32005R1645•Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India
32005R1645Regulation12 ott 2005
del 6 ottobre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea 1 (di seguito «regolamento di base»), in particolare l’articolo 20,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1) Il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2603/2000 2 , ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, dichiarato di norma al codice NC 3907 60 20 e originario, tra l’altro, dell’India (di seguito «prodotto in esame»). La forma delle misure consiste in un dazio specifico individuale compreso tra 0 e 41,3 EUR/t per gli esportatori indiani che avevano collaborato all’inchiesta, con un dazio specifico di 41,3 EUR/t applicato a tutti gli altri esportatori indiani.
B. PROCEDURA IN CORSO
1. DOMANDA DI RIESAME
(2) In seguito all’istituzione delle misure definitive la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, una richiesta di apertura di riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 da parte di un produttore indiano del prodotto in esame, la South Asian Petrochem Limited (di seguito «il richiedente»). Il richiedente ha dichiarato di non essere collegato ad altri esportatori del prodotto in esame e di non avere esportato tale prodotto durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1 o ottobre 1998-30 settembre 1999), ma di averlo esportato verso la Comunità in un periodo successivo.
2. APERTURA DI UN RIESAME ACCELERATO
(3) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame, in conformità dell’articolo 20 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3 , un riesame accelerato del regolamento (CE) n. 2603/2000 relativo al richiedente.
3. PRODOTTO IN ESAME
(4) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso di cui al regolamento (CE) n. 2603/2000 (cfr. considerando 1).
4. PERIODO DELL’INCHIESTA
(5) L’inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2003 e il 30 settembre 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta ai fini del riesame»).
5. PARTI INTERESSATE
(6) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente e il governo indiano dell’apertura dell’inchiesta e ha dato inoltre alle altre parti interessate la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Nessuna osservazione o richiesta di audizione è tuttavia pervenuta alla Commissione.
(7) La Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta completa entro il termine previsto. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta e ha effettuato visite di verifica presso le sedi della società richiedente, a Calcutta e ad Haldia.
C. AMBITO DEL RIESAME
(8) La Commissione ha esaminato gli stessi regimi di sovvenzioni oggetto dell’inchiesta iniziale, verificando inoltre se il richiedente avesse beneficiato di altri regimi di sovvenzioni o di sovvenzioni ad hoc per quanto riguarda il prodotto in esame.
D. ESITO DELL’INCHIESTA
1. QUALIFICA DI NUOVO ESPORTATORE
(9) Il richiedente ha dimostrato con prove convincenti di non essere collegato, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori soggetti alle misure compensative in vigore relative al prodotto in esame.
(10) L’inchiesta ha confermato che nel periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1 o ottobre 1998 e il 30 settembre 1999, il richiedente non ha esportato il prodotto in esame, ma che ha cominciato a esportare verso la Comunità dopo tale periodo. Durante l’inchiesta iniziale, inoltre, il richiedente non è stato oggetto di un’inchiesta individuale per motivi diversi dal rifiuto di collaborare con la Commissione.
(11) Si conferma, quindi, che il richiedente va considerato un nuovo esportatore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento di base, si deve stabilire per il richiedente un’aliquota individuale del dazio compensativo.
2. SOVVENZIONI
(12) In base alle informazioni contenute nella risposta del richiedente al questionario della Commissione e alle informazioni raccolte successivamente nel corso dell’inchiesta, sono stati presi in esame i seguenti regimi (o sistemi) di sovvenzioni:
— credito di dazi d’importazione ( Duty Entitlement Passbook Scheme ),
— crediti all’esportazione ( Export Credit Scheme ),
— unità orientate all’esportazione ( Export Oriented Units Scheme , di seguito: «EOUS»)/zone economiche speciali ( Special Economic Zones Scheme , di seguito «SEZS»),
— esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali ( Export Promotion Capital Goods Scheme ),
— esenzione dall’imposta sul reddito ( Income Tax Exemption Scheme ),
— sistema d’incentivi del governo del Bengala Occidentale ( West Bengal Incentives Scheme ).
