32005R2095•Regolamento (CE) n. 2095/2005 della Commissione, del 20 dicembre 2005 , che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco
32005R2095Regulation1 gen 2006
del 20 dicembre 2005
che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati nel settore del tabacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio 1 , in particolare l'articolo 21,
considerando quanto segue:
(1) Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati necessari per consentire alla Commissione di controllare l'andamento del mercato nel settore del tabacco greggio, disciplinato dall'organizzazione comune di mercato istituita dal regolamento (CEE) n. 2075/92.
(2) A tal fine, è stato adottato il regolamento (CE) n. 604/2004 della Commissione, del 29 marzo 2004, relativo alle comunicazioni di dati nel settore del tabacco a partire dal raccolto 2000 2 .
(3) I dati da comunicare devono offrire una panoramica del settore comunitario del tabacco nel suo insieme e tenere conto in particolare delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori 3 , e delle relative modalità d'applicazione.
(4) Ai fini di una gestione efficace, è opportuno che i dati comunicati siano aggregati per gruppi di varietà di tabacco e che siano previsti termini per la loro presentazione.
(5) Occorre pertanto adeguare di conseguenza le disposizioni relative ai dati da comunicare.
(6) A fini di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 604/2004 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per ciascun raccolto, gli Stati membri comunicano alla Commissione per via elettronica i dati che figurano negli allegati IA, IB, II e III entro i termini ivi stabiliti.
Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori economici trasmettano i dati richiesti entro i termini previsti.
1. Il regolamento (CE) n. 604/2004 è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alle comunicazioni relative al raccolto 2005.
2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 ( GU L 271 del 15.10.2005, pag. 1 ).
2 GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 34 .
3 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15 ).
Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi
Raccolto: …
Stato membro dichiarante: …
Numero totale dei produttori di tabacco: …
Numero totale di imprese di prima trasformazione: …
Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno del raccolto di cui trattasi
Raccolto: …
Stato membro dichiarante: …
Gruppo di varietà: …
| 4.2.: Prezzo minimo concordato (EUR/kg) in valuta, al netto di imposte e tasse, risultante dai contratti di coltivazione. Indicare il quantitativo di riferimento |
|---|
1 Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1 o gennaio dell'anno del raccolto.
Dati riepilogativi da comunicare alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno del raccolto di cui trattasi
Dati cumulativi relativi al raccolto di cui trattasi
Raccolto: …
Stato membro dichiarante: …
Gruppo di varietà: …
| 3.: Prezzo medio (EUR/kg), al netto di tasse e imposte, pagato dalle imprese di prima trasformazione 1 |
|---|
1 Gli Stati membri che utilizzano la loro valuta nazionale applicano il tasso di conversione in vigore il 1 o gennaio dell'anno civile successivo al raccolto.
Dati da comunicare alla Commissione entro il 31 luglio dell'anno successivo all'anno del raccolto di cui trattasi
Evoluzione degli stock (in tonnellate) presso i primi trasformatori
Stato membro dichiarante: …
Data della dichiarazione: …
| Gruppo di varietà | Raccolto di cui trattasi | Quantitativi immessi sul mercato comunitario nella campagna precedente 1 | Quantitativi immessi sul mercato dei paesi terzi nella campagna precedente 1 | Stato dello stock nell'ultimo giorno della campagna precedente 1 |
|---|
1 La campagna va dal 1 o luglio dell'anno del raccolto al 30 giugno dell'anno successivo a quello del raccolto.
Tavola di concordanza
| Regolamento (CE) n. 604/2004 | Presente regolamento |
|---|---|
| Articoli 1 e 2 | Articoli 1 e 2 |
| Articolo 3 | — |
| Articolo 4 | Articolo 3 |
| Articolo 5 | Articolo 4 |
| Allegati I, II e III | Allegati IB, II e III |
| — | Allegato IA |
| Allegato IV | — |
| Allegato V | Allegato IV |
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