32005R1822•Regolamento (CE) n. 1822/2005 della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i nitrati in alcuni ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
32005R1822Regulation29 nov 2005
dell’8 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda i nitrati in alcuni ortaggi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari 1 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
sentito il comitato scientifico dell’alimentazione umana,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari 2 , quale modificato dal regolamento (CE) n. 563/2002 3 , dispone in particolare provvedimenti specifici relativi al tenore di nitrati in lattughe e spinaci e stabilisce periodi di transizione nel corso dei quali lattughe e spinaci contenenti quantità di nitrati superiori al tenore massimo possono venir commercializzati sul territorio nazionale.
(2) Nonostante gli sviluppi intervenuti nell’applicazione delle buone pratiche agricole, le attività di controllo svolte dagli Stati membri rilevano l’esistenza di problemi in rapporto al rispetto dei tenori massimi di nitrati in lattughe e spinaci.
(3) Molti casi di mancato rispetto dei tenori massimi di nitrati negli spinaci freschi si verificano nel mese di ottobre. Attualmente il periodo estivo per gli spinaci include ottobre, mentre per le lattughe tale mese rientra nel periodo invernale. Per essere coerenti sarebbe opportuno includere il mese di ottobre nel periodo invernale per gli spinaci freschi.
(4) Per le regioni in cui s’incontrano difficoltà a mantenere il tenore di nitrati al di sotto del massimo prescritto per lattughe fresche e spinaci freschi, ad esempio in concomitanza di una diminuzione dell’insolamento diurno, alcuni Stati membri hanno richiesto deroghe e fornito informazioni sufficienti a dimostrare che sono in corso indagini per contribuire a ridurre i tenori in futuro.
(5) In attesa di ulteriori sviluppi dell’applicazione delle buone pratiche agricole è il caso di autorizzare per un periodo limitato gli Stati membri suddetti a permettere che prosegua la commercializzazione di lattughe e spinaci contenenti quantità di nitrati superiori al tenore massimo, ma unicamente sui rispettivi territori nazionali e per il consumo interno.
(6) Tenori talvolta elevati di nitrati sono presenti anche in altri ortaggi. Allo scopo di provvedere i dati per future discussioni su una strategia di gestione a lungo termine dei rischi connessi alla presenza di nitrati negli ortaggi è opportuno che gli Stati membri controllino il tenore di nitrati negli ortaggi e mirino a ridurli dove possibile, in particolare applicando codici migliorati di buone pratiche agricole. Una valutazione aggiornata da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare contribuirebbe a chiarire i rischi derivanti dalla presenza di nitrati negli ortaggi. I tenori massimi stabiliti dal regolamento (CE) n. 466/2001 verrebbero rivisti tenendo conto delle informazioni ottenute dalle attività suddette.
(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 466/2001.
(8) I provvedimenti di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:
l’articolo 3 è soppresso;
è inserito il seguente articolo 3 bis : «Articolo 3 bis Gli Stati membri sottopongono a regolari controlli il tenore di nitrati negli ortaggi che ne presentano tenori rilevanti, in particolare gli ortaggi a foglia verdi, e comunicano alla Commissione i risultati di tali controlli entro il 30 giugno di ogni anno.»;
è inserito il seguente articolo 3 ter : «Articolo 3 ter 1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Belgio, Irlanda, Paesi bassi e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare spinaci freschi coltivati sul territorio nazionale e destinati ad essere ivi consumati il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.1 dell’allegato I. 2. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, Irlanda e Regno Unito sono autorizzati fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, paragrafo 1, la Francia è autorizzata fino al 31 dicembre 2008 a commercializzare lattughe fresche coltivate sul territorio nazionale e destinate ad essere ivi consumate, raccolte tra l’1 ottobre ed il 31 marzo, il cui tenore di nitrati risulti superiore ai massimi stabiliti al punto 1.3 dell’allegato I.»;
Il punto 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è sostituito dalla tabella che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2005. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 856/2005 ( GU L 143 del 7.6.2005, pag. 3 ).
3 GU L 86 del 3.4.2002, pag. 5 .
Il punto 1 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 466/2001 è sostituito dal seguente:
«Punto 1: Nitrati Prodotto Tenore massimo (mg NO 3 /kg) Metodo di campionamento Metodo d’analisi di riferimento 1.1. Spinaci freschi 1 ( Spinacia oleracea ) Raccolta fra il 1 o ottobre ed il 31 marzo 3 000 Direttiva 2002/63/CE della Commissione 2 Raccolta fra il 1 o aprile ed il 30 settembre 2 500 1.2. Spinaci in conserva, surgelati o congelati 2 000 Direttiva 2002/63/CE 1.3. Lattuga fresca ( Lactuca sativa L. ) (coltivazione protetta ed all’aperto), esclusa la lattuga di cui al punto 1.4. Raccolta fra il 1 o ottobre ed il 31 marzo Direttiva 2002/63/CE. Il numero minimo di unità per campione di laboratorio è tuttavia di 10 coltivazione protetta 4 500 3 coltivazione all’aperto 4 000 3 Raccolta fra il 1 o aprile ed il 30 settembre coltivazione protetta 3 500 3 coltivazione all’aperto 2 500 3 1.4. Lattuga del tipo “Iceberg” 4 Coltivazione protetta 2 500 3 Direttiva 2002/63/CE. Il numero minimo di unità per campione di laboratorio è tuttavia di 10 Coltivazione all’aperto 2 000 3 1.5. Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini 5 6 200 Direttiva 2002/63/CE (Disposizioni applicabili agli alimenti lavorati di origine vegetale e di origine animale)
1 I tenori massimi per gli spinaci freschi non si applicano agli spinaci sottoposti a lavorazione e direttamente trasportati alla rinfusa nello stabilimento di lavorazione.
2 GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30 .
3 In mancanza di un’etichettatura adeguata che indichi il metodo di produzione si applica il tenore stabilito per la lattuga coltivata all’aperto.
4 Descritte dal regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole ( GU L 203 del 28.7.2001, pag. 9 ).
5 Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini quali definiti all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE, Euratom della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ( GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17 ). Il tenore massimo si applica ai prodotti presentati come pronti all’uso o ricostituiti conformemente alle istruzioni del produttore.
6 La Commissione riesaminerà il tenore massimo dei nitrati negli alimenti destinati a lattanti e bambini entro il 1 o aprile 2006 tenendo conto del progresso compiuto dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche.»
I tenori massimi per gli spinaci freschi non si applicano agli spinaci sottoposti a lavorazione e direttamente trasportati alla rinfusa nello stabilimento di lavorazione. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
In mancanza di un’etichettatura adeguata che indichi il metodo di produzione si applica il tenore stabilito per la lattuga coltivata all’aperto. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
Descritte dal regolamento (CE) n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole (). ↩ ↩2
Alimenti per l’infanzia e alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini quali definiti all’articolo 1 della direttiva 96/5/CE, Euratom della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (). Il tenore massimo si applica ai prodotti presentati come pronti all’uso o ricostituiti conformemente alle istruzioni del produttore. ↩ ↩2
La Commissione riesaminerà il tenore massimo dei nitrati negli alimenti destinati a lattanti e bambini entro il 1o aprile 2006 tenendo conto del progresso compiuto dalle conoscenze scientifiche e tecnologiche.» ↩ ↩2
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