2.1. REGIMI OGGETTO DELL’INCHIESTA INIZIALE E DI CUI LA SOCIETÀ RICHIEDENTE HA BENEFICIATO
2.1.1. Unità orientate all’esportazione («EOUS»)/Zone economiche speciali («SEZS»)
a) Base giuridica
(13) Questi regimi si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 (di seguito «legge sul commercio estero»), che autorizza le autorità indiane a pubblicare dei documenti relativi alla politica commerciale, noti in precedenza come «Export-Import Policy» (documento di politica in materia di esportazione e importazione) e ribattezzati, a partire dal 1 o settembre 2004, «Foreign Trade Policy» (documento di politica in materia di commercio estero). Il documento di politica in materia di commercio estero per il periodo 2004-2009, che contiene anche il documento di politica in materia di esportazione e importazione per il periodo 2002-2007, riguarda il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame del presente caso. Le autorità indiane hanno inoltre definito le procedure di applicazione della politica in materia di commercio estero pubblicandole in un «Manuale di procedura, volume I» 4 .
(14) La descrizione dettagliata di tali sistemi figura nei capitoli 6 (EOUS) e 7 (SEZS) rispettivamente del documento di politica in materia di commercio estero e del Manuale di procedura, volume I.
b) Ammissibilità
(15) Ad eccezione delle società commerciali pure, tutte le società che, in linea di principio, intendono esportare l’intera produzione di beni o di servizi possono essere costituite nel quadro di un’EOUS o di una SEZS. Tuttavia, a differenza dei settori dei servizi e dell’agricoltura, per essere ammissibili al regime EOUS, le imprese dei settori industriali devono superare una soglia minima di investimenti in attività fisse (pari a 10 milioni di rupie indiane).
c) Attuazione pratica
(16) Il SEZS ha sostituito il sistema delle zone di trasformazione per l’esportazione ( Export Processing Zones Scheme , EPZS). Le SEZ ( Special Economic Zones ) sono territori ben delimitati dove vige l’esenzione dai dazi che, conformemente alla politica in materia di commercio estero, sono considerati territori esteri dal punto di vista di transazioni, dazi e imposte commerciali. Le autorità indiane hanno approvato l’istituzione di 35 SEZ.
(17) Le EOU ( Export Oriented Units ), invece, sono zone più «flessibili» dal punto di vista geografico e possono essere create ovunque sul territorio indiano. Il sistema EOU è complementare al sistema SEZ.
(18) La domanda presentata da una società per avvalersi di questi due regimi deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società costituita nel quadro di una unità EOUS o di una zona SEZS è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.
(19) Una condizione fondamentale per beneficiare dei sistemi EOUS e SEZS prevista dal documento di politica in materia di commercio estero è ottenere un reddito netto in valuta estera: ciò significa che, nel periodo di riferimento (5 anni), il valore totale delle esportazioni deve essere superiore al valore totale delle merci importate.
(20) Le unità EOU/zone SEZ beneficiano dei seguenti vantaggi:
i) esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o collegati a tali attività;
ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;
iii) rimborso dell’imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;
iv) «restituzione del dazio calcolato su base di aliquota media del dazio applicabile a tutte le industrie» sull’acquisto di nafta per bruciatori presso società petrolifere indiane;
v) possibilità di vendere una quota della produzione sul mercato interno, dietro pagamento dei dazi applicabili al prodotto finito, in deroga all’obbligo di esportare, in linea di principio, la totalità della produzione;
vi) esenzione dall’imposta sul reddito normalmente prevista sui profitti delle vendite all’esportazione, conformemente alla sezione 10A o 10B della legge sull’imposta sul reddito, per un periodo di 10 anni dall’inizio delle attività e in ogni caso non oltre il 2010;
vii) possibilità di una partecipazione di capitale straniero del 100 %.
(21) Anche se i vantaggi conferiti dai due sistemi sono simili, vi sono comunque alcune differenze. Per esempio, per le vendite sul mercato interno, un’EOU può beneficiare di una riduzione del 50 % dei dazi applicabili («vendite DTA»), mentre nel caso di una SEZ essi devono essere pagati integralmente. Un’EOU può vendere sul mercato interno fino al 50 % della sua produzione a prezzi che rispecchiano tale vantaggio.
(22) Conformemente alla sezione 65 della legge doganale indiana, le unità che beneficiano di questi sistemi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali.
