32005R1758•Regolamento (CE) n. 1758/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Ungheria
32005R1758Regulation31 ott 2005
del 27 ottobre 2005
recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per determinati vini in Ungheria
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire una distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata a determinate categorie di vino e/o a determinate zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.
(2) Con lettera dell’11 luglio 2005, il governo ungherese ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul proprio territorio, nonché per i v.q.p.r.d.
(3) Sul mercato dei vini da tavola e dei v.q.p.r.d. dell’Ungheria sono presenti eccedenze considerevoli che hanno determinato una diminuzione dei prezzi e che lasciano prevedere un aumento preoccupante delle scorte al termine della campagna 2004/2005. Per invertire la tendenza negativa e risolvere quindi la difficile situazione del mercato, è necessario ricondurre le scorte di vini ungheresi ad un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato.
(4) Poiché ricorrono le condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 400 000 ettolitri di vini da tavola e per un volume massimo di 100 000 ettolitri di v.q.p.r.d.
(5) La distillazione di crisi aperta a norma del presente regolamento deve essere conforme alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , in relazione alla misura di distillazione prevista all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Devono applicarsi anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell’alcole all’organismo d’intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.
(6) È necessario fissare il prezzo d’acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che pur permettendo ai produttori di trarre beneficio dalla misura, consenta di risolvere la situazione di squilibrio del mercato.
(7) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento in modo da non perturbare il mercato dell’alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
È aperta in Ungheria una distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 400 000 ettolitri di vini da tavola e per un quantitativo massimo di 100 000 ettolitri di v.q.p.r.d., conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a detto tipo di distillazione.
Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di consegna di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito definito «il contratto»), dal 31 ottobre al 25 novembre 2005.
Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl.
I contratti non sono trasferibili.
1. Lo Stato membro stabilisce i tassi di riduzione da applicare ai contratti qualora i volumi globali oggetto dei contratti presentati all’organismo di intervento superino quelli fissati all’articolo 1.
2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 23 dicembre 2005, i contratti suddetti. Ai fini dell’approvazione devono essere indicati il tasso di riduzione eventualmente applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di risolvere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 6 gennaio 2006, i quantitativi di vino indicati nei contratti approvati.
3. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere a norma del presente regolamento.
1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 10 aprile 2006. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 15 luglio 2006.
2. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore presenta la prova dell’avvenuta consegna in distilleria. Se non è effettuata alcuna consegna entro i termini previsti dal paragrafo 1, la cauzione è incamerata.
Il prezzo minimo d’acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è di 1,914 EUR per % vol/hl per i vini da tavola, e di 2,30 EUR per % vol/hl per i v.q.p.r.d.
1. Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.
2. Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e di 2,667 EUR per % vol/hl quando l’alcole è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità all’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il distillatore può ricevere un anticipo su tali importi pari a 1,122 EUR per % vol/hl per l’alcole ottenuto dalla distillazione di vino da tavola e a 1,508 EUR per % vol/hl per l’alcole ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 31 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1219/2005 ( GU L 199 del 29.7.2005, pag. 45 ).
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