso.
5. SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA
(57) Si ricorda che, in base alle conclusioni provvisorie della Commissione di cui al considerando 135 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria aveva subito un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.
(58) Quattro esportatori cinesi hanno sostenuto che nella maggior parte delle inchieste antidumping si stabiliva l’esistenza di un pregiudizio grave allorché l’industria comunitaria registrava perdite, mentre nel caso specifico l’industria comunitaria risultava ancora in attivo.
(59) Va precisato, tuttavia, che una situazione di perdita non costituisce un requisito per la determinazione del pregiudizio grave. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria comprende una valutazione, tra l’altro, della «diminuzione reale e potenziale […] dei profitti», l’analisi della redditività deve essere considerata alla luce degli utili realizzati in assenza di dumping. Nella fattispecie, si ricorda che l’industria comunitaria ha perso il 50 % degli utili conseguiti nel 2000, ossia prima che le importazioni oggetto di dumping entrassero sul mercato comunitario. Oltre a ciò, non va dimenticato che l’industria comunitaria ha sofferto anche degli sviluppi negativi relativamente ai prezzi e alle quote di mercato.
(60) Alla luce di quanto sopra, non essendo pervenute nuove osservazioni in merito alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 117 a 135 del regolamento provvisorio.
6. CONCLUSIONI
(61) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.
E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO
1. EFFETTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING
(62) In mancanza di nuove informazioni, sono confermate le conclusioni di cui ai considerando da 136 a 141 del regolamento provvisorio.
2. EFFETTO DI ALTRI FATTORI
Capacità di produzione
(63) Un produttore esportatore ha sostenuto che l’industria comunitaria non disponeva della capacità tecnica per partecipare alla crescita del mercato per via di problemi tecnici legati all’avvio di un nuovo stabilimento e che non erano, come indicato al considerando 118 del regolamento provvisorio, le importazioni oggetto di dumping ad averla ostacolata.
(64) Come indicato al considerando 118 del regolamento provvisorio, l’industria comunitaria ha deciso tra il 2001 e il 2002 di aprire un nuovo stabilimento, che ha iniziato a produrre alla metà del 2003 contemporaneamente alla chiusura del vecchio impianto. Pur essendo vero che l’industria comunitaria ha registrato alcune difficoltà tecniche ad utilizzare pienamente le capacità del nuovo stabilimento, va osservato che la capacità prevista, alla quale il produttore esportatore fa riferimento nelle sue osservazioni, non corrisponde ai dati che figurano nel regolamento provvisorio. I dati relativi alla capacità indicati nel regolamento provvisorio si riferivano ad una capacità effettiva, ossia ad una capacità adeguata per far fronte a queste difficoltà, invece che ad una capacità teorica. Pertanto, l’effetto delle difficoltà tecniche sulla ridotta utilizzazione degli impianti era già parzialmente stato preso in considerazione. Tuttavia, sulla base delle conclusioni dell’inchiesta, sarebbe opportuno apportare un’ulteriore modifica ai dati relativi alla capacità che figurano nel regolamento provvisorio, dal momento che le conseguenze delle difficoltà tecniche di cui sopra non si riflettono pienamente in questi dati. Quindi, l’effettiva utilizzazione degli impianti nel corso del PI risulterebbe essere quasi del 100 %. È stato infatti riscontrato che l’industria comunitaria stava utilizzando appieno le sue capacità e ha dovuto temporaneamente acquistare il prodotto in esame per far fronte alla domanda. Pertanto, non si può escludere che le difficoltà tecniche di produzione che l’industria comunitaria ha temporaneamente attraversato abbiano contribuito in una certa misura al pregiudizio da essa subito.
Effetti degli investimenti
(65) Un produttore esportatore ha sostenuto che la Commissione ha omesso di considerare sia l’impatto negativo sulla redditività dei sostanziali investimenti effettuati dall’industria comunitaria sia i costi aggiuntivi derivanti dai problemi tecnici che ha dovuto affrontare nella fase di avviamento.
(66) Si ricorda che la questione dei nuovi investimenti dell’industria comunitaria è già stata trattata ai considerando 150, 151 e 152 del regolamento provvisorio.