(23) Esse hanno l’obbligo legale di tenere una contabilità accurata, nel formato indicato, relativa a tutte le importazioni, al consumo e all’utilizzo di tutti i materiali importati e alle esportazioni effettuate. Tali documenti contabili devono essere presentati a scadenze regolari, se richiesti, alle autorità competenti (relazioni trimestrali e annuali).
(24) Tuttavia, i paragrafi 6.11.2 e 7.13.2 del Manuale di procedura, volume I, prevedono che alle EOU e alle SEZ «non venga mai richiesto di stabilire, per ogni partita di merce importata, un collegamento con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite DTA o con le scorte».
(25) Le vendite sul mercato interno sono spedite e registrate su base di autocertificazione, senza dichiarazione preliminare relativa a specifiche transazioni. La spedizione delle partite di merci destinate all’esportazione di una EOU è controllata da un funzionario doganale/del settore accise, di stanza permanente presso l’unità. La società è tenuta a rimborsare alle autorità indiane il salario di tale funzionario permanente di collegamento.
(26) Come prevede il paragrafo 7.29 del Manuale di procedura, volume I, «tutte le attività delle unità che operano in una zona SEZ, comprese l’esportazione e la reimportazione di merci, sono, salvo disposizione contraria, soggette a procedura di autocertificazione». Pertanto, le partite di merci di un’unità SEZ destinate all’esportazione non sono mai soggette a controlli ordinari da parte delle autorità doganali.
(27) Nel presente caso, la società richiedente si è avvalsa del sistema EOU. Poiché il sistema SEZ non è stato utilizzato, non è invece necessario analizzare la compensabilità di tale regime. Il richiedente si è servito del sistema EOU per importare materie prime e beni strumentali in esenzione dai dazi all’importazione, per acquistare merci sul mercato interno in esenzione dalle accise, per ottenere il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori e, infine, per vendere parte della sua produzione sul mercato interno: si è quindi avvalso di tutti i vantaggi descritti al considerando 20, punti da i) a v). Il richiedente non si è avvalso, invece, dei vantaggi derivanti dall’esenzione dall’imposta sul reddito prevista dal sistema EOU (cfr. considerando 53).
d) Conclusioni sul regime EOU
(28) L’esenzione di cui beneficiano le EOU da due tipi di dazi sulle importazioni (i «dazi doganali di base» e i «dazi doganali supplementari speciali»), il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori rappresentano, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, contributi finanziari attribuiti dalle autorità indiane. Applicando tale sistema la pubblica amministrazione rinuncia a delle entrate obbligatorie e conferisce, inoltre, un vantaggio alla società richiedente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto quest’ultima risparmia liquidità non dovendo versare i dazi di norma obbligatori e ottenendo il rimborso dell’imposta sulle vendite.
(29) L’esenzione dalle accise e dai dazi equivalenti sulle importazioni (i «dazi doganali supplementari»), tuttavia, non comporta la rinuncia ad entrate altrimenti obbligatorie. Le accise e i dazi doganali supplementari, se versati, potrebbero essere usati come crediti per futuri pagamenti di dazi (il cosiddetto «meccanismo CENVAT»). Tali dazi non sono pertanto definitivi. Con il sistema di crediti CENVAT il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto e non sui fattori produttivi.
(30) Di conseguenza, solamente l’esenzione dai dazi doganali di base e dai dazi doganali supplementari speciali, il rimborso dell’imposta sulle vendite e la restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori costituiscono sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di base. Tali sovvenzioni sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di realizzare esportazioni di una EOU, previsto al paragrafo 6.1 del documento di politica in materia di commercio estero, è una condizione imprescindibile per ottenere gli incentivi.
(31) Inoltre, le sovvenzioni in questione non possono essere considerate sistemi consentiti di restituzione del dazio o sistemi di restituzione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non essendo conformi alle severe norme enunciate nell’allegato I, lettere h) e i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione del dazio) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base.
(32) Se il rimborso dell’imposta sulle vendite e l’esenzione dai dazi all’importazione sono utilizzati per l’acquisto di beni strumentali, si ha una violazione delle condizioni relative ai sistemi consentiti di restituzione, in quanto tali beni non sono immessi nel processo di produzione, come richiesto dall’allegato I, punti h) (restituzione delle imposte sulle vendite) e i) (restituzione dei dazi all’importazione), del regolamento di base.
