32005R1721•Regolamento (CE) n. 1721/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000
32005R1721Regulation1 mag 2004
del 20 ottobre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 312/2001 che stabilisce le modalità d’applicazione per l’importazione di olio d’oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2005/720/CE del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo euromediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea 1 ,
visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 2 ,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra 3 , apre un contingente tariffario a dazio zero per l’importazione di olio d’oliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità.
(2) Per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea, l’articolo 3, punto 1, del protocollo, approvato con decisione 2005/720/CE, prevede l’aggiunta al suddetto contingente di un quantitativo annuo pari a 700 tonnellate con decorrenza dal 1 o maggio 2004.
(3) L’articolo 9 del protocollo, approvato con decisione 2005/720/CE, prevede un metodo distinto in base al quale l’aumento del contingente tariffario relativo al 2004 è calcolato in proporzione ai volumi di base.
(4) In base all’esperienza acquisita in materia di gestione dei contingenti tariffari d’importazione tramite un sistema di titoli d’importazione, è opportuno modernizzare le modalità di trasmissione delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione.
(5) Il regolamento (CE) n. 312/2001 della Commissione 4 deve essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 312/2001 è modificato come segue:
All’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, il contingente tariffario di 56 700 tonnellate relativo all’importazione di olio d’oliva non trattato, di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, può essere importato a dazio doganale zero. I titoli d’importazione sono rilasciati entro il limite del contingente fissato per ogni anno.»
È inserito il seguente articolo 1 bis : «Articolo 1 bis Il contingente tariffario previsto per il 2005 è maggiorato di 467 tonnellate, calcolate per il 2004, in conformità dell’articolo 9 del protocollo all’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.»
All’articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma: «Le comunicazioni di cui al primo comma devono essere inviate per via elettronica tramite il formulario messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.»
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 278 del 21.10.2005, pag. 1 .
2 GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ).
3 GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2 .
4 GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 406/2004 ( GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10 ).
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