del 22 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare gli articoli 145 e 155,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’ammontare dell’aiuto richiesto per le sementi non deve superare un massimale stabilito dalla Commissione. Qualora l’ammontare totale dell’aiuto richiesto superi il massimale stabilito, l’aiuto per agricoltore viene ridotto proporzionalmente.
(2) Il capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione 2 stabilisce le condizioni di concessione dell’aiuto per le sementi. A norma dell’articolo 49 del medesimo regolamento, l’aiuto per le sementi è concesso solo a condizione che le sementi siano state commercializzate per la semina da parte del beneficiario entro il 15 giugno dell’anno successivo al raccolto.
(3) La necessità di applicare un coefficiente di riduzione nel corso dello stesso anno complica considerevolmente l’attuazione del nuovo regime. Per evitare l’applicazione del coefficiente di riduzione suddetto, l’unica alternativa potrebbe essere quella di effettuare tutti i pagamenti in linea di massima quando tutte le sementi sono commercializzate, ossia quando è noto il quantitativo totale di sementi. Ciò comporterebbe tuttavia un notevole ritardo nei pagamenti agli agricoltori, creando loro problemi di ordine finanziario. Per evitare una simile situazione è opportuno istituire un sistema di anticipi per l’aiuto per le sementi.
(4) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, quale modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 3 , definisce le norme relative agli aiuti accoppiati per il cotone, per l’olio d’oliva e per il tabacco greggio.
(5) In particolare, il titolo IV, capitolo 10 bis , del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concedere aiuti diretti per la produzione di cotone. È pertanto necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla concessione di tale aiuto.
(6) A norma dell’articolo 110 ter , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, il beneficio dell’aiuto per ettaro per il cotone è subordinato all’obbligo, per l’agricoltore, di utilizzare varietà autorizzate e di coltivare il cotone su terreni agricoli autorizzati dagli Stati membri. Occorre pertanto precisare i criteri di autorizzazione sia delle varietà che dei terreni agricoli idonei alla produzione di cotone.
(7) Per beneficiare dell’aiuto per ettaro per il cotone, gli agricoltori hanno l’obbligo di seminare terreni autorizzati. È opportuno fissare un criterio per la definizione di semina. Un criterio oggettivo per stabilire se la semina è stata eseguita correttamente è costituito dalla fissazione, da parte degli Stati membri, della densità massima di impianto dei terreni, in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle specificità regionali.
(8) Il superamento delle superfici di base nazionali stabilite per il cotone dall’articolo 110 quater , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 implica una riduzione dell’importo dell’aiuto da versare per ettaro ammissibile. Per la Grecia è tuttavia opportuno precisare le modalità di calcolo dell’importo ridotto, per tener conto della suddivisione della superficie nazionale in sottosuperfici alle quali si applicano importi di aiuto diversi.
(9) Gli Stati membri sono tenuti a riconoscere le organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone in base a criteri obiettivi riguardanti le dimensioni di tali organizzazioni, i loro compiti e la loro organizzazione interna. La dimensione di un’organizzazione interprofessionale deve essere fissata tenendo conto della necessità che le imprese di sgranatura che ne fanno parte dispongano di una capacità sufficiente di ricezione di cotone non sgranato. Poiché la loro finalità principale è costituita dal miglioramento della qualità del cotone da consegnare, è necessario che le organizzazioni interprofessionali promuovano iniziative a questo scopo a favore dei loro membri.
(10) Per semplificare la gestione del regime di aiuto, uno stesso produttore può essere membro di una sola organizzazione interprofessionale. Per lo stesso motivo, il produttore membro di un’organizzazione interprofessionale che si impegna a conferire il cotone che produce, può conferirlo esclusivamente ad un’impresa di sgranatura anch’essa membro della stessa organizzazione.
(11) A norma dell’articolo 110 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003, le organizzazioni interprofessionali possono decidere di differenziare l’aiuto al quale hanno diritto i membri produttori. La tabella di differenziazione deve rispettare criteri relativi in particolare alla qualità del cotone da conferire, escluso ogni criterio connesso all’aumento della produzione. A tal fine, le organizzazioni interprofessionali devono determinare le categorie di parcelle in funzione, in particolare, di criteri relativi alla qualità del cotone prodotto su tali parcelle.
(12) Per stabilire l’importo dell’aiuto da versare ai produttori membri delle organizzazioni interprofessionali di produttori di cotone, la tabella deve indicare il metodo di ripartizione dell’importo globale dell’aiuto differenziato tra le varie categorie di parcelle, nonché le procedure di valutazione e di classificazione di ogni parcella in una di tali categorie, le modalità di calcolo dell’importo dell’aiuto per ettaro ammissibile, in funzione del bilancio disponibile per ciascuna categoria, nonché il numero totale di ettari appartenenti ad ogni categoria.
(13) Per la classificazione delle parcelle in una delle categorie definite in base alla tabella, il cotone conferito può essere analizzato in presenza delle parti interessate.
