del 6 dicembre 2005
relativo all’apertura di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Romania e che abroga il regolamento (CE) n. 2244/2004
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti e dalla trasformazione di prodotti agricoli 1 , segnatamente l’articolo 7, paragrafo 2,
vista la decisione 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all’Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell’Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente 2 , in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il protocollo n. 3 dell’accordo europeo tra le Comunità europee e la Romania, approvato con decisione 94/907/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall’altro 3 , stabilisce le condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati ivi elencati.
(2) Il protocollo n. 3 è stato modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell’accordo europeo tra le Comunità europee e la Romania 4 , approvato con decisione 98/626/CE. Tale protocollo dispone l’apertura di contingenti tariffari annuali per alcune merci originarie della Romania. Il regolamento (CE) n. 2244/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, relativo all’apertura, per l’anno 2005, di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Romania 5 ha aperto detti contingenti tariffari per l’anno 2005.
(3) La decisione n. 3 del consiglio di associazione CE-Romania 6 ha modificato il protocollo n. 3 dell’accordo europeo. Tale decisione prevede una liberalizzazione completa o graduale degli scambi di alcuni prodotti agricoli trasformati e nuovi contingenti tariffari per altri. Essa entra in vigore il 1 o dicembre 2005.
(4) È quindi opportuno cessare l’applicazione dei contingenti tariffari aperti per l’anno 2005 e aprirne altri per gli anni 2005 e 2006. In conformità della decisione (…/…/CE) del consiglio di associazione CE-Romania i nuovi contingenti tariffari per il 2005 vanno ridotti proporzionalmente al numero di mesi già trascorsi prima della data di entrata in vigore di tale decisione.
(5) A norma della decisione del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di associazione istituito dall’accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni applicabili agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al protocollo n. 3 dell’accordo europeo tra la Comunità europea e la Romania, i contingenti tariffari di cui all’allegato III della decisione n. 3 del consiglio di associazione CE-Romania devono essere gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario 7 .
(6) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari comunitari per le merci originarie della Romania che figurano nell’allegato sono aperti per l’anno 2005 dal 1 o dicembre 2005 al 31 dicembre 2005 e per l’anno 2006 dal 1 o gennaio al 31 dicembre.
Articolo 2
I contingenti tariffari comunitari di cui all’articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 bis , 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.
Articolo 3
Il regolamento (CE) n. 2244/2004 è abrogato a partire dalla data di cui all’articolo 4, secondo comma.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 o dicembre 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5 ).
2 GU L 301 dell’11.11.1998, pag. 1 .
3 GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1 .
4 GU L 301 dell’11.11.1998, pag. 3 .
5 GU L 381 del 28.12.2004, pag. 8 .
6 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
7 GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 ( GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5 ).
Contingenti e dazi applicabili all’importazione nella Comunità di merci originarie della Romania
Per il contingente di 200 tonnellate aperto dal 1 o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 l’aliquota dei diritti nell’ambito del contingente sarà dello 0 %.