del 20 dicembre 2005
che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2005 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 1 , in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, occorre procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee a titolo dell'esame annuale 2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto al 1 o luglio 2005, la data «1 o luglio 2004» di cui all’articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data «1 o luglio 2005».
Articolo 2
Con effetto al 1 o luglio 2005, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 3
Con effetto al 1 o luglio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1 o gennaio 2006, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1 o luglio 2005, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1 o maggio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso:
Articolo 4
Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 822,06 EUR e a 1 096,07 EUR per le famiglie monoparentali.
Articolo 5
Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 153,75 EUR.
Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 335,96 EUR.
Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 227,96 EUR.
Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 82,07 EUR.
Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 455,69 EUR.
Articolo 6
Con effetto al 1 o gennaio 2006, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
— 170,84 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
— 341,66 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Articolo 7
Con effetto al 1 o luglio 2005, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
— 35,31 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,
— 28,47 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 8
Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— 1 005,33 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
— 597,77 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 9
Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis , paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 205,67 EUR, il limite superiore a 2 411,35 EUR e la riduzione forfettaria a 1 096,07 EUR.
Articolo 10
Con effetto al 1 o luglio 2005, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 11
Con effetto al 1 o luglio 2005, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 12
Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— 756,18 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
— 448,32 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Articolo 13
Con effetto al 1 o luglio 2005, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 904,26 EUR, il limite superiore a 1 808,51 EUR e la riduzione forfettaria a 822,06 EUR.
Articolo 14
Con effetto al 1 o luglio 2005, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 2 sono fissate a 344,58, 520,10, 568,66 e 775,27 EUR.
Articolo 15
Con effetto al 1 o luglio 2005, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 3 si applica il coefficiente 4,974173.
Articolo 16
Con effetto al 1 o luglio 2005, la tabella degli importi applicabili di cui all’articolo 8 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 17
Con effetto al 1 o luglio 2005, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
Articolo 18
Con effetto al 1 o luglio 2005, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
Articolo 19
Con effetto al 1 o luglio 2005, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore prima del 1 o maggio 2004, è fissato a:
— 118,88 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,
— 182,26 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
Articolo 20
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005. Per il Consiglio La presidente M. BECKETT
1 GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 ( GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1 ).
2 Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni ( GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1 ). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26 ).
3 Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee ( GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8 ), modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CE) n. 1750/2002 ( GU L 264 del 2.10.2002 pag. 15 ).