del 12 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 3605/93 per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 14, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
visto il parere della Banca centrale europea 2 ,
considerando quanto segue:
(1) I dati statistici da utilizzare per l’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea devono essere forniti dalla Commissione. La Commissione non compila direttamente tali dati, ma fa affidamento sui dati compilati e trasmessi dalle autorità nazionali a norma dell’articolo 3 di tale protocollo.
(2) In tale contesto, il ruolo della Commissione quale autorità statistica è esercitato in maniera specifica per conto di questa da Eurostat. In qualità di servizio della Commissione responsabile dell’esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie, Eurostat è tenuto a espletare i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, economicità, riservatezza statistica e trasparenza, come specificato nella decisione della Commissione 97/281/CE del 21 aprile 1997 sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie 3 . L’applicazione della raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria, da parte delle autorità statistiche nazionali e comunitarie dovrebbe potenziare il principio di indipendenza professionale, adeguatezza delle risorse e qualità dei dati statistici.
(3) Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea 4 contiene le pertinenti definizioni ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e fissa un calendario per la trasmissione alla Commissione dei dati annui sul disavanzo e sul debito pubblico e degli altri dati annui relativi alle amministrazioni pubbliche. Nell’attuale formulazione il regolamento non contiene disposizioni in merito alla valutazione della qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri o alla fornitura di dati da parte della Commissione.
(4) Facendo seguito a una proposta della Commissione, il Consiglio Ecofin ha adottato il 18 febbraio 2003 un codice di buone pratiche per la compilazione e la trasmissione di dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, nell’intento di precisare e di semplificare le procedure da seguire, a livello sia di Stati membri che di Commissione, nella compilazione e nella trasmissione dei dati sui conti pubblici nel quadro del Sistema europeo dei conti del 1995 (SEC 95) 5 , in particolare di quelli relativi al disavanzo e al debito pubblico ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.
(5) La revisione delle scadenze per la trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe assicurare piena coerenza con le scadenze relative al programma di trasmissione del SEC [^6] sulle entrate e spese delle pubbliche amministrazioni, conti patrimoniali finanziari, operazioni finanziarie e debito pubblico con frequenza trimestrale e annuale. La revisione delle scadenze per la trasmissione dei dati è volta a semplificare gli obblighi degli Stati membri in materia di trasmissione, comportando nel contempo, in futuro, alcune modifiche al programma di trasmissione del SEC 95, che dovranno essere apportate mediante un regolamento della Commissione.
(6) La credibilità della sorveglianza di bilancio dipende in misura cruciale dalla disponibilità di statistiche di bilancio affidabili. Riveste fondamentale importanza il fatto che i dati trasmessi dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 3605/93 e forniti dalla Commissione al Consiglio conformemente al protocollo siano di qualità elevata.
(7) È necessario delineare misure volte a migliorare la qualità dei dati effettivi sui conti pubblici trasmessi ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, che si fondino sulle migliori pratiche esistenti e che consentano al Consiglio e alla Commissione di espletare i compiti ad essi attribuiti dal trattato. Gli elementi chiave per valutare la qualità sono fissati nella dichiarazione sulla qualità del sistema delle statistiche europee, adottata dal comitato del programma statistico nel settembre del 2001.
(8) Le misure previste dal presente regolamento necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento del monitoraggio statistico della qualità dei dati trasmessi ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi si limitano a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nell’articolo 5 del trattato.
(9) La compilazione delle statistiche di bilancio è disciplinata dai principi fissati nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie 6 , più in particolare dai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza e trasparenza.
(10) Eurostat ha la responsabilità, per conto della Commissione, di valutare la qualità dei dati e di fornire i dati da utilizzare ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi, secondo la decisione 97/281/CE della Commissione.