(14) Il produttore membro, poiché non ha l’obbligo di conferire il cotone, deve avere diritto almeno alla parte non differenziata dell’aiuto in assenza di conferimento. La tabella di differenziazione deve prevedere questa situazione e fissare l’importo minimo dell’aiuto per ettaro ammissibile in assenza di conferimento.
(15) Per l’applicazione della tabella e per semplificazione, è necessario considerare tutte le parcelle di uno stesso produttore come appartenenti alla stessa categoria di parcelle, che producono cotone della stessa qualità.
(16) L’organismo pagatore, dopo aver ricevuto la comunicazione dell’organizzazione interprofessionale in merito all’importo dell’aiuto da versare ai produttori membri, è tenuto a procedere alle verifiche necessarie e al pagamento dell’aiuto.
(17) La tabella di differenziazione deve essere approvata dallo Stato membro. Al fine di informare tempestivamente i membri produttori, è opportuno prevedere un termine entro il quale Stato membro deve adottare la decisione di approvazione della tabella presentata dall’organizzatore interprofessionale e delle sue eventuali modifiche successive. Visto che non ha l’obbligo di adottare una tabella di differenziazione, l’organizzazione interprofessionale deve avere facoltà di decidere di interrompere l’applicazione della tabella, previa informazione dello Stato membro.
(18) Il regime di aiuto per il cotone richiede la trasmissione di determinate informazioni ai produttori di cotone, da parte dello Stato membro, relative alla coltivazione del cotone, ad esempio le varietà autorizzate, i criteri oggettivi che presiedono all’autorizzazione dei terreni agricoli e la densità minima di impianto. Al fine di informare tempestivamente gli agricoltori, è necessario che gli Stati membri siano tenuti a comunicare loro tali informazioni entro un dato termine.
(19) La Commissione è responsabile del controllo del rispetto delle disposizioni relative all’applicazione dell’aiuto specifico per il cotone: è pertanto opportuno che gli Stati membri le trasmettano per tempo le stesse informazioni, insieme ad informazioni relative alle organizzazioni interprofessionali.
(20) L’applicazione del regime di aiuto per il cotone previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 rende superflue le disposizioni del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regime di aiuti per il cotone 4 . Appare quindi opportuno abrogare il suddetto regolamento.
(21) Il titolo IV, capitolo 10 ter , del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concessione di un aiuto diretto per gli oliveti. È pertanto necessario stabilire modalità d’applicazione relative alla concessione di tale aiuto.
(22) A norma dell’articolo 110 decies del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri individuano cinque categorie al massimo di superficie olivicole e fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per ciascuna di queste categorie. A tal fine, spetta alla Commissione definire un quadro comune di criteri ambientali e sociali, connessi alle caratteristiche dei paesaggi olivicoli e alle tradizioni sociali.
(23) Per migliorare i controlli, è necessario che le informazioni relative all’appartenenza di ciascun agricoltore alle rispettive categorie di oliveti siano registrate nel sistema di informazione geografica degli oliveti. In caso di modifica delle condizioni ambientali e sociali, è opportuno prevedere la possibilità di adattare le categorie una volta all’anno.
(24) L’aiuto per gli oliveti è concesso per ettaro SIG olivi. Di conseguenza, è necessario calcolare per ogni agricoltore la superficie ammissibile all’aiuto in base ad un metodo comune in cui l’unità di superficie è espressa in ettaro SIG olivi. Per agevolare le procedure amministrative, è opportuno prevedere deroghe sia per le parcelle aventi una dimensione minima, da stabilirsi dallo Stato membro, sia per le parcelle olivicole situate in un’entità amministrativa in cui lo Stato membro ha istituito un sistema alternativo al SIG degli oliveti.
(25) Per quanto riguarda il pagamento dell’aiuto per ettaro SIG olivi, è opportuno, in una prima fase e per permettere l’informazione tempestiva degli agricoltori, che lo Stato membro fissi all’inizio di ogni anno un importo indicativo dell’aiuto per ettaro SIG olivi per ciascuna categoria di oliveto. Tale importo indicativo deve essere calcolato in base ai dati disponibili sul numero di agricoltori e sulle superfici che beneficiano dell’aiuto per gli oliveti; lo Stato membro fissa più tardi l’importo definitivo dell’aiuto, sulla scorta di dati più precisi.
(26) In virtù di una delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto per gli oliveti, il numero di olivi presenti nell’oliveto non deve variare di oltre il 10 % rispetto al numero registrato al 1 o gennaio 2005. Per controllare il rispetto di tale dispositivo, gli Stati membri devono definire prima di questa data le informazioni necessarie per l’identificazione della parcella olivicola. Per la Francia e il Portogallo, è necessario prevedere un rinvio dei termini fissati per la determinazione delle informazioni relative alle parcelle olivicole, per poter tener conto delle superfici piantate ad olivi nell’ambito dei programmi approvati in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi 5 .