(33) Per quanto riguarda, inoltre, gli altri vantaggi di cui è possibile beneficiare nel quadro di tale sistema, si è accertato che le autorità indiane non avevano istituito e applicato un meccanismo o una procedura di verifica efficace in grado di determinare se, e per quali importi, i fattori produttivi acquistati in esenzione dai dazi o che potevano fruire del rimborso dell’imposta sulle vendite e della restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori fossero stati consumati nella produzione del prodotto esportato (allegato II, titolo II, paragrafo 4, del regolamento di base e, nel caso del sistema di restituzione sostitutiva, allegato III, titolo II, paragrafo 2, del regolamento di base).
(34) Una EOU può vendere una quota significativa della produzione, fino a un massimo del 50 % del suo fatturato annuo, sul mercato interno: non esiste quindi l’obbligo giuridico di esportare la totalità dei prodotti fabbricati. Inoltre, per via della procedura di autocertificazione, le transazioni relative alle vendite sul mercato interno avvengono senza la supervisione e il controllo di funzionari statali. Pertanto, la sede posta sotto controllo doganale di un’EOU in realtà non è completamente soggetta a un controllo fisico da parte delle autorità indiane. Date queste circostanze, affinché un meccanismo di verifica della restituzione dei dazi sia ritenuto tale, è necessario disporre di ulteriori elementi di verifica, in particolare di elementi in grado di determinare la relazione esistente tra i fattori produttivi importati in esenzione dai dazi e i prodotti risultanti destinati all’esportazione.
(35) Per quanto concerne le altre procedure o misure di verifica applicate, va osservato, come indicato al considerando 24, che le EOU non sono mai obbligate, di diritto, a descrivere la relazione tra ogni partita di merci importata e la destinazione del corrispondente prodotto risultante. Solo il controllo delle partite di merci importate, però, fornirebbe alle autorità indiane informazioni sulla destinazione finale dei fattori produttivi, sufficienti ad accertare che le esenzioni dai dazi, i rimborsi dell’imposta sulle vendite e le restituzioni del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori non siano superiori alla quantità di fattori immessi nel processo produttivo destinato all’esportazione. Le dichiarazioni mensili autocertificate dei versamenti delle imposte sulle vendite sul mercato interno, che vengono periodicamente controllate dalle autorità indiane, non sono sufficienti. Nemmeno le procedure interne delle società, adottate ma senza un obbligo legale di applicazione secondo le disposizioni del documento di politica in materia di commercio estero (per esempio i sistemi di controllo delle partite di merci), rispondono a tutti i criteri di un meccanismo di verifica della restituzione dei dazi. Inoltre, i meccanismi di verifica della restituzione dei dazi devono essere elaborati ed applicati dalle autorità pubbliche e la messa a punto di un sistema di informazioni non deve essere lasciata alla discrezionalità degli amministratori delle singole società. Si è quindi appurato che, poiché alle EOU non viene esplicitamente richiesto, in base alle disposizioni del documento di politica in materia di commercio estero, di registrare la relazione tra fattori produttivi e prodotti risultanti, le autorità indiane non hanno adottato un meccanismo di controllo efficace in grado di determinare quali fattori produttivi, e in quali quantità, sono stati immessi nella produzione destinata all’esportazione.
(36) Le autorità indiane non hanno neppure svolto l’ulteriore esame, previsto ove il meccanismo o la procedura di verifica non esistano (allegato II, titolo II, paragrafo 5, e allegato III, titolo II, paragrafo 3, del regolamento di base), sulla base dei fattori produttivi effettivamente consumati, né sono riuscite a dimostrare che non si tratta di un caso di restituzione in eccesso.
(37) Al momento della comunicazione delle informazioni il richiedente ha affermato che, nel caso presente, nel valutare il regime EOU non è stato utilizzato lo stesso metodo, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, che era stato impiegato nell’inchiesta iniziale. Va osservato che gli esportatori interessati dall’inchiesta iniziale avevano presentato prove che dimostravano che non vi era stata restituzione in eccesso e che per questo motivo l’esenzione dai dazi sull’acquisto di materie prime concessa a titolo del regime EOU non era stata compensata nel quadro di tale inchiesta iniziale.