(67) Inoltre, come indicato al considerando 129 del regolamento provvisorio, il nuovo stabilimento ha permesso all’industria comunitaria di ridurre i costi sia fissi che variabili, di produrre in modo più efficiente e di raggiungere migliori livelli di produttività. Pertanto, come sostenuto al considerando 125 del regolamento provvisorio, tutti i costi aggiuntivi del nuovo investimento sono stati compensati da parallele riduzioni di costi e da una maggiore efficienza. Il costo di produzione, che era inizialmente aumentato tra il 2000 e il 2001, è infatti diminuito fino al PI, quando si è potuto raggiungere un aumento di produttività. Va osservato inoltre che gli effetti del nuovo stabilimento sui costi di ammortamento si sono fatti sentire solo nel luglio 2003, ossia quando il nuovo impianto ha avviato la produzione e il vecchio impianto è stato definitivamente chiuso. Pertanto, non si può attribuire a questo fattore il calo di redditività iniziato già nel 2001: la redditività era diminuita di oltre il 20 % tra il 2000 e il 2002 e anche di oltre il 40 % tra il 2001 e il 2002. L’affermazione è stata quindi respinta.
Maturità del mercato del TCCA
(68) Un’impresa di trasformazione ha contestato la conclusione del considerando 149 del regolamento provvisorio e ha ribadito che la diminuzione dei prezzi era normale e prevedibile alla luce del livello di maturità del mercato TCCA.
(69) Benché nel momento in cui un prodotto raggiunge una certa maturità ci si possa aspettare una diminuzione dei prezzi, va ricordato che per maturità si intende solitamente un processo graduale, continuo e regolare che si osserva nell’arco di diversi anni. La diminuzione del prezzo delle importazioni in questione, invece, è stata brusca e significativa, in quanto i prezzi sono crollati in media del 15 % l’anno tra il 2000 e il 2003, mentre all’epoca la domanda nel periodo estivo era particolarmente alta.
(70) Inoltre, secondo l’argomentazione di cui sopra, il pregiudizio subito dall’industria comunitaria in termini di prezzi sarebbe stato causato dalla normale evoluzione del mercato comunitario, giunto a maturità nel periodo in esame. In altri termini, la diminuzione dell’8 % dei prezzi dell’industria comunitaria tra il 2000 e il PI-RPC o del 12 % tra il 2000 e il PI-USA corrisponderebbe ad una «normale» evoluzione dei prezzi sul mercato comunitario tenuto conto del ciclo di vita del prodotto. È opportuno ricordare, tuttavia, che il prezzo delle importazioni in questione è diminuito del 40 % tra il 2000 e il periodo dell’inchiesta, una percentuale ovviamente di molto superiore alla normale diminuzione dei prezzi dovuta alla maturità del mercato. Pertanto, anche se la maturità del mercato potrebbe aver contribuito in misura limitata all’evoluzione dei prezzi, non può certamente spiegare la significativa diminuzione dei prezzi delle importazioni in questione tra il 2000 e i PI né il pregiudizio subito dall’industria comunitaria.
Esportazioni dell’industria comunitaria
(71) Quattro esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta hanno sostenuto che nell’analisi del pregiudizio mancavano alcuni dati relativi alle esportazioni dell’industria comunitaria, per cui non era possibile delineare il quadro completo della situazione dell’industria comunitaria.
(72) Riguardo alla redditività, un produttore esportatore ha sottolineato che la Commissione non ha tenuto conto dell’impatto negativo delle esportazioni dell’industria comunitaria di TCCA verso gli USA. Si fa presente che l’inchiesta sul pregiudizio riguarda la situazione dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità. Di conseguenza, i dati relativi alla redditività di cui al considerando 125 del regolamento provvisorio riguardano unicamente le vendite effettuate sul mercato comunitario e non sono, quindi, influenzati da eventuali perdite registrate sul mercato statunitense o su altri mercati d’esportazione.
(73) Alcune parti hanno sostenuto che le tendenze negative relativamente alla quota di mercato e alla redditività dell’industria comunitaria erano ampiamente dovute alle esportazioni dell’industria comunitaria al di fuori del mercato comunitario. A detta di queste parti, se i prodotti esportati dall’industria comunitaria fossero stati venduti sul mercato comunitario invece di essere esportati negli Stati Uniti, l’industria comunitaria sarebbe stata in grado di soddisfare la domanda sul mercato comunitario, mantenendo la sua quota di mercato e vendendo a un prezzo migliore.
(74) L’inchiesta ha rivelato che le esportazioni dell’industria comunitaria sono costantemente aumentate dal 2000 e hanno rappresentato oltre il 50 % delle sue vendite totali del prodotto in esame durante il PI, rispetto a meno del 45 % nel 2000.
(75) A questo proposito, va osservato innanzitutto che la strategia di mercato dell’industria comunitaria non consiste nel soddisfare a qualunque prezzo la domanda sul mercato comunitario ma nel vendere una quantità massima su questo mercato ad un prezzo accettabile.
