32005R1852•Regolamento (CE) n. 1852/2005 della Commissione, dell’11 novembre 2005, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2005/2006
32005R1852Regulation1 ott 2005
dell’11 novembre 2005
che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2005/2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 ,
visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche 2 , in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi per i quali è concessa la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell’andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d’invecchiamento di detta bevanda alcolica.
(2) Sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito per il periodo dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2004, il periodo medio d’invecchiamento del whisky scozzese nel 2004 era di sette anni. Occorre fissare i coefficienti per il periodo dal 1 o ottobre 2005 al 30 settembre 2006.
(3) L’articolo 10 del protocollo n. 3 dell’accordo sullo Spazio economico europeo esclude la concessione di restituzioni per le esportazioni nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all’esportazione. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenere conto di questi elementi nel calcolo del coefficiente per il periodo 2005/2006,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per il periodo dal 1 o ottobre 2005 al 30 settembre 2006 i coefficienti di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky, sono fissati nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 ( GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29 ).
| all’orzo trasformato in malto utilizzato nella fabbricazione di whisky di malto (malt whisky) | ai cereali utilizzati nella fabbricazione di whisky di cereali (grain whisky) | |
|---|---|---|
| Dal 1 o ottobre 2005 al 30 settembre 2006 | 0,543 | 0,551 |
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