(38) Nel caso in esame, tuttavia, la società richiedente non ha fornito elementi di prova in tale senso. Va inoltre osservato, in questo contesto, che il richiedente ha venduto il prodotto in esame anche sul mercato interno: in altre parole, non tutti i fattori produttivi acquistati in esenzione dai dazi sono stati necessariamente immessi nella produzione destinata all’esportazione. Non solo, ma il fatto in particolare che, in base alla normativa indiana, gli esportatori che si avvalgono del sistema EOU non sono mai obbligati a stabilire e registrare la relazione tra le partite di merci importate e la destinazione dei corrispondenti prodotti risultanti rappresenta una circostanza non accertata nel corso dell’inchiesta iniziale. Pertanto, nel caso presente il regime è stato valutato in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di base, che stabilisce che occorre tener conto delle mutate circostanze. Si conferma pertanto la conclusione raggiunta nel corso della presente inchiesta, cioè che il regime EOU non costituisce un sistema consentito di restituzione dei dazi né un sistema di restituzione sostitutiva.
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(39) Pertanto, in mancanza di un sistema consentito di restituzione dei dazi o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile corrisponde alla restituzione della totalità dei dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) normalmente dovuti al momento dell’importazione, al rimborso dell’imposta sulle vendite e alla restituzione del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori, il tutto nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.
(40) Al momento della comunicazione delle informazioni la società richiedente ha affermato che si sarebbe dovuto calcolare l’importo della sovvenzione, inclusi gli adeguamenti degli interessi per le sovvenzioni non ricorrenti, solo sulla base dei 7 mesi del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, durante i quali l’azienda era nella fase di attività commerciale. La società ha chiesto, in alternativa, che per il calcolo dell’importo della sovvenzione venga considerato soltanto un periodo di 10 mesi comprendente anche il suo periodo di produzione sperimentale.
(41) A norma dell’articolo 5 del regolamento di base, l’importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario che sia stato effettivamente accertato durante il periodo dell’inchiesta. Conformemente a questa disposizione e alla prassi comunitaria consolidata, è stato scelto come periodo dell’inchiesta ai fini del riesame un lasso di tempo di 12 mesi ed è su tale periodo che sono basate le risultanze dell’inchiesta. Nessuna disposizione del regolamento di base prevede che le fasi di avviamento di un’azienda non vengano prese in considerazione. La richiesta della società richiedente è stata pertanto respinta.
i) Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) e rimborso dell’imposta sulle vendite relativamente alle materie prime
(42) L’importo della sovvenzione per la società richiedente è stato calcolato in base all’importo dei dazi all’importazione non riscossi (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui materiali importati, nonché in base all’importo ammissibile per il rimborso dell’imposta sulle vendite e del dazio pagato sull’acquisto di nafta per bruciatori, il tutto durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto in esame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 12,6 %.
(43) Il richiedente ha sostenuto che, nel calcolo, si doveva usare come numeratore soltanto la quota dell’importo della sovvenzione direttamente attribuibile al prodotto in esame. La società richiedente produce un piccolo quantitativo di PET con una viscosità inferiore a quella del prodotto in esame e il prodotto intermedio (granuli amorfi di PET), prodotti questi che non rientrano nella definizione del prodotto oggetto della presente inchiesta. L’azienda ha suggerito di ripartire l’importo della sovvenzione in base alla proporzione del fatturato del prodotto in esame rispetto al fatturato totale.
(44) Si osserva, tuttavia, che i diversi fattori produttivi non possono, di per sé, essere collegati solo al prodotto in esame o solo al PET avente viscosità inferiore e al prodotto intermedio, dal momento che gli stessi fattori produttivi hanno potuto essere impiegati nella produzione di tutti questi tipi di prodotto. Inoltre, come già stabilito ai considerando da 32 a 38, le autorità indiane non avevano istituito e applicato un adeguato meccanismo di verifica per quanto riguarda la destinazione finale dei fattori produttivi. In tali circostanze e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, tanto il numeratore quanto il denominatore utilizzati nel calcolo sono stati determinati in base all’intera gamma di prodotti del richiedente onde poter stabilire l’importo della sovvenzione attribuibile al prodotto in esame. Il richiedente non ha presentato prove valide a sostegno di un qualsiasi metodo alternativo che avrebbe potuto dare risultati più accurati. Si osserva poi, in particolare, che anche qualora la richiesta fosse stata accolta, il valore del denominatore sarebbe stato proporzionalmente ridotto e il calcolo avrebbe quindi prodotto un risultato complessivo identico.
