del 29 novembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo 1 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.
(2) La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1207/2005 della Commissione ( GU L 197 del 28.7.2005, pag. 16 ).
L'allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 è modificato come segue.
L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente: