32005R2167•Regolamento (CE) n. 2167/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/2004 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato ( PET ) originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
32005R2167Regulation29 dic 2005
del 20 dicembre 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/2004 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. MISURE IN VIGORE
(1) Le misure attualmente in vigore sulle importazioni nella Comunità di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («RPC») consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 1467/2004 del Consiglio 2 . Ai sensi dello stesso regolamento, sono stati istituiti dazi antidumping anche sulle importazioni di PET originarie dell’Australia.
B. INCHIESTA ATTUALE
1. Domanda di riesame
(2) Dopo l’istituzione di dazi antidumping definitivi sulle importazioni di PET originarie della RPC, la Commissione ha ricevuto una richiesta di avviare un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 1467/2004, a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, dalla società Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd. («il richiedente»). Il richiedente affermava di non essere collegato ad alcun produttore esportatore della RPC soggetto alle misure antidumping in vigore per il PET. Esso dichiarava inoltre di non aver esportato PET verso la Comunità nel periodo dell’inchiesta iniziale («PI iniziale», vale a dire dal 1 o aprile 2002 al 31 marzo 2003) e di aver iniziato ad esportare PET verso Comunità dopo questo periodo.
2. Avvio del riesame relativo al nuovo esportatore
(3) La Commissione ha esaminato le prove presentate dal richiedente e le ha ritenute sufficienti per giustificare l’avvio di un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e aver dato all’industria comunitaria interessata l’opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 523/2005 3 , un riesame del regolamento (CE) n. 1467/2004 in relazione al richiedente e ha iniziato l’inchiesta.
(4) Con il regolamento della Commissione che avvia il riesame è stato abrogato il dazio antidumping di 184 EUR/t istituito dal regolamento (CE) n. 1467/2004 sulle importazioni di PET prodotto dal richiedente. Contestualmente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare tali importazioni.
3. Prodotto in esame
(5) Il prodotto oggetto dell’attuale riesame è lo stesso dell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore sulle importazioni di PET originarie della RPC («l’inchiesta iniziale»), vale a dire PET avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20 .
4. Parti interessate
(6) La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.
(7) La Commissione ha inoltre inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, compresa la richiesta di TEM, e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente.
5. Periodo dell’inchiesta
(8) L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1 o ottobre 2003 al 31 dicembre 2004 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).
C. ESITO DELL’INCHIESTA
1. Qualifica di «nuovo esportatore»
(9) L’inchiesta ha confermato che il richiedente non aveva esportato il prodotto in esame durante il PI iniziale e che aveva cominciato ad esportarlo nella Comunità dopo questo periodo.
(10) Inoltre, il richiedente è stato in grado di dimostrare di non essere collegato con nessuno degli esportatori o produttori della RPC soggetti alle misure antidumping in vigore sulle importazioni di PET originarie della RPC.
(11) In tale contesto, si conferma che il richiedente deve essere considerato «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
2. Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)
(12) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. I criteri suddetti sono riportati di seguito in forma sintetica:
— le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative ingerenze statali, e i costi rispecchiano i valori di mercato;
— le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e d’applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (international accounting standards o «principi IAS»);
— non vi sono distorsioni derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;
— le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità;
— le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(13) La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie e verificato presso la sede della società in questione tutte le informazioni presentate nel modulo di richiesta di TEM.
(14) Dall’inchiesta è risultato che i cinque criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base erano integralmente soddisfatti del richiedente. Si è pertanto deciso di concedere al richiedente il TEM.
3. Dumping
Determinazione del valore normale
(15) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, i servizi della Commissione hanno in primo luogo stabilito se le vendite complessive del prodotto in questione effettuate dal richiedente sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite all’esportazione verso la Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso la Comunità. I servizi della Commissione hanno stabilito che il volume complessivo delle vendite di PET effettuate dal richiedente sul mercato interno era rappresentativo.
(16) Non è stata fatta distinzione tra i vari tipi del prodotto in esame. Pertanto non è stato necessario procedere ad un ulteriore esame per stabilire se le vendite di ciascun tipo di prodotto sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative ai fini dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
(17) È stato inoltre esaminato se le vendite interne di quantitativi rappresentativi di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative del prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Poiché le vendite remunerative di PET erano superiori all’80 % del volume totale delle vendite del prodotto sul mercato interno, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite, anche non remunerative, del prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI.
(18) Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno della RPC.
Prezzo all’esportazione
(19) Il prodotto in esame è stato esportato direttamente verso acquirenti indipendenti della Comunità. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente pagati o pagabili.
Confronto
(20) Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta è stato accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.
Margine di dumping
(21) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del prodotto in esame.
(22) Dal confronto è emersa l’esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per la società Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., risulta del 5,6 %.
D. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME
(23) Considerate le risultanze dell’inchiesta, si ritiene opportuno applicare al richiedente un dazio antidumping definitivo pari al livello del margine di dumping accertato.
(24) È stato ritenuto che il dazio antidumping modificato dovesse assumere la stessa forma dei dazi istituiti dal regolamento (CE) n. 1467/2004. È stato stabilito che i prezzi del PET possono oscillare secondo l’andamento dei prezzi del greggio. Si è pertanto ritenuto opportuno istituire dazi sotto forma di un importo specifico per tonnellata. Di conseguenza, il dazio antidumping, calcolato in base al margine di dumping espresso in percentuale, applicato alle importazioni di PET provenienti dalla Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd., è pari a 45 EUR/t.
(25) Il margine di dumping del 5,6 % stabilito per il PI è inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio del 27,3 %, fissato su scala nazionale per la RPC nell’ambito dell’inchiesta iniziale. Si propone pertanto di istituire un dazio di 45 EUR/t, fondato su un margine di dumping del 5,6 %, e di modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/2004.
E. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING
(26) Alla luce delle risultanze sopraesposte, il dazio antidumping applicabile al richiedente è riscosso a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 523/2005.
F. COMUNICAZIONI
(27) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle importazioni di PET provenienti dal richiedente e riscuotere tale dazio a titolo retroattivo sulle importazioni del prodotto in esame assoggettate a registrazione. Le loro osservazioni sono state esaminate e prese in considerazione se ritenute pertinenti.
(28) Il presente riesame non incide sulla data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1467/2004,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
1. La tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1467/2004 è modificata con l’aggiunta del testo seguente: «Paese Impresa Dazio Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd 45 EUR/t A510 »
2. Il dazio istituito è inoltre riscosso retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 523/2005. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni, originarie della Repubblica popolare cinese, del prodotto in questione fabbricato dalla Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co., Ltd.
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2005. Per il Consiglio Il presidente B. BRADSHAW
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12 ).
2 GU L 271 del 19.8.2004, pag. 1 .
3 GU L 84 del 2.4.2005, pag. 9 .
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