del 23 dicembre 2005
che modifica elementi del disciplinare di una denominazione di origine figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 ( Siurana ) [DOP]
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 6, paragrafo 4, secondo trattino, e l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, la richiesta della Spagna di modifica di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Siurana», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione 2 , è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 3 .
(2) Non essendo stata trasmessa alla Commissione alcuna dichiarazione d'opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, tali modifiche devono essere registrate ed essere oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il disciplinare della denominazione di origine «Siurana» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra il vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1 ).
2 GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 708/2005 ( GU L 119 dell’11.5.2005, pag. 3 ).
3 GU C 162 dell’11.7.2003, pag. 8 («Siurana»).
SPAGNA
«Siurana»
Modifiche apportate:
1 Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23.
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«SIURANA»
(n. CE: ES/0072/24.1.1994)
DOP (X) IGP ( )
La presente scheda costituisce una sintesi informativa. Per informazioni complete gli interessati, in particolare i produttori del prodotto coperto dalla DOP o dall'IGP in questione, sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i servizi competenti della Commissione europea 1 .
1. Servizio competente dello Stato membro
2. Associazione
3. Tipo di prodotto Classe 1.5: Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)
4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
4.1. Nome «Siurana»
4.2. Descrizione olio vergine di oliva ottenuto da olive delle varietà «Arbequina», «Royal» e «Morrut», che presentano un grado di acidità inferiore a 0,5. Indice massimo di perossidi: 12; umidità ed impurità inferiori a 0,1. Colore verdognolo e giallo, sapore fruttato, dolce.
4.3. Zona geografica la zona geografica è costituita da una serie di comuni che attraversa l'intera provincia di Tarragona, da Lérida fino alla costa mediterranea. I comuni che ne fanno parte sono:
4.4. Prova d'origine le piante di ulivo site nella zona di produzione ed iscritte nel registro del Consejo Regulador producono olive dalle quali si estrae l'olio in frantoi regolarmente registrati. L'olio viene successivamente condizionato da imprese anch'esse debitamente iscritte nel registro e quindi munito di etichetta e di controetichetta numerata, rilasciata dal Consejo Regulador.
4.5. Metodo di ottenimento estrazione dell'olio dalle olive raccolte direttamente dalla pianta, sane, pulite e frante grazie a tecniche specifiche di estrazione che non ne alterano le caratteristiche.
4.6. Legame il clima mediterraneo, con una pluviometria media annua compresa tra 550 e 380 mm ed una temperatura media annua oscillante fra 14,5 °C e 16 °C, nonché le differenze tra le due comarche che compongono la zona di produzione (la prima caratterizzata da terreni accidentati, la seconda da una topografia dolce e da terreni ben strutturati) offrono le condizioni ambientali idonee allo sviluppo dell'ulivo. Coltivazione, raccolta e ottenimento appropriati e controllati.
4.7. Struttura di controllo
Il Consejo Regulador della denominazione di origine «Siurana» è conforme alla norma EN 45011.
4.8. Etichettatura la dicitura «Denominación de origen “Siurana” aceite virgen» («Denominazione di origine “Siurana” olio vergine») deve essere messa in risalto. Etichette autorizzate dal Consejo Regulador. Controetichette numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.
4.9. Condizioni nazionali legge n. 25/1970, del 2 dicembre 1970. Decreto del 19 novembre 1979 relativo alla denominazione di origine «Siurana» degli oli vergini d’oliva e al rispettivo Consejo Regulador.
1 Commissione europea, Direzione generale dell'Agricoltura, Unità «Politica di qualità dei prodotti agricoli», B-1049 Bruxelles..
2 Zone di lavorazione: Flix, 13,18,19,20 e 21; Garcia: zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 e 23; Tivissa: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, 22 e 23 (distretto La Serra d'Almòs); Torre de l'Espanyol: 1 e 2; Vinebre: 8 e 9.