32006L0004•Direttiva 2006/4/CE della Commissione, del 26 gennaio 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006L0004Directive16 feb 2006
del 26 gennaio 2006
che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali 1 , in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 2 , in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i limiti di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. I limiti massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il valore superiore dei quantitativi di tali residui di cui è prevedibile la presenza nei prodotti alimentari quando siano state rispettate le buone pratiche agricole.
(2) Gli LMR degli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati e delle nuove informazioni. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando gli impieghi autorizzati di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono impieghi autorizzati, quando gli impieghi autorizzati dagli Stati membri non sono stati suffragati dai dati necessari oppure quando gli impieghi nei paesi terzi di prodotti fitosanitari che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono stati suffragati dai dati necessari.
(3) Diversi Stati membri hanno informato la Commissione dell'intenzione di rivedere i rispettivi LMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Sono state presentate alla Commissione proposte di revisione degli LMR comunitari.
(4) L'esposizione nel corso della vita e a breve termine dei consumatori agli antiparassitari oggetto della presente direttiva attraverso prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità 3 . È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si verifichi alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.
(5) Ove necessario, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi comunitarie e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenerne i residui. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.
(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
(7) Occorre pertanto modificare gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE.
(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Nella direttiva 86/362/CEE, l'allegato II, parte A, è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Nella direttiva 90/642/CEE, l'allegato II, parte A, è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 27 luglio 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 27 luglio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione ( GU L 293 del 9.11.2005, pag. 14 ).
2 GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE.
3 Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
Nella direttiva 86/362/CEE, allegato II, parte A, la riga relativa al carbofuran è sostituita dalla seguente:
«Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran) 0,02 cereali
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
Nella direttiva 90/642/CEE, allegato II, parte A, le righe relative al carbofuran sono sostituite dalle seguenti:
Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg) Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti Carbofuran (somma di carbofuran e di 3-idrossicarbofuran espressa in carbofuran) «1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio i) AGRUMI 0,3 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (compresi clementine e altri ibridi) Arance Pomeli Altri ii) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA GUSCIO) 0,02 Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altra iii) POMACEE 0,02 Mele Pere Cotogne Altre iv) DRUPACEE 0,02 Albicocche Ciliegie Pesche (compresi nettarine e ibridi simili) Prugne Altre v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA 0,02 a) Uve da tavola e da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) More di rovo More palustri More-lamponi Lamponi Altre d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli rossi Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) Uva spina Altre e) Bacche e frutti selvatici vi) FRUTTA VARIA 0,02 Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litchi Manghi a) Olive Olive (da tavola) Olive (da olio) Passiflore Ananas Papaia Altra 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi 0,02 i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO Barbabietole Carote Sedani rapa Barbaforte Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ravanelli Salsefrica Patate dolci Rutabaga Rape Igname Altri ii) ORTAGGI A BULBO Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altri iii) ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee Pomodori Peperoni Melanzane Altre b) Cucurbitacee con buccia commestibile Cetrioli Cetriolini Zucchine Altre c) Cucurbitacee con buccia non commestibile Meloni Zucche Cocomeri Altre d) Mais dolce iv) CAVOLI a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri c) Crescione acquatico d) Cicoria witloof e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altre (vi) LEGUMI (FRESCHI) Fagioli (non sgranati) Fagioli (sgranati) Piselli (non sgranati) Piselli (sgranati) Altri vii) ORTAGGI A STELO (FRESCHI) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. Legumi da granella (secchi) 0,02 Fagioli Lenticchie Piselli Altri 4. Semi oleosi 0,1 Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Altri 5. Patate 0,02 Patate precoci Patate tardive 6. Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati) 0,05 7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata 0,05
Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE della Commissione (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/76/CE. ↩ ↩2
Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato del Codex sui residui di antiparassitari, pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). ↩ ↩2
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