ii) Esenzione dai dazi all’importazione (dazi doganali di base e dazi doganali supplementari speciali) sui beni strumentali
(45) Diversamente dalle materie prime, i beni strumentali non vengono fisicamente incorporati nei prodotti finiti. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, il vantaggio conferito alla società oggetto dell’inchiesta è stato calcolato in base all’ammontare dei dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartito su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell’industria del prodotto in esame. Tale periodo normale è di 18,465 anni, il che porta a un tasso di ammortamento, arrotondato, pari al 5,42 %. L’importo calcolato in questo modo, attribuibile al periodo dell’inchiesta ai fini del riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo, al fine di ottenere il valore del vantaggio nel tempo e, quindi, determinare il vantaggio integrale di cui il destinatario ha beneficiato nel quadro di tale sistema. Gli interessi aggiunti sono stati calcolati sulla base dei tassi di interesse commerciali vigenti in India nel periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. Le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione sono state detratte da tale somma, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base ed è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Conformemente all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari allo 0,9 %.
(46) All’atto della comunicazione delle informazioni il richiedente ha obiettato che si doveva ricorrere allo specifico periodo di ammortamento della società (18,93 anni) invece del periodo di 18,465 anni: quest’ultimo valore rappresenta il periodo di ammortamento medio, calcolato sulla base del periodo di ammortamento stabilito per l’inchiesta iniziale e del periodo di ammortamento specifico della società. Ha inoltre sostenuto che il periodo di ammortamento specifico della sua azienda riflette lo standard attuale dell’industria in India.
(47) Tuttavia, come già ricordato in precedenza, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base richiede che si prenda in considerazione il periodo di ammortamento normale, vale a dire medio, dell’industria in questione e non uno specifico periodo di ammortamento di una data azienda. Non solo, ma la società richiedente non ha corroborato con prove la sua affermazione secondo cui lo standard di ammortamento del settore industriale interessato sarebbe, in generale, aumentato. La richiesta è stata quindi respinta.
(48) Infine, la società richiedente sosteneva che per il calcolo dell’importo della sovvenzione il tasso di ammortamento non avrebbe dovuto essere arrotondato per eccesso.
(49) Va però osservato che l’arrotondamento non incide in alcun modo sul risultato complessivo, e, pertanto, l’affermazione non è rilevante.
(50) Di conseguenza, il margine di sovvenzione totale determinato per la società richiedente nel quadro del regime EOU è pari al 13,5 %.
2.2. REGIMI OGGETTO DELL’INCHIESTA INIZIALE MA DI CUI LA SOCIETÀ RICHIEDENTE NON HA BENEFICIATO
2.2.1. Credito di dazi d’importazione ( Duty Entitlement Passbook Scheme , DEPBS)
(51) Il richiedente non ha beneficiato di alcun vantaggio nel quadro del regime DEPBS.
2.2.2. Esenzione totale o parziale dal dazio d’importazione sui beni capitali ( Export Promotion Capital Goods Scheme , EPCGS)
(52) Si è accertato che il richiedente non ha importato beni strumentali nel quadro dell’EPCGS, non avvalendosi quindi di tale regime.
2.2.3. Esenzione dall’imposta sul reddito ( Income Tax Exemption Scheme )
(53) Si è accertato che il richiedente non ha, in assenza di utili imponibili, ricevuto il vantaggio di un’esenzione dall’imposta sul reddito a titolo della sezione 10 B della legge sull’imposta sul reddito del 1961 durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame.
2.3. ALTRI REGIMI DI CUI HA BENEFICIATO LA SOCIETÀ RICHIEDENTE IN RELAZIONE AL PRODOTTO IN ESAME E CHE SONO RISULTATI COMPENSABILI
2.3.1. Crediti all’esportazione (Export Credit Scheme, ECS)
a) Base giuridica
(54) Il regime di crediti all’esportazione si basa sulle sezioni 21 e 35 A della legge indiana di regolamentazione bancaria del 1949, che consente alla banca centrale indiana (Reserve Bank of India) di dare istruzioni alle banche commerciali per quanto riguarda i crediti all’esportazione.
