del 22 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 1 , in particolare l’articolo 145, lettere c), h), i) ed s), e l’articolo 155,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 2 reca le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal 2005.
(2) Il regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004 3 , stabilisce le norme relative ai regimi di sostegno accoppiato per il cotone, l’olio d’oliva, il tabacco greggio e il luppolo, nonché quelle relative al sostegno disaccoppiato e all’integrazione dei suddetti settori nel regime di pagamento unico.
(3) Ai fini della determinazione dell’importo e dei diritti al pagamento nel contesto dell’integrazione dei regimi di sostegno per il tabacco, l’olio d’oliva, il cotone e il luppolo nel regime di pagamento unico, occorre introdurre norme specifiche in ordine ai massimali nazionali di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e a vari aspetti della riserva nazionale di cui all’articolo 42, paragrafi 1 e 8, dello stesso regolamento.
(4) Negli Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico nel 2005, nei confronti degli agricoltori ai quali sono stati assegnati diritti al pagamento o che hanno acquistato o ricevuto tali diritti entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti al pagamento per il 2006, il valore e il numero dei loro diritti al pagamento devono essere ricalcolati in funzione degli importi e degli ettari di riferimento conseguenti all’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva e cotone. I diritti di ritiro non vanno ricompresi in questo calcolo.
(5) È opportuno autorizzare l’inserimento o la modifica, nei contratti di affitto, della clausola relativa ai contratti privati di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 fino al termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento unico per il 2006.
(6) Negli Stati membri che applicano la regionalizzazione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tutti i diritti al pagamento devono essere maggiorati di un importo supplementare in funzione degli importi di riferimento conseguenti all’integrazione dei pagamenti per tabacco, olio d’oliva, cotone e luppolo.
(7) In virtù dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, Malta e la Slovenia hanno deciso di applicare il regime di pagamento unico nel 2007. Ai sensi del terzo comma del citato articolo 71, paragrafo 1, il periodo transitorio non si applica per il cotone, l’olio d’oliva, le olive da tavola e il tabacco, mentre per il luppolo esso si applica solo fino al 31 dicembre 2005. Malta e la Slovenia sarebbero quindi costrette ad applicare il regime di pagamento unico soltanto per i suddetti settori e ad integrare tutti gli altri settori nel 2007. Allo scopo di agevolare il passaggio al regime di pagamento unico, è pertanto opportuno introdurre disposizioni transitorie che autorizzino questi due paesi a mantenere in applicazione, nel 2006, i regimi vigenti per gli oliveti a Malta e in Slovenia e per il luppolo in Slovenia, gli unici due settori interessati in questi Stati membri. Malta e la Slovenia potrebbero così procedere all’applicazione del regime di pagamento unico per tutti i settori nel 2007.
(8) Ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1782/2003, modificato dal regolamento (CE) n. 864/2004, l’importo di riferimento spettante ai singoli agricoltori è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nell’ambito del regime di sostegno alla produzione di olio d’oliva nel corso delle campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, calcolata e adattata a norma dell’allegato VII del medesimo regolamento. Al momento in cui è stato adottato il regolamento (CE) n. 864/2004, la Commissione non aveva ancora fissato l’importo definitivo dell’aiuto per la campagna 2002/2003. È opportuno modificare il punto H dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 in modo da tenere conto dell’importo unitario dell’aiuto alla produzione di olive per la campagna 2002/2003, fissato nel regolamento (CE) n. 1299/2004 della Commissione 4 .
(9) Ai sensi dell’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il numero totale dei diritti al pagamento è uguale al numero medio di ettari per i quali sono stati erogati i pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento. Per il settore dell’olio d’oliva, il numero di ettari deve essere calcolato secondo il metodo comune di cui all’allegato VII, punto H, del predetto regolamento. È necessario definire il metodo comune per determinare il numero di ettari, i diritti al pagamento e l’uso di questi ultimi nel settore olivicolo.
(10) Ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono ammissibili al regime di pagamento unico gli oliveti piantati successivamente al 1 o maggio 1998 nell’ambito di programmi di impianto autorizzati. Tali impianti possono essere considerati investimenti ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 795/2004. La scadenza per gli impianti autorizzati nell’ambito dei suddetti programmi è stata fissata al 31 dicembre 2006. È necessario fissare un termine ulteriore per gli investimenti relativi all’impianto di olivi.
(11) Occorre quindi modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 795/2004.
(12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.
- Nell’allegato VII, punto H, primo paragrafo, il riferimento «(CE) n. 1794/2003» e la corrispondente nota sono sostituiti dal testo seguente: «(CE) n. 1299/2004 GU L 244 del 16.7.2004, pag. 16 .» "
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue.
-
All’articolo 21, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli investimenti consistenti nell’impianto di olivi nell’ambito di programmi approvati dalla Commissione, il termine di cui al primo comma è il 31 dicembre 2006.»
-
All’articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, per gli investimenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, l’attuazione del piano o del programma termina al più tardi il 31 dicembre 2006.»
- All’articolo 48 bis sono aggiunti i seguenti paragrafi: «10. Malta e la Slovenia possono concedere, nel 2006, un aiuto agli oliveti per ettaro SIG olivi fino ad un massimo di cinque categorie di superfici olivicole ai sensi dell’articolo 110 decies , paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 di detto articolo, sulla base di criteri obiettivi e in modo tale da garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori. 11. Gli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio continuano ad applicarsi alla Slovenia, rispettivamente per il raccolto 2006 e fino al 31 dicembre 2006. GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1 ." GU L 157 del 30.5.1998, pag. 7 .» "
- È inserito il seguente articolo 49 bis : «Articolo 49 bis Integrazione del tabacco, del cotone, dell’olio d’oliva e del luppolo 1. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione prevista all’articolo 59, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esso comunica alla Commissione, entro il 1 o ottobre 2005, la giustificazione della divisione parziale della maggiorazione del massimale. 2. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1 o ottobre 2005, la decisione presa entro il 1 o agosto in merito alle opzioni previste all’articolo 68 bis , all’articolo 69 e all’allegato VII, punti H e I, del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il cotone, il tabacco, l’olio d’oliva e il luppolo.»
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Tuttavia, l’articolo 2, punto 6), del presente regolamento e l’articolo 48 quater , paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 795/2004, inserito dall’articolo 2, punto 5), del presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1 o ottobre 2005.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15 ).
2 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2005 ( GU L 273 del 19.10.2005, pag. 6 ).
3 GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48 ; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20 .
4 GU L 244 del 16.7.2004, pag. 16 .
5 GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1 .»