(76) In secondo luogo, i prezzi delle esportazioni verso gli USA, non essendo paragonabili a quelli sul mercato comunitario, non comportano, in quanto tali, un pregiudizio. Non è quindi pertinente stabilire un nesso tra le vendite all’esportazione e la situazione dell’industria comunitaria, in quanto le vendite all’esportazione e quelle effettuate sul mercato della Comunità non sono paragonabili in termini di mix di prodotti e, quindi, di prezzo.
(77) Le vendite effettuate sul mercato di esportazione consistono principalmente in vendite di granuli in grandi sacchi il cui prezzo è molto inferiore a quello del prodotto venduto sul mercato comunitario, il quale si presenta principalmente in pastiglie. Pertanto, un semplice raffronto tra prezzi fondato su dati non adeguati risulta irrilevante.
(78) In terzo luogo, bisogna notare che oltre l’80 % delle vendite sul mercato comunitario si sono svolte tra febbraio e agosto, mentre il periodo delle vendite sul mercato americano è più lungo, in particolare nelle regioni più calde. Pertanto, con l’esportazione verso gli Stati Uniti delle quantità di prodotto che il mercato comunitario non poteva assorbire ad un prezzo accettabile, l’industria comunitaria è riuscita ad ottenere maggiori economie di scala e a mantenere il livello dei prezzi sul mercato comunitario.
(79) In quarto luogo, va osservato che il mercato statunitense è il primo mercato al mondo per attrezzature e prodotti chimici per piscine. Pertanto, per l’industria comunitaria è stato fondamentale avere accesso a questo mercato importante e mantenervi una posizione, diversificando la propria clientela e partecipando allo sviluppo del mercato più attivo.
(80) Infine, non è stata fornita nessuna prova che dimostri che le vendite sul mercato americano avrebbero potuto essere sostituite dalle vendite sul mercato comunitario nello stesso periodo di tempo e a prezzi più vantaggiosi e che pertanto indichi che l’industria comunitaria è responsabile del pregiudizio subito.
(81) Sulla base di quanto sopra, le argomentazioni sono respinte e, in assenza di altre osservazioni, sono confermate le conclusioni relative all’effetto di altri fattori di cui ai considerando da 142 a 154 del regolamento provvisorio.
3. CONCLUSIONI RELATIVE AL NESSO CAUSALE
(82) In base alle considerazioni di cui sopra e ad altri elementi contenuti nei considerando da 136 a 154 del regolamento provvisorio, si conclude che le importazioni dalla RPC e dagli USA hanno causato un pregiudizio grave all’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.
F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ
1. INTERESSE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA
(83) Non essendo pervenute osservazioni in merito all’interesse dell’industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui al considerando 160 del regolamento provvisorio.
2. INTERESSE DEGLI IMPORTATORI INDIPENDENTI
(84) Va ricordato che, come già indicato al considerando 162 del regolamento provvisorio, la cooperazione degli importatori indipendenti è stata piuttosto limitata. Inoltre, nessun importatore ha presentato osservazioni a seguito della divulgazione delle conclusioni provvisorie.
(85) Alla luce di ciò, non essendo pervenute ulteriori informazioni in merito all’interesse degli importatori indipendenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 161 e 162 del regolamento provvisorio.
3. INTERESSE DELLE SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE
(86) L’ulteriore inchiesta ha mostrato che la situazione tra le società di trasformazione, in termini di redditività e di impatto del TCCA sul loro costo di produzione, era molto diversa. Per questo motivo, è opportuno precisare l’argomentazione di cui al considerando 168 del regolamento provvisorio secondo la quale il TCCA rappresenta oltre il 40 % dei costi di produzione delle società di trasformazione e costituisce un prodotto a basso margine di utile. Infatti, un’ulteriore verifica in loco presso i locali di una delle più importanti società di trasformazione sul mercato comunitario ha mostrato che il prodotto in esame rappresentava meno del 25 % del suo costo totale di produzione e che la sua redditività era superiore all’8 %.
(87) Una società di trasformazione ha contestato la valutazione contenuta nel regolamento provvisorio secondo la quale le società di trasformazione potrebbero correggere i prezzi al rialzo, trasferendo quindi parte dell’aumento dei costi sui clienti al fine di diluire gli effetti del dazio lungo il circuito di distribuzione.