(55) La descrizione dettagliata di tale regime figura nella Master Circular IECD n. 35/04.02.02/2004-05 (crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 27/04.02.02/2004-05 (crediti all’esportazione in rupie) pubblicate dalla banca centrale indiana e destinate a tutte le banche commerciali indiane.
b) Ammissibilità
(56) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori.
c) Attuazione pratica
(57) Nel quadro di questo regime la banca centrale indiana fissa in modo vincolante i tassi massimi di interesse applicabili ai crediti all’esportazione, sia in valuta estera che in rupie indiane, che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori, «allo scopo di rendere accessibili a questi ultimi il credito a tassi competitivi a livello internazionale». Il regime ECS è composto da due sottoregimi: il sistema di crediti all’esportazione precedente alla spedizione ( Pre-Shipment Export Credit Scheme , detto anche «packing credit»), che riguarda i crediti forniti ad un esportatore per l’acquisto, la trasformazione, la fabbricazione, l’imballaggio e/o la spedizione di beni prima dell’esportazione, e il sistema di crediti all’esportazione successivo alla spedizione ( Post-Shipment Export Credit Scheme ), che fornisce prestiti per consolidare il capitale circolante allo scopo di finanziare i crediti a breve termine per l’esportazione. La banca centrale indiana obbliga inoltre le banche a destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni.
(58) Grazie alle disposizioni di queste Master Circular della banca centrale, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi di interesse preferenziali rispetto ai tassi d’interesse dei crediti commerciali normali (crediti per cassa), che sono a livello di mercato. A tale proposito, la Master Circular sui crediti all’esportazione in rupie precisa che i tassi d’interesse massimi relativi al credito concesso agli esportatori prescritti dalla circolare sono inferiori ai tassi di prestito massimi normalmente concessi ad altri mutuatari e sono, pertanto, da considerarsi agevolati.
(59) Grazie alle disposizioni delle Master Circular della banca centrale indiana, la società richiedente ha beneficiato di tassi di interesse preferenziali per i crediti concessi nel quadro del regime ECS rispetto ai tassi pagati sui crediti per cassa.
d) Conclusioni sul regime di crediti all’esportazione
(60) In primo luogo, i tassi d’interesse preferenziali del regime di crediti all’esportazione fissati dalle Master Circular della banca centrale indiana, di cui al considerando 55, riducono i costi degli interessi sostenuti dalla società richiedente rispetto al costo del credito unicamente determinato dalle condizioni del mercato e, quindi, conferiscono al richiedente un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. In secondo luogo, nonostante il fatto che i crediti agevolati previsti dal regime di crediti all’esportazione siano concessi da banche commerciali, il vantaggio in questione è da ritenersi un contributo finanziario accordato da una pubblica amministrazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Va osservato a questo proposito che né l’articolo 2, paragrafo 1, punto iv), del regolamento di base, né l’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e le misure compensative prevedono che sia necessario un onere a carico dei conti pubblici, ad esempio il rimborso versato alle banche commerciali da parte delle autorità indiane, per qualificare un’operazione come sovvenzione; è sufficiente infatti che la pubblica amministrazione incarichi o dia ordine di svolgere le funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. La banca centrale indiana è un ente pubblico che rientra nella definizione di «pubblica amministrazione» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, dal momento che è di proprietà statale al 100 %, persegue finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio in materia di politica monetaria, e i suoi dirigenti sono nominati dal governo indiano. La banca centrale indiana determina le scelte di enti privati, in quanto le banche commerciali sono vincolate da determinate condizioni, e cioè, tra l’altro, i) dai massimali per i tassi d’interesse sui crediti all’esportazione fissati nelle Master Circular della banca centrale e ii) dalle disposizioni della banca centrale in merito all’obbligo delle banche commerciali di destinare una certa percentuale del loro credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive della banca centrale indiana obbligano le banche commerciali a svolgere le funzioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie prestiti sotto forma di finanziamento agevolato delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari sarebbero di norma di competenza della pubblica amministrazione e, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, la prassi non differisce in sostanza dalla prassi normalmente seguita dalle pubbliche amministrazioni. Inoltre, la sovvenzione in oggetto è ritenuta specifica e compensabile, poiché i tassi d’interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono, pertanto, condizionati all’andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
e) Calcolo dell’importo della sovvenzione
(61) L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse maturato per i crediti all’esportazione utilizzati durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame e l’importo che sarebbe stato pagato se fossero stati applicati gli stessi tassi di interesse dei normali crediti commerciali utilizzati dalla società richiedente. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, detto importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito in base al fatturato totale delle esportazioni generato durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame (considerato il denominatore adeguato), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa in riferimento ai quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione nel quadro del regime ECS così calcolato è pari allo 0,4 %.
