dell’8 dicembre 2005
che fissa, per la campagna di pesca 2006, i prezzi d’orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura 1 , in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo d’orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per un intervento sul mercato di taluni prodotti della pesca.
(2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d’orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II dello stesso regolamento.
(3) In base ai dati attualmente disponibili sui prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno aumentare, mantenere o diminuire i prezzi d’orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2006.
(4) L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per i prodotti di cui all’allegato III dello stesso regolamento. È opportuno fissare il prezzo alla produzione comunitario per uno dei suddetti prodotti e calcolare il prezzo alla produzione comunitario per gli altri prodotti mediante i coefficienti di adeguamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82, del 23 dicembre 1982, che fissa i coefficienti di adattamento applicabili ai tonni 2 .
(5) In base ai criteri enunciati all’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2006.
(6) Data l’urgenza della questione è importante accordare un’esenzione al periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2006, i prezzi d’orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Per la campagna di pesca dal 1 o gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, il prezzo alla produzione comunitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. HUTTON
1 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
2 GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 ( GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24 .