(11) Dovrebbe essere istituito un dialogo permanente tra la Commissione e le autorità statistiche degli Stati membri al fine di assicurare la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95. A questo fine possono essere effettuate dalla Commissione sia visite di dialogo periodiche sia eventuali visite metodologiche, migliorando così il monitoraggio dei dati trasmessi e fornendo una costante garanzia sulla qualità dei dati. Gli Stati membri devono consentire alla Commissione un pronto accesso alle informazioni. Le visite di dialogo dovrebbero costituire la regola. Le visite metodologiche dovrebbero essere effettuate solo qualora la Commissione (Eurostat) ravvisasse rischi sostanziali o problemi potenziali nella qualità dei dati, soprattutto per quanto riguarda i metodi, i concetti e le classificazioni applicate ai dati che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. L’effettuazione di queste eventuali visite metodologiche si baserà sullo scambio di informazioni tra tutti i soggetti interessati, in particolare il Comitato economico e finanziario.
(12) Gli Stati membri devono fornire alla Commissione, tenere aggiornati e rendere pubblici inventari dettagliati dei metodi, delle procedure e delle fonti utilizzati per la compilazione dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito e sui conti pubblici settoriali sottostanti compilati a norma del SEC 95.
(13) È necessario che la Commissione (Eurostat) adotti rapidamente decisioni sul corretto trattamento contabile di un’operazione conformemente al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio qualora esistano dubbi circa il corretto trattamento contabile di un’operazione delle amministrazioni pubbliche o in casi complessi o di interesse generale.
(14) Le disposizioni che disciplinano la fornitura dei dati da parte della Commissione (Eurostat) devono essere chiarite con riguardo alle scadenze di tale fornitura e a eventuali riserve ed emendamenti.
(15) Il campo d’applicazione della trasmissione dei dati dev’essere armonizzato con i dati attualmente trasmessi dagli Stati membri. Più in generale il regolamento (CE) n. 3605/93 dev’essere aggiornato alla luce dell’esperienza ottenuta con l’applicazione del codice di buone pratiche.
(16) Il regolamento (CE) n. 3605/93 andrebbe pertanto modificato di conseguenza,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 3605/93 è così modificato:
- L’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 1. Le cifre relative all’ammontare previsto del disavanzo pubblico e del debito pubblico per l’anno in corso sono le cifre determinate dagli Stati membri. Esse rispecchiano le previsioni ufficiali più recenti, tenuto conto delle ultime decisioni in materia di bilancio e delle prospettive e degli sviluppi economici. Esse dovrebbero essere presentate quanto più possibile a ridosso della scadenza fissata per la trasmissione. 2. Per cifre relative all’ammontare effettivo del debito e del disavanzo pubblico si intendono i risultati stimati, provvisori, semidefinitivi o definitivi per un anno passato. I dati di previsione insieme ai dati effettivi devono costituire una serie temporale coerente per quanto riguarda le definizioni e i concetti.»
- Gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 7 1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni revisione importante dei dati relativi al debito pubblico e al disavanzo pubblico previsti ed effettivi già trasmessi, non appena tali dati sono disponibili. 2. Le revisioni importanti dei dati effettivi sul disavanzo e sul debito già trasmessi sono adeguatamente documentate. Le revisioni devono essere comunque comunicate ed adeguatamente documentate se comportano un superamento dei valori di riferimento riportati nel pertinente protocollo allegato al trattato o se implicano che i dati di uno Stato membro non superano più i valori di riferimento. Articolo 8 Gli Stati membri rendono pubblici i dati effettivi sul disavanzo e sul debito e gli altri dati per gli anni passati trasmessi alla Commissione a norma degli articoli 4, 5, 6 e 7.»
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. STRAW
1 Parere reso il 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 GU C 116 del 18.5.2005, pag. 11 .
3 GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56 .
4 GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione ( GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23 ).
5 Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nelle Comunità ( GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1 ).
[^6]
— Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all’attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica ( GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4 ).
— Regolamento (CE) n. 1221/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per quanto riguarda i conti trimestrali non finanziari delle amministrazioni pubbliche ( GU L 179 del 9.7.2002, pag. 1 ).
— Regolamento (CE) n. 501/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche ( GU L 81 del 19.3.2004, pag. 1 ).
— Regolamento (CE) n. 1222/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo all’elaborazione e alla comunicazione di dati sul debito pubblico su base trimestrale ( GU L 233 del 2.7.2004, pag. 1 ).
— Regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni ( GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3 ).
— Regolamento (CE) n. 2223/96.
6 GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1 .