32005R1936•Regolamento (CE) n. 1936/2005 del Consiglio, del 21 novembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo
32005R1936Regulation29 nov 2005
del 21 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda l’aringa, l’ippoglosso nero e il polpo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca 1 , in particolare l’articolo 20,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 2 stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
(2) Fondandosi sui più recenti pareri scientifici, la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico ha adottato una raccomandazione che aumenta di 15 000 tonnellate, cioè fino ad un totale di 86 856 tonnellate, le possibilità di pesca della Comunità relativamente alle aringhe nelle sottodivisioni 30 e 31 del mar Baltico. Occorre procedere a tale aumento.
(3) Conformemente alle statistiche corrette delle catture, la Lituania deve beneficiare di possibilità di pesca per un totale di 10 tonnellate di ippoglosso nero nella divisione II a (acque comunitarie) e nelle sottozone IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali). Dev’essere perciò applicato il dato corretto.
(4) Per contribuire alla conservazione del polpo, e in particolare per proteggere il novellame, è necessario fissare nel 2005 una taglia minima per il polpo proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE, in attesa dell’adozione di un regolamento che modifichi il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame 3 .
(5) Il regolamento (CE) n. 27/2005 deve essere pertanto modificato.
(6) Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Gli allegati IA, IB e III del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW
1 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59 .
2 GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/2005 ( GU L 207 del 10.8.2005, pag. 1 ).
3 GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/2005 ( GU L 252 del 28.9.2005, pag. 2 ).
Gli allegati del regolamento (CE) n. 27/2005 sono modificati come segue:
| 1) | | «Specie: : — Aringa Clupea harengus | Zona: : — Sottodivisioni 30-31 HER/3D30; HER/3D31. | |; | --- | --- | --- |; | Finlandia | 72 625 | |; | Svezia | 14 231 | |; | CE | 86 856 | |; | TAC | 86 856 | TAC analitico a cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.» | |
|---|
| 2) | | «Specie: : — Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides | Zona: : — IIa (acque comunitarie), IV, VI (acque comunitarie e acque internazionali) | |; | --- | --- | --- |; | Danimarca | 10 | |; | Germania | 18 | |; | Estonia | 10 | |; | Spagna | 10 | |; | Francia | 168 | |; | Irlanda | 10 | |; | Lituania | 10 | |; | Polonia | 10 | |; | Regno Unito | 661 | |; | CE | 1 052 | |; | Norvegia | 145 1 2 | |; | TAC | Non pertinente | | |
|---|
1 La pesca nella zona VI è autorizzata soltanto con palangari.
2 Da prelevare in acque comunitarie delle zone II e VI.»
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