del 13 dicembre 2005
relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio internazionale del GATT 1994
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Con decisione 2005/929/CE del 13 dicembre 2005, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e dell'articolo XXVIII del GATT 1994 1 , il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le aliquote del dazio di cui all'allegato si applicano per i periodi indicati.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente J. GRANT
1 Cfr. pag. 61 della presente Gazzetta ufficiale.
Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.
Parte seconda
Tabella dei dazi
1 Le aliquote ridotte sopra indicate devono essere applicate per tre anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.
2 L’aliquota ridotta sopra indicata deve essere applicata per quattro anni o fino a quando l’applicazione dei risultati del programma di Doha per lo sviluppo porterà al raggiungimento del livello tariffario suindicato, se quest’ultima ipotesi si realizza per prima.