2.3.2. Sistema d’incentivi del governo del Bengala Occidentale (West Bengal Incentives Scheme, WBIS)
(62) La descrizione dettagliata del regime WBIS figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell’industria del governo del Bengala Occidentale n. 588-CI/H del 22 giugno 1999 («WBIS 1999»), sostituita da ultimo dalla notifica n. 134-CI/O/Incentive/17/03/I del 24 marzo 2004 («WBIS 2004»). L’inchiesta ha accertato che il vantaggio ottenuto dalla società richiedente era trascurabile e, pertanto, il regime WBIS non viene ulteriormente esaminato.
3. IMPORTO TOTALE DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI
(63) Tenuto conto delle risultanze definitive illustrate sopra in merito ai regimi in esame, il margine delle sovvenzioni compensabili calcolato per la società richiedente è il seguente:
| South Asian Petrochem Limited | 0,4 % | 13,5 % | 13,9 % |
|---|
E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
(64) Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo totale delle sovvenzioni compensabili, qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria comunitaria. L’inchiesta iniziale aveva permesso di determinare un livello generale necessario per eliminare il pregiudizio del 44,3 %, che rappresenta una percentuale superiore al margine di sovvenzione calcolato per la società richiedente.
(65) Sulla base delle conclusioni raggiunte nell’ambito dell’inchiesta ai fini del riesame, si ritiene che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità fabbricato ed esportato dalla società richiedente debbano essere soggette a un livello di dazio compensativo corrispondente al margine individuale di sovvenzione calcolato per tale società, pari cioè al 13,9 %. Poiché il dazio istituito dal regolamento (CE) n. 2603/2000 è sotto forma di un importo specifico per tonnellata, la suddetta aliquota del dazio stabilita per la società richiedente è stata anch’essa imposta sotto forma di un importo specifico pari a 106,5 EUR/t.
(66) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2603/2000.
F. IMPEGNO
(67) Il richiedente ha offerto un impegno di prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in esame nella Comunità, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.
(68) La Commissione ha valutato l’offerta e ha ritenuto accettabile l’impegno, dal momento che esso eliminerebbe gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società richiedente si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società richiedente sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell’impegno.
(69) Al fine di garantire un effettivo rispetto e un efficace controllo dell’impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro dell’impegno, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla società richiedente e contenente le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 2603/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo, o se questa non corrisponde al prodotto presentato ai servizi doganali, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio compensativo onde garantire l’efficace applicazione dell’impegno.
(70) In caso di violazione o di revoca dell’impegno, può essere imposto un dazio compensativo, in conformità dell’articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.
G. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DURATA DELLE MISURE
(71) Il richiedente e le autorità indiane sono stati informati dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende proporre la modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Solo il richiedente ha comunicato osservazioni, sostanzialmente in merito al regime EOU, che vengono esaminate e discusse nel contesto delle conclusioni relative a detto regime nella sezione 2.1.1, lettera d), del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2603/2000 è modificato come segue:
| a) | | Paese | Società | Dazio definitivo (EUR/t) | Codice addizionale TARIC |; | --- | --- | --- | --- |; | «India | South Asian Petrochem Limited | 106,5 | A585 » | |
|---|
| b) | | Società | Paese | Codice addizionale TARIC |; | --- | --- | --- |; | «South Asian Petrochem Limited | India | A585 » | |
|---|
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 6 ottobre 2005. Per il Consiglio Il presidente A. DARLING
1 GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 822/2004 ( GU L 127 del 29.4.2004, pag. 3 ).
3 GU C 8 del 12.1.2005, pag. 2 .
4 Notifica n. 1/2002-2007 del 31.3.2002 del ministero del Commercio e dell’industria del governo indiano.
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"title": "Règlement (CE) n° 1645/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 portant modification du règlement (CE) n° 2603/2000 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de l’Inde",
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"title": "Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India",
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