(27) Per permettere alla Commissione di controllare la corretta applicazione delle disposizioni relative al pagamento dell’aiuto per gli oliveti, è opportuno che gli Stati membri comunichino regolarmente le informazioni relative alle superfici olivicole che beneficiano dell’aiuto e il livello dell’aiuto da erogare per ciascuna categoria di oliveti.
(28) Il titolo IV, capitolo 10 quater , del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede la possibilità di concessione di un aiuto diretto per la produzione di tabacco. È necessario pertanto stabilire le modalità di applicazione relative all’erogazione dell’aiuto.
(29) Per motivi di chiarezza, è appropriato adottare alcune definizioni.
(30) È necessario classificare le varietà di tabacco in gruppi a seconda del metodo di cura e dei costi di produzione, tenendo conto delle denominazioni utilizzate del commercio internazionale.
(31) Tenendo conto del loro ruolo di parte contraente, è necessario riconoscere le imprese di prima trasformazione che sono autorizzate a firmare contratti di coltivazione. È opportuno che tale riconoscimento sia revocato in caso di mancata osservanza delle norme e che gli Stati membri stabiliscano le condizioni speciali relative alla trasformazione del tabacco.
(32) A norma dell’articolo 110 duodecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini della concessione dell’aiuto occorre fissare le zone di produzione riconosciute per ciascun gruppo di varietà di tabacco in base alle zone tradizionali di produzione. È opportuno autorizzare gli Stati membri a limitare le zone produzione, in particolare allo scopo di migliorare la qualità della produzione.
(33) Per rendere possibili i controlli e gestire in modo efficace il pagamento dell’aiuto, è opportuno che la produzione di tabacco avvenga nell’ambito di contratti di coltivazione conclusi tra gli agricoltori e le imprese di prima trasformazione. È necessario definire gli elementi essenziali che devono figurare nei contratti di coltivazione per ciascuna campagna. Occorre altresì fissare le date limite per la conclusione e la registrazione dei contratti in modo da poter garantire fin dall’inizio dell’anno del raccolto uno sbocco stabile ai produttori per il loro futuro raccolto e un approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione.
(34) Per l’efficacia dei controlli, se un contratto di coltivazione è concluso con un’associazione di produttori è necessario che siano comunicati i dati essenziali relativi ad ogni singolo produttore. Per prevenire distorsioni di concorrenza e difficoltà di controllo, è opportuno vietare alle associazioni di produttori di svolgere attività di prima trasformazione. Per rispettare la struttura del mercato, è opportuno disporre che un agricoltore può essere membro di una sola associazione.
(35) Il tabacco greggio ammissibile all’aiuto deve essere di qualità sana, leale e mercantile ed esente da caratteristiche che ne impediscano la normale commercializzazione.
(36) Date le peculiarità del regime di aiuto, occorre prendere disposizioni per dirimere eventuali controversie mediante il ricorso a commissioni paritetiche.
(37) Per poter gestire in modo adeguato la dotazione finanziaria destinata al tabacco greggio, è opportuno che all’inizio dell’anno del raccolto gli Stati membri fissino un importo indicativo dell’aiuto per varietà o gruppo di varietà e l’importo definitivo dell’aiuto solo dopo che siano state effettuate tutte le consegne. L’importo definitivo dell’aiuto non dovrà essere superiore a livello del premio del 2005.
(38) Per promuovere il miglioramento della qualità e del valore della produzione tabacco, è opportuno permettere agli Stati membri di differenziare l’importo dell’aiuto fissato per ogni varietà o gruppo di varietà in funzione della qualità del tabacco consegnato.
(39) Il versamento dell’aiuto per il quantitativo di tabacco in foglia consegnato dall’agricoltore all’impresa di prima trasformazione deve essere subordinato al rispetto di determinati requisiti qualitativi minimi. È opportuno che l’aiuto sia adattato nei casi in cui il tasso di umidità del tabacco consegnato sia diverso da quello fissato per ciascun gruppo di varietà in base ad adeguati requisiti qualitativi. Per semplificare i controlli all’atto della consegna, è opportuno fissare i livelli e la frequenza di prelievo dei campioni e la modalità di calcolo del peso adattato ai fini della determinazione del tasso di umidità.
(40) Occorre limitare il periodo di consegna del tabacco alle imprese di trasformazione onde impedire il riporto fraudolento da un raccolto all’altro. La prassi seguita da vari Stati membri è quella di effettuare i controlli sul luogo di consegna del tabacco anziché sul luogo in cui il tabacco è trasformato. Occorre stabilire i luoghi in cui il tabacco deve essere consegnato e precisare i controlli da effettuare. È necessario che gli Stati membri riconoscano i centri di acquisto.
(41) Per prevenire le frodi, è opportuno definire le modalità di versamento dell’aiuto. Spetta tuttavia agli Stati membri stabilire modalità di gestione e di controllo più particolareggiate.
(42) L’aiuto può essere versato solo previa esecuzione di un controllo sulle consegne volto ad accertare l’effettiva realizzazione delle operazioni. È tuttavia opportuno prevedere il versamento ai produttori di un anticipo pari al 50 % dell’importo indicativo dell’aiuto da corrispondere, purché sia costituita una cauzione di importo sufficiente.
(43) Per ragioni amministrative, in ciascuno Stato membro l’aiuto deve essere concesso unicamente per i prodotti raccolti sul suo territorio. È opportuno prevedere la possibilità che il tabacco sia trasformato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato prodotto. In tal caso, il quantitativo di tabacco greggio deve essere imputato allo Stato membro di produzione, a beneficio dei produttori di tale Stato membro.
(44) In esito alla riforma del settore del tabacco, il programma di riscatto delle quote di tabacco cesserà di applicarsi. Tuttavia, i produttori che hanno preso parte al programma nel 2002 e nel 2003 continueranno a percepire pagamenti per il riscatto delle loro quote rispettivamente fino al 2007 e al 2008. Attualmente il prezzo di riscatto corrisponde ad una percentuale del premio per il tabacco relativo ad un dato raccolto. A partire dal 1 o gennaio 2006, cesserà di applicarsi l’attuale regime di premi per il tabacco, per cui è necessario fissare, in via transitoria, una nuova base di calcolo per il futuro prezzo di riscatto delle quote. I livelli del premio per il tabacco greggio non sono cambiati per i raccolti dal 2002 al 2005. Per ragioni di continuità è quindi opportuno basarsi sul livello del premio del 2005 per il calcolo del prezzo di riscatto delle quote.
(45) In seguito all’abrogazione del limite di garanzia e del regime dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio 6 , il regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all’aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio 7 , può essere abrogato. È opportuno anche abrogare, in quanto obsolete, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 85/93 della Commissione, del 19 gennaio 1993, recante modalità di applicazione relative alle agenzie di controllo nel settore del tabacco 8 .
(46) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1973/2004.
(47) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è modificato come segue:
-
all’articolo 21, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo l’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1782/2003, lo Stato membro sul cui territorio è situata l’azienda che conferisce le patate per la trasformazione in fecola versa l’aiuto per le patate da fecola a ciascun produttore una volta che i quantitativi di patate da lui prodotti nella campagna di commercializzazione considerata siano stati interamente consegnati alle fecolerie e nel termine di quattro mesi dalla data in cui è fornita la prova di cui all’articolo 20 del presente regolamento e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento.»;
-
è inserito il seguente articolo 49 bis : «Articolo 49 bis Anticipi Gli Stati membri possono concedere anticipi ai moltiplicatori di sementi a partire dal 1° dicembre della campagna di commercializzazione. L’anticipo è proporzionato alla quantità di sementi già commercializzate per la semina, ai sensi dell’articolo 49, purché siano rispettate tutte le condizioni previste al capitolo 10.»;
- sono aggiunti gli allegati da XXIV a XXX figuranti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006, ad eccezione dell’articolo 1, punto 4), che si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15 ).
2 GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 ( GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76 ).
3 GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20 .
4 GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ( GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3 ).
5 GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97 ; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37 ).
6 GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1679/2005 ( GU L 271, del 15.10.2005, pag. 1 ).
7 GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2004 ( GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18 ).
8 GU L 12 del 20.1.1993, pag. 9 .
«ALLEGATO XXIV Metodo comune di calcolo della superficie olivicola in ettari SIG olivi Il metodo comune si basa su un algoritmo 1 , che determina la superficie olivicola a partire dalla posizione degli alberi ammissibili attraverso un procedimento automatico basato sul Sistema di informazione geografica (SIG). 1. DEFINIZIONI Ai fini del presente allegato, si intende per: a) “parcella oleicola”: una porzione continua di terreno che comprende olivi ammissibili in produzione, che hanno tutti un olivo ammissibile vicino, situato ad una distanza massima definita; b) “olivo ammissibile”: un olivo piantato anteriormente al 1 o maggio 1998, oppure per Cipro e Malta, anteriormente al 31 dicembre 2001, oppure un olivo di sostituzione o qualsiasi altro olivo piantato nell’ambito di un programma approvato dalla Commissione in virtù dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98, la cui esistenza è registrata nel SIG; c) “olivo sparso ammissibile”: un olivo ammissibile in produzione che non soddisfa le condizioni richieste per l’appartenenza ad una parcella olivicola; d) “olivo ammissibile in produzione”: un olivo ammissibile di una specie domestica, vivo, a dimora, in qualsiasi stato, formato eventualmente da più tronchi distanti gli uni dagli altri meno di 2 m alla base. 2. TAPPE DELL’ALGORITMO PER L’AIUTO AGLI OLIVETI Tappa 1: analisi di vicinanza Il parametro dell’analisi di vicinanza (P1) definisce una distanza massima di prossimità tra gli olivi ammissibili, precisando se si tratta di alberi sparsi o appartenenti alla medesima parcella olivicola. Il valore P1 rappresenta il raggio che parte da un olivo ammissibile e descrive un cerchio in cui devono rientrare altri olivi ammissibili per poter essere considerati appartenenti allo stesso “perimetro olivicolo”. Il valore P1 è fissato in 20 m, distanza che corrisponde ad un valore agronomico massimo per la maggior parte delle regioni. In determinate regioni a coltura estensiva, da definirsi dallo Stato membro, in cui le distanze medie di impianto sono superiori a 20 m, lo Stato membro può decidere di fissare il valore P1 al doppio della distanza media regionale di impianto. In tal caso, lo Stato membro conserva i documenti che giustificano l’applicazione di tale eccezione. Gli olivi ammissibili appartenenti ad oliveti con una distanza di impianto superiore a P1 si considerano olivi sparsi ammissibili. In un primo tempo, il parametro P1 determina la prossimità degli olivi ammissibili. Si applica quindi una zona cuscinetto attorno a ciascun punto (baricentro degli olivi), i poligoni generati sono fusi e infine una ricerca sulla dimensione dei poligoni determina gli olivi sparsi ammissibili. Tappa 2: attribuzione di una superficie uniforme agli olivi sparsi ammissibili Dopo avere applicato P1, gli olivi ammissibili sono suddivisi in due categorie: — olivi ammissibili appartenenti ad un perimetro olivicolo, — olivi sparsi ammissibili. La superficie attribuita ad un olivo sparso ammissibile (P2) è fissata a 100 m 2 , ossia un cerchio di raggio pari a 5,64 m il cui centro corrisponde all’olivo sparso ammissibile. Tappa 3: applicazione della zona cuscinetto interna P3 Occorre attribuire una superficie al perimetro olivicolo e stabilire un poligono la cui forma rappresenta l’oliveto. Dapprima si crea una rete di linee che collegano tutti gli olivi ammissibili del gruppo distanti l’uno dall’altro meno della distanza P1. Si sovrappone quindi ad ognuna di queste linee una superficie detta “cuscinetto interno”. Il cuscinetto interno è definito come la serie di punti la cui distanza dalle linee della rete è uguale o inferiore al valore della “larghezza del cuscinetto interno”. Per evitare la formazione di isole che sarebbero classificate come “non olivicole” in un oliveto uniforme, la larghezza del cuscinetto interno deve essere pari alla metà della distanza P1. La combinazione di tutti i cuscinetti interni costituisce una prima approssimazione della superficie da attribuire al gruppo di olivi, vale a dire la superficie dell’oliveto. Tappa 4: applicazione della zona cuscinetto esterna P4 La superficie definitiva dell’oliveto e la forma definitiva del poligono che rappresenta detta superficie si ottengono applicando una seconda zona cuscinetto, detta “cuscinetto esterno”. All’esterno della rete costituita dalle linee che uniscono tutti gli olivi ammissibili piantati lungo i confini dell’oliveto si applica un “cuscinetto esterno”. Il cuscinetto esterno è la serie di punti la cui distanza dalla linea di confine della rete è uguale o inferiore al valore della “larghezza del cuscinetto esterno”. Il cuscinetto esterno si applica solo esternamente a ciascuna linea di confine della rete, mentre il cuscinetto interno si applica internamente ad essa. Il cuscinetto “esterno” corrisponde alla metà della distanza media di impianto della parcella olivicola (δ), con una soglia minima di 2,5 m. Questa distanza media di impianto tra gli olivi ammissibili è calcolata con la seguente formula: Distanza media di impianto dove A = superficie del gruppo di olivi e N = numero degli olivi. La distanza media di impianto è determinata per iterazione effettuando i seguenti calcoli: — la prima distanza media di impianto δ 1 è calcolata utilizzando la superficie (A 1 ) ottenuta applicando solo P3 (cuscinetto interno), — si calcola quindi una nuova superficie A 2 applicando il cuscinetto esterno δ 2 = δ1/2, — infine, quando la differenza tra A n-1 e A n non è più significativa, sarà stabilita la superficie A n . Si ottiene dunque il valore finale P4: P4 = max [2,5 m; 1/2 δ n ] dove Tappa 5: determinazione della superficie olivicola — Tappa 5 a : determinazione del poligono di Voronoi Le zone cuscinetto interna ed esterna (P3 e P4) sono combinate per ottenere il risultato finale. Il risultato è un grafico in cui figurano il perimetro olivicolo e la superficie olivicola da registrare nella banca dati del SIG degli oliveti. Tale grafico può essere convertito in poligoni di Voronoi, che attribuiscono una superficie a ciascun olivo ammissibile. Un poligono di Voronoi è un poligono formato da tutti i punti di un piano più prossimi ad un determinato punto del reticolo rispetto a qualsiasi altro punto. — Tappa 5 b : esclusione delle parti che oltrepassano il confine della parcella di riferimento Innanzitutto, occorre sovrapporre i perimetri olivicoli ai confini delle parcelle di riferimento. In seguito si eliminano le parti dei perimetri olivicoli che oltrepassano i confini della parcella di riferimento. — Tappa 5 c : accorpamento delle isole di superficie inferiore a 100 m 2 Occorre applicare una tolleranza attraverso un valore soglia alla dimensione delle “isole” (ossia parti di appezzamenti non coperte da olivi ammissibili, dopo applicazione del metodo), onde evitare la formazione di “isole” insignificanti. Tutte le isole inferiori a 100 m 2 possono essere accorpate. Le “isole” da considerare sono: — le “isole interne” (comprese all’interno del perimetro olivicolo generato da OLIAREA) ottenute applicando i parametri P1 e P3, — le “isole esterne” (all’interno della parcella di riferimento ma all’esterno della parcella olivicola) ottenute dall’applicazione di P4 e dall’intersezione tra parcelle di riferimento e perimetri olivicoli. Tappa 6: esclusione degli olivi non ammissibili In presenza di olivi non ammissibili nella parcella olivicola, la superficie ottenuta dopo la tappa 5 deve essere moltiplicata per il numero di olivi ammissibili e divisa per il totale degli olivi della parcella olivicola. La superficie così calcolata costituisce la superficie olivicola ammissibile agli aiuti per gli oliveti. 3. TAPPE DELL’ALGORITMO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO Per determinare il numero di ettari da prendere in considerazione ai fini dell’articolo 43, paragrafo 1, e dell’allegato VII, punto H, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (fissazione dei diritti all’aiuto), si applicano le tappe da 1 a 5 dell’algoritmo sopra descritto e non si applica la tappa 6. Tuttavia non può essere presa in considerazione la superficie degli olivi sparsi di cui alla tappa 2. In tal caso, al termine della tappa 5, gli Stati membri possono decidere di accorpare alla superficie olivicola le isole di oltre 100 m 2 costituite da terreni agricoli che non hanno dato diritto, nel corso del periodo di riferimento, a pagamenti diretti elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003, escluse le superfici occupate da colture permanenti e da foreste. Qualora lo Stato membro si avvalga di tale opzione, essa si applica a tutti gli agricoltori del suo territorio. Gli Stati membri conservano traccia di tale deroga e dei controlli eseguiti nel SIG degli oliveti. Lo stesso vale per il calcolo del numero di ettari ammissibili ai fini dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (uso dei diritti all’aiuto). 4. ATTUAZIONE Gli Stati membri inseriscono l’algoritmo sopra descritto tra le funzioni del SIG degli oliveti, adattandolo al rispettivo ambiente informatico. I risultati di ogni tappa dell’algoritmo devono essere registrati nel SIG degli oliveti per ogni parcella. «ALLEGATO XXV CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETÀ DI TABACCO di cui all’articolo 171 quater bis I. FLUE-CURED Virginia Virgin D e ibridi derivati Bright Wiślica Virginia SCR IUN Wiktoria Wiecha Wika Wala Wisła Wilia Waleria Watra Wanda Weneda Wenus DH 16 DH 17 II. LIGHT AIR-CURED Burley Badischer Burley e ibridi derivati Maryland Bursan Bachus Bożek Boruta Tennessee 90 Baca Bocheński Bonus NC 3 Tennessee 86 III. DARK AIR-CURED Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso Paraguay e ibridi derivati Dragon Vert e ibridi derivati Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre Nijkerk Misionero e ibridi derivati Rio Grande e ibridi derivati Forchheimer Havanna IIc Nostrano del Brenta Resistente 142 Gojano Ibridi di Geudertheimer Beneventano Brasile Selvaggio e varietà simili Burley fermentato Havana Prezydent Mieszko Milenium Małopolanin Makar Mega IV. FIRE-CURED Kentucky e ibridi derivati Moro di Cori Salento Kosmos V. SUN-CURED Xanti-Yakà Perustitza Samsun Erzegovina e varietà simili Myrodata Smyrna, Trapezous e Phi 1 Kaba Koulak non classico Tsebelja Mavra VI. BASMAS VII. KATERINI E VARIETÀ SIMILI VIII. KABA KOULAK CLASSICO Elassona Myrodata di Agrinion Zichnomyrodata «ALLEGATO XXVI ZONE DI PRODUZIONE RICONOSCIUTE di cui all’articolo 171 quater quater Gruppo di varietà secondo l’allegato I Stato membro Zone di produzione I. Flue cured Germania Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia, Baviera, Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia Grecia Francia Aquitania, Midi-Pirenei, Alvernia-Limosino, Champagne-Ardenne, Alsazia-Lorena, Rodano-Alpi, Franca Contea, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Paese della Loira, Centro, Poitou-Charente, Bretagna, Linguadoca-Rossiglione, Normandia, Borgogna, Nord-Pas-de-Calais, Picardia e Île-de-France Italia Friuli, Veneto, Lombardia, Piemonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria Spagna Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia Portogallo Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo e regione autonoma delle Azzorre Austria II. Light air-cured Belgio Germania Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia Grecia Francia Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia-Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia, Borgogna, isola della Riunione, Île-de-France Italia Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Friuli, Toscana e Marche Spagna Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon e Castiglia-Mancia Portogallo Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes e regione autonoma delle Azzore Austria III. Dark air-cured Belgio Germania Renania-Palatinato, Baden-Würtemberg, Assia, Saar, Baviera, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia Francia Aquitania, Midi-Pirenei, Linguadoca-Rossiglione, Alvernia, Limosino, Poitou-Charente, Bretagna, Paese della Loira, Centro, Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea, Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Alta Normandia, Bassa Normandia Borgogna, isola della Riunione Italia Friuli, Trentino, Veneto, Toscana, Lazio, Molise, Campania e Sicilia Spagna Estremadura, Andalusia, Castiglia-Léon, Castiglia-Mancia, Comunità valenciana, Navarra, Rioja, Catalogna, Madrid, Galizia, Asturie, Cantabria, zona di Campezo nelle Province basche e La Palma (isole Canarie) Austria IV. Fire-cured Italia Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Marche Spagna Estremadura e Andalusia V. Sun-cured Grecia Italia Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Sicilia VI. Basmas Grecia VII. Katerini e varietà simili Grecia Italia Lazio, Abruzzo, Campania e Basilicata VIII. Kaba Koulak Classico Myrodata di Agrinion Zichnomyrodata Grecia «ALLEGATO XXVII REQUISITI QUALITATIVI MINIMI di cui all’articolo 171 quater octies Può beneficiare dell’aiuto di cui all’articolo 171 quater decies il tabacco di qualità sana, leale e mercantile, tenuto conto delle caratteristiche tipiche delle varietà di cui trattasi, che non presenti le seguenti caratteristiche: a) frammenti di foglie; b) foglie molto danneggiate dalla grandine; c) foglie che presentano gravi difetti d’integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo; d) foglie colpite per più del 25 % della loro superficie da malattie o da alterazioni provocate da parassiti; e) foglie che presentano residui di antiparassitari; f) foglie immature o di colore verde carico; g) foglie placcate; h) foglie ammuffite o marcite; i) foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide e accentuate; j) foglie di germogli; k) foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi; l) foglie sporche con terra aderente; m) foglie il cui tasso d’umidità supera i limiti di tolleranza di cui all’allegato XXVIII. «ALLEGATO XXVIII TASSI DI UMIDITÀ di cui all’articolo 171 quater undecies Gruppo di varietà Tasso di umidità (in %) Tolleranza (in %) I. Flue cured 16 4 II. Light air-cured Germania, Francia, Belgio, Austria, Portogallo e regione autonoma delle Azzorre 22 4 Altri Stati membri e altre zone di produzione riconosciute del Portogallo 20 6 III. Dark air-cured Belgio, Germania, Francia, Austria Altri Stati membri 26 4 IV. Fire-cured 22 6 V. Sun cured 22 4 VI. Basmas 16 4 VII. Katerini 16 4 VIII. Kaba Koulak classico, Elassona, Myrodata 16 4 d’Agrinion, Zichnomyrodata 16 4 «ALLEGATO XXIX METODI COMUNITARI PER ACCERTARE IL TASSO DI UMIDITÀ DEL TABACCO GREGGIO di cui all’articolo 171 quater undecies I. PROCEDIMENTI DA UTILIZZARE A. Sistema Beaudesson 1. Apparecchiatura Essiccatoio Beaudesson EM 10 Essiccatoio elettrico ad aria calda, nel quale l’aria attraversa il campione da essiccare mediante convenzione forzata dell’aria per mezzo di apposito ventilatore. Il tasso d’umidità viene accertato tramite pesatura prima e dopo l’essiccazione; la bilancia deve essere graduata in modo che l’indicazione fornita per la massa di 10 g sulla quale si opera corrisponda direttamente al valore del tasso d’umidità in percentuale. 2. Procedimento Deporre una dose di 10 g in una coppella a fondo perforato e introdurla nella colonna di essiccazione, dove viene mantenuta da una ghiera. Azionare l’essiccatoio per 5 minuti, durante i quali l’aria calda provoca l’essiccamento del campione ad una temperatura prossima a 100 °C. Al termine dei 5 minuti, il processo si arresta grazie ad un interruttore a tempo automatico. Controllare per mezzo del termometro incorporato nell’apparecchio la temperatura raggiunta dall’aria alla fine del processo di essiccamento. Pesare il campione: l’umidità in esso contenuta può essere accertata direttamente e, se necessario, corretta di qualche decimo in più o in meno, secondo la temperatura rilevata, in base a una tabella fissata all’apparecchio. B. Sistema Brabender 1. Apparecchiatura Essiccatoio Brabender Essiccatoio elettrico costituito da un contenitore cilindrico termoregolato e ventilato mediante convenzione forzata, nel quale si depongono simultaneamente 10 coppelle metalliche, riempite ciascuna di 10 g di tabacco. Queste coppelle vengono poste su un disco rotante a 10 scomparti, che dopo l’essiccazione, grazie a un volano di manovra centrale, conduce tutte le coppelle, una dopo l’altra, ad un apparecchio di pesatura incorporato nell’essiccatoio. Mediante un sistema di leve, ogni coppella viene depositata sul giogo di una bilancia incorporata, senza che sia necessario estrarre i campioni dal contenitore. Trattasi di una bilancia a indicatore ottico, che consente una lettura diretta del tasso d’umidità. L’essiccatoio comporta pure una seconda bilancia, che serve unicamente alla preparazione delle dosi iniziali. 