32005R2127•Regolamento (CE) n. 2127/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32005R2127Regulation12 gen 2005
del 22 dicembre 2005
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, completamente o solo in parte o che vi aggiunga suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
(3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.
(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione ( GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Veicolo nuovo a quattro ruote, del tipo “pick-up”, incompleto e smontato, con motore diesel di cilindrata 2 500 cm 3 , peso lordo pari a circa 2 650 kg e con una capacità complessiva di carico pari a 1 000 kg. Il veicolo è provvisto di una fila di posti per due persone (compreso il conducente) e di un’area di carico aperta lunga 2,28 m. Tutti gli elementi sono presentati e dichiarati in dogana contemporaneamente e nello stesso luogo. Il radiatore, i finestrini, i pneumatici, la batteria, gli ammortizzatori e i rivestimenti dei sedili e degli sportelli non sono presenti. | 8704 21 91 | Classificazione secondo le regole generali 1, 2.a) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8704 , 8704 21 e 8704 21 91 . Il veicolo è classificato alla voce 8704 perché, anche se presentato smontato, mantiene il carattere essenziale di veicolo completo o finito [regola generale 2.a), prima frase]. Cfr. anche le note esplicative SA del capitolo 87. Il fatto che il veicolo sia presentato smontato non incide sulla sua classificazione come prodotto completo o finito [regola generale 2.a), seconda frase]. |
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