del 29 novembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 28, paragrafo 3, e l’articolo 145, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione 2 definisce il metodo di calcolo delle riduzioni da applicare agli aiuti diretti contemplati dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Questo metodo deve essere chiarito. A tal fine occorre determinare l’ordine di calcolo delle potenziali riduzioni.
(2) A norma degli articoli 64, 70, 71 e 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la Commissione fissa un massimale per ciascun pagamento diretto di cui trattasi. Occorre una disposizione che consenta di determinare se e in che misura detto massimale è superato. Si deve tuttavia evitare che il calcolo del superamento sia falsato dall’incidenza di irregolarità imputabili a singoli richiedenti.
(3) Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedono riduzioni ed eventualmente adattamenti di tutti i pagamenti diretti erogati per un determinato anno civile, rispettivamente in virtù della modulazione e della disciplina finanziaria. Le rispettive disposizioni attuative devono essere adattate al nuovo ordine di calcolo delle riduzioni nel procedimento di calcolo dell’importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori.
(4) L’articolo 79 del regolamento (CE) n. 796/2004 definisce il metodo per determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 EUR di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tale metodo deve essere adattato in funzione del nuovo ordine di calcolo delle riduzioni.
(5) Diversi Stati membri incontrano difficoltà nel mettere a punto le misure applicative dei regimi di sostegno istituiti dal regolamento (CE) n. 1782/2003. In tali casi, occorre autorizzare gli Stati membri, in deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, ad erogare i pagamenti in due rate. Tuttavia, a tutela degli interessi finanziari della Comunità, la prima rata deve essere versata nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata e che chiaramente non superi l’importo complessivamente dovuto.
(6) In conseguenza del mutato ordine di calcolo delle riduzioni nel procedimento di calcolo dell’importo dei pagamenti diretti, taluni Stati membri dovranno adattare i loro sistemi di gestione dei regimi di sostegno in questione. Per evitare che i pagamenti del 2005 siano ritardati da tali adattamenti, occorre autorizzare gli Stati membri ad applicare per la prima volta il nuovo ordine di calcolo delle riduzioni, per taluni regimi di sostegno, alle domande di pagamento presentate per il 2006.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue:
-
L’articolo 77 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 77 Base di calcolo della riduzione L’importo della riduzione di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto, secondo la procedura di cui all’articolo 71 bis del presente regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile.»
-
All’articolo 79, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Al fine di determinare se sia stato raggiunto l’importo di 5 000 EUR di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003, si prende in considerazione l’importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell’applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile.»
Articolo 2
In deroga all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per il 2005 gli Stati membri sono autorizzati ad erogare i pagamenti previsti dai regimi di sostegno di cui all’allegato I dello stesso regolamento in due rate, ove ciò sia giustificato da difficoltà amministrative dovute alla prima applicazione di detti regimi.
La prima rata può essere versata unicamente nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata mediante controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 e qualora non vi sia rischio che l’importo complessivo dei pagamenti, ancora da determinare, sia inferiore all’ammontare della prima rata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica alle domande di aiuto relative agli anni che decorrono dal 1 o gennaio 2005.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’articolo 1 del presente regolamento ai pagamenti che rientrano nel regime di pagamento unico istituito dal titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e ai pagamenti relativi ai regimi di aiuto previsti nei capitoli da 1 a 7 del titolo IV del medesimo regolamento, da erogare per il 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15 ).
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 ( GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4 ).