2. Procedimento Regolazione del termometro a 110 °C. Preriscaldamento del contenitore, 15 minuti al minimo. Preparazione di 10 dosi da 10 g cadauna. Riempimento dell’essiccatoio. Essiccamento per 50 minuti. Lettura dei pesi per accertare i tassi d’umidità lordi. C. Altri metodi Gli Stati membri possono applicare altri metodi basati, in particolare, sulla determinazione della resistenza elettrica o sulle proprietà dielettriche del lotto in questione, purché i relativi risultati siano rapportati all’esame di un campione rappresentativo effettuato con uno dei metodo di cui alle lettere A e B. II. CAMPIONAMENTO Il campionamento dei tabacchi in foglia onde accertarne il tasso di umidità secondo uno dei metodi di cui ai punti A e B si effettua come segue: 1. Stratificazione della partita Prelevare da ogni collo un numero di foglie proporzionato al peso rispettivo. Il numero delle foglie deve essere sufficiente, in modo da rappresentare correttamente il collo di provenienza. Occorre prelevare un numero uguale di foglie esterne, di foglie interne e di foglie mediane. 2. Omogeneizzazione Mescolare tutte le foglie prelevate in un sacco di materia plastica e sminuzzare alcuni chilogrammi (lunghezza di taglio da 0,4 a 2 mm). 3. Sottocampionamento Dopo la trinciatura, mescolare accuratamente il tabacco sminuzzato e prelevare un campione rappresentativo. 4. Misurazioni Le misurazioni devono essere effettuate sulla totalità del prelievo sminuzzato, avendo cura che: — non vi siano variazioni di umidità (recipiente o sacco impermeabile), — l’omogeneità non vada perduta per via di decantazione (avanzi). III. LIVELLI E FREQUENZA DEL CAMPIONAMENTO E MODALITÀ DI CALCOLO DEL PESO ADEGUATO I campioni da prelevare da ciascuna consegna per determinare il tasso d’umidità del tabacco greggio devono essere almeno tre per produttore e per ciascun gruppo di varietà. All’atto della consegna del tabacco, il produttore e l’impresa di prima trasformazione possono chiedere di aumentare il numero di campioni da prelevare. Il peso del tabacco consegnato in una stessa giornata per gruppo di varietà è adeguato in base al tasso medio di umidità misurato. Il peso per il quale è corrisposto l’aiuto non viene adeguato se il tasso medio di umidità si scosta di meno di un punto percentuale in più o in meno dal tasso di umidità di riferimento. Il peso adeguato è pari al peso totale netto dal tabacco consegnato in una giornata per gruppo di varietà × (100 — tasso di umidità medio)/(100 — tasso di umidità di riferimento per la varietà in questione). Il tasso di umidità dev’essere espresso come numero intero, arrontondando per difetto i decimali tra 0,01 e 0,49 e per eccesso i decimali tra 0,50 e 0,99. «ALLEGATO XXX RISCATTO DI QUOTE A TITOLO DEI RACCOLTI 2002 E 2003 di cui all’articolo 171 quater septdecies Produttori con una quota di produzione inferiore a 10 tonnellate Gruppo di varietà Anni I II III IV V Quote del gruppo I 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quote del gruppo II 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quote del gruppo III — raccolto 2002 40 % 40 % 25 % 25 % 20 % — raccolto 2003 75 % 75 % 50 % 25 % 25 % Quote del gruppo IV 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quote del gruppo V 100 % 100 % 75 % 50 % 50 % Quote del gruppo VI 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quote del gruppo VII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Quote del gruppo VIII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 % Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 10 tonnellate e inferiore a 40 tonnellate Gruppo di varietà Anni I II III IV V Quote del gruppo I 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo II 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo III — raccolto 2002 35 % 35 % 20 % 20 % 20 % — raccolto 2003 75 % 50 % 40 % 20 % 20 % Quote del gruppo IV 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo V 90 % 90 % 50 % 50 % 50 % Quote del gruppo VI 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo VII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo VIII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 % Produttori con una quota di produzione uguale o superiore a 40 tonnellate Gruppo di varietà Anni I II III IV V Quote del gruppo I 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo II 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo III — raccolto 2002 30 % 30 % 20 % 15 % 15 % — raccolto 2003 65 % 65 % 20 % 20 % 20 % Quote del gruppo IV 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo V 75 % 75 % 40 % 40 % 40 % Quote del gruppo VI 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo VII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % Quote del gruppo VIII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 % »
1 Metodo OLIAREA messo a punto dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.