del 21 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione 2 sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
(2) La Commissione ha adottato il principio contabile internazionale IAS 39, ad eccezione di talune sue disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e sulla contabilizzazione delle operazioni di copertura, con il regolamento (CE) n. 2086/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento dello IAS 39 3 . La Commissione ha apportato modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 nel senso di una restrizione dell’opzione del fair value con il regolamento (CE) n. 1864/2005 della Commissione 4 .
(3) Il 14 aprile 2005, l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato una modifica allo IAS 39 che consente alle entità di designare, in talune circostanze, un’operazione infragruppo programmata denominata in valuta estera come elemento coperto nel loro bilancio consolidato. È una pratica corrente di gestione del rischio designare il rischio di valuta estera di un’operazione infragruppo programmata come elemento coperto, ma lo IAS 39 attualmente in vigore non permette la contabilizzazione delle operazioni di copertura in questi casi. Conformemente allo IAS 39 attualmente in vigore, solo un’operazione esterna all’entità può essere designata come elemento coperto.
(4) La consultazione degli esperti del settore ha confermato che le modifiche allo IAS 39 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(5) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il principio contabile internazionale IAS 39, di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003, è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche allo IAS 39 quali riportate nell’allegato del presente regolamento al più tardi alla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.
Articolo 3
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005. Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1 .
2 GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1910/2005 ( GU L 305 del 24.11.2005, pag. 4 ).
3 GU L 363 del 9.12.2004, pag. 1 .
4 GU L 299 del 16.11.2005, pag. 45 .
Il principio contabile internazionale IAS 39 è modificato come segue.
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)
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