del 7 dicembre 2005
che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 18, primo comma, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli,
visto il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli 2 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 1618/81 della Commissione, del 17 giugno 1981, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione 3 , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese 4 . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) Il disposto dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 565/80 si applica ai prodotti trasformati e alle merci ottenute da prodotti di base, purché il traffico di perfezionamento attivo non sia vietato per prodotti comparabili. Occorre stabilire l’elenco di tali prodotti ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 565/80. Il traffico di perfezionamento attivo è vietato per determinati prodotti comparabili a prodotti di base.
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prodotti di base che non beneficiano del regime di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 sono elencati all’allegato I del presente regolamento.
Tuttavia, tali prodotti di base sono esclusi dal beneficio del regime suindicato solo se destinati ad essere utilizzati per la trasformazione di prodotti indicati:
a) all’allegato I del regolamento (CE) n. 1784/2003, esclusi i prodotti di cui al codice NC 2309 ;
b) all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio 5 .
Articolo 2
Il regolamento (CEE) n. 1618/81 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005. Per la Commissione José Manuel BARROSO Presidente
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 della Commissione ( GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3 ).
3 GU L 160 del 18.6.1981, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3480/88 ( GU L 305 del 10.11.1988, pag. 28 ).
4 Cfr. allegato II.
5 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 .
Regolamento abrogato e sue modificazioni successive
TAVOLA DI CONCORDANZA