(88) Questa valutazione è stata tuttavia confermata da almeno un’altra società di trasformazione, la quale ha sancito chiaramente che dall’istituzione dei dazi provvisori, le società di trasformazione hanno aumentato i loro prezzi tra il 15 % e il 25 % (o in media di 0,32 EUR/kg) per la stagione 2005. Ciò è stato confermato anche da un’altra società di trasformazione. L’inchiesta ha anche rivelato che per le società di trasformazione non c’è alcun divieto contrattuale di aumentare i prezzi e che i contratti stipulati per la stagione 2006 contengono disposizioni speciali in vista dell’eventuale imposizione di dazi antidumping. Questi elementi dimostrano chiaramente che le società di trasformazione hanno già, almeno parzialmente, preso misure cautelative per trasferire l’aumento dei costi al circuito di distribuzione.
(89) Infine, l’inchiesta ha rilevato che il margine aggiunto dai grossisti al prezzo di acquisto pagato alle società di trasformazione può essere significativo, persino superiore al 40 %, il che conferma che esiste un margine per trasferire l’aumento dei costi provocato dai dazi al circuito di distribuzione.
(90) Una società di trasformazione ha sostenuto che l’istituzione di un dazio unico sulle importazioni di TCCA sotto forma di granuli e di pastiglie indurrebbe i produttori esportatori e gli intermediari ad importare direttamente pastiglie, incidendo in modo negativo sull’attività di trasformazione. Ha quindi suggerito di istituire un dazio maggiore sulle importazioni di pastiglie che sulle importazioni di TCCA in granuli. La detta società di trasformazione sosteneva che una simile distinzione avrebbe consentito di tutelare sia l’industria comunitaria che le società di trasformazione.
(91) Si ricorda, tuttavia, che il prodotto in esame è stato definito come TCCA e suoi preparati. Esso si presenta sotto forma di granuli, polvere o pastiglie, senza che sia fissato alcun limite al contenuto di cloro. Pertanto, sebbene per i raffronti siano stati considerati prodotti che presentavano caratteristiche identiche, quali il tipo di imballaggio, il dazio derivante relativo al prodotto in esame deve essere applicato alle importazioni di TCCA in qualsiasi forma, che si tratti di granuli, polvere o pastiglie. Qualsiasi altra procedura consisterebbe nell’utilizzare dazi antidumping per compensare le differenze nei costi di trasformazione tra le società di trasformazione europee e gli esportatori cinesi, il che non è ovviamente l’obiettivo delle misure antidumping. Infine, va osservato che, sebbene lo stesso dazio ad valorem si applichi ai granuli e alle pastiglie di TCCA, l’importo del dazio sarà necessariamente superiore se applicato a prodotti più cari, quali le pastiglie. Ciò potrebbe in parte rispondere alle obiezioni della società di trasformazione di cui sopra. L’argomentazione è stata quindi respinta.
(92) Alla luce di quanto sopra, non essendo pervenute nuove osservazioni in merito agli interessi delle società di trasformazione comunitarie, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 163 a 172 del regolamento provvisorio.
4. INTERESSE DEI CONSUMATORI
(93) Una società di trasformazione ha ribadito che un aumento dei prezzi non sarebbe negli interessi dei consumatori. Tuttavia, come spiegato nel regolamento provvisorio, un eventuale aumento dei prezzi risulterebbe di ridotta entità e non influenzerebbe quindi la scelta dei consumatori. Ciò è stato confermato da una società di trasformazione la quale ha persino sostenuto che l’impatto sul consumatore finale ammonterebbe a circa 10 EUR all’anno, il che è ancora meno della stima prudente di 2,5 EUR mensili indicata nel regolamento provvisorio. Un tale incremento dei costi non può essere considerato significativo o di entità tale da indurre il consumatore finale a scegliere prodotti alternativi.
(94) Inoltre, la cifra stimata di 10 EUR l’anno riflette unicamente l’incidenza ipotetica massima delle misure nel caso in cui la totalità del dazio si ripercuota sul consumatore finale. Questa cifra non tiene inoltre conto del fatto che, almeno per le importazioni originarie degli USA, le misure definitive sono inferiori a quelle imposte a titolo provvisorio.
(95) Alla luce di quanto sopra, non essendo pervenute nuove osservazioni in merito agli interessi dei consumatori nella Comunità, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 173 a 177 del regolamento provvisorio.
5. CONCLUSIONI RELATIVE ALL’INTERESSE DELLA COMUNITÀ
(96) Tenuto conto delle conclusioni del regolamento provvisorio e delle comunicazioni presentate dalle varie parti, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping definitivi sulle importazioni in dumping di TCCA originarie dei paesi interessati.
G. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
(97) In base al metodo illustrato ai considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio, è stato calcolato un livello di eliminazione del pregiudizio, onde stabilire il livello dei dazi da istituire in via definitiva.
(98) Nel regolamento provvisorio, il calcolo del margine di pregiudizio si basa su un margine di utile comunitario perseguito pari al 10 %, una percentuale considerata moderata e ragionevolmente prevedibile in assenza di dumping pregiudizievole.
(99) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l’utile del 10 % era inappropriato per il settore del TCCA e che avrebbe dovuto essere invece inferiore al 5 %. Tuttavia, come indicato al considerando 181 del regolamento provvisorio, il margine del 10 % corrisponde al livello di utile realizzato dall’industria comunitaria prima che le importazioni in questione nella Comunità iniziassero ad aumentare sensibilmente. Il livello ottenuto nel 2000 e 2001 dimostra infatti che, in assenza di dumping, ci si può ragionevolmente aspettare un utile del 10 %. Le obiezioni sono state pertanto respinte.
(100) In assenza di nuove osservazioni a riguardo, si conferma il metodo descritto ai considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.
1. MISURE DEFINITIVE
(101) Alla luce delle considerazioni suesposte e ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, occorre istituire un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping calcolato nei confronti delle importazioni originarie della RPC e al livello del margine di pregiudizio calcolato nei confronti delle importazioni originarie degli Stati Uniti.
(102) Sulla scorta di quanto precede, dal momento che i margini di pregiudizio erano in ogni caso superiori ai margini di dumping calcolati per la RPC e inferiori ai margini di dumping calcolati per gli Stati Uniti, è opportuno applicare i seguenti dazi antidumping definitivi:
| Stato | Società | Aliquota del dazio antidumping |
|---|---|---|
| RPC | Hebei Jiheng Chemical Co. Limited | 8,1 % |
| Puyang Cleanway Chemicals Limited | 7,3 % | |
| Heze Huayi Chemical Co. Limited | 14,1 % | |
| Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited | 40,5 % | |
| Tutte le altre società | 42,6 % | |
| USA | Biolab Inc. | 7,4 % |
| Clearon Inc. | 8,1 % | |
| Tutte le altre società | 25,0 % |
(103) Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote (diversamente dal dazio nazionale, applicabile a «tutte le altre società») si applicano quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società espressamente indicate. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa, il cui nome e indirizzo non compaiano espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
(104) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale dell’impresa o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione 3 con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all’estero, connessi, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se necessario, il regolamento verrà opportunamente modificato aggiornando l’elenco delle imprese che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
(105) Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie misure speciali per garantire un’adeguata applicazione dei dazi antidumping. Rientrano in tali misure speciali:
(106) La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al presente regolamento. Solo le importazioni accompagnate da una fattura di questo tipo saranno dichiarate coperte dai codici addizionali TARIC applicabili al produttore in questione. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.
(107) Le società interessate sono state inoltre invitate a presentare periodiche relazioni alla Commissione per permetterle di seguire adeguatamente le loro vendite del prodotto in esame nella Comunità. Qualora tali relazioni non siano presentate, o qualora dalle relazioni emerga che le misure non sono sufficienti per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole, la Commissione può avviare un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nell’ambito del riesame si valuterebbe, tra l’altro, l’opportunità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre, di conseguenza, un dazio a livello nazionale.
2. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI
(108) In considerazione dell’entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio causato all’industria comunitaria, si ritiene opportuno che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento (CE) n. 538/2005, vengano riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e di suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 40 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Aliquota del dazio antidumping Codice addizionale TARIC RPC Hebei Jiheng Chemical Co. Limited 8,1 % A604 Puyang Cleanway Chemicals Limited 7,3 % A628 Heze Huayi Chemical Co. Limited 14,1 % A629 Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited 40,5 % A627 Tutte le altre società 42,6 % A999 USA Biolab Inc. 7,4 % A594 Clearon Inc. 8,1 % A596 Tutte le altre società 25,0 % A999
3. L’applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all’allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CE) n. 538/2005 della Commissione sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e di suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale e normalmente classificato ai codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 40 20 (codici TARIC 2933 69 80 70 e 3808 40 20 20), originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America, sono definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio definitivo.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 3 ottobre 2005. Per il Consiglio Il presidente D. ALEXANDER
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 89 dell’8.4.2005, pag. 4 .
3 Commissione europea, direzione generale Commercio, direzione B, ufficio J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.
La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento deve essere corredata di una dichiarazione firmata da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:
nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [volume] di acido tricloroisocianurico venduto per l’esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»
Data e firma
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