del 16 dicembre 2005
che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso 2 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 25 novembre 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1925/2005 della Commissione 3 .
(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1925/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1925/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96 .
3 GU L 307 del 25.11.2005, pag. 33 .
I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, verso la Romania, a decorrere dal 1 o dicembre 2005, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione elvetica o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.
1 Per i prodotti agricoli ottenuti dalla lavorazione di un prodotto di base o/e di prodotti assimilati si applicano i coefficienti di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione.
2 Le merci in questione rientrano nel codice NC 3505 10 50 .
3 Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 ( GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6 ).
4 Tra gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando sciroppo di glucosio e sciroppo di fruttosio, solo lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.