32006L0059•Direttiva 2006/59/CE della Commissione, del 28 giugno 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotione, metidatione e oxamil (Testo rilevante ai fini del SEE)
32006L0059Directive19 lug 2006
del 28 giugno 2006
che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotione, metidatione e oxamil
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli 1 , in particolare l'articolo 5,
vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali 2 , in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale 3 , in particolare l'articolo 10,
vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli 4 , in particolare l'articolo 7,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 5 , e segnatamente l’articolo 4, paragrafo 1, lettera f),
considerando quanto segue:
(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, i livelli di residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che ne risulti un quantitativo di residui quanto più basso e accettabile possibile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. I livelli massimi di residui (LMR) comunitari rappresentano il limite superiore dei quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando sono state rispettate le buone pratiche agricole.
(2) Gli LMR per gli antiparassitari vengono periodicamente riesaminati e modificati per tener conto dei nuovi dati al riguardo. Tali LMR sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica quando le utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando le utilizzazioni autorizzate dagli Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari, oppure quando non sono state suffragate dai dati necessari le utilizzazioni in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario.
(3) La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere gli attuali LMR di numerosi antiparassitari sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori con la dieta alimentare. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione degli LMR comunitari. Tali proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione.
(4) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità 6 . È opportuno fissare, su queste basi, nuovi LMR, i quali assicurino che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.
(5) Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore ai nuovi LMR proposti nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.
(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sui nuovi LMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
(7) Gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE vanno pertanto modificati di conseguenza.
(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative al carbaril e al fenitrotione sono soppresse.
La direttiva 86/362/CEE è così modificata:
a) Nell’allegato II, parte A, sono aggiunte le righe relative all’oxamil, come previsto all’allegato I della presente direttiva.
b) Nell’allegato II, parte A, il testo delle righe relative a deltametrina e metidatione è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente direttiva.
La direttiva 86/363/CEE è così modificata:
a) Nell’allegato II, parte A, è aggiunta la riga relativa al carbaril di cui all’allegato III della presente direttiva.
b) Nell’allegato II, parte B, il testo della riga relativa alla deltametrina è sostituito dal testo di cui all’allegato IV della presente direttiva.
La direttiva 90/642/CEE è così modificata:
a) Nell’allegato II, sono aggiunte le colonne relative al carbaril e all’oxamil, come previsto all’allegato V della presente direttiva.
b) Nell’allegato II, il testo delle colonne relative a deltametrina, endosulfan, fenitrotione e metidatione è sostituito dal testo di cui all’allegato VI della presente direttiva.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 29 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a partire dal 30 dicembre 2006, eccetto le disposizioni relative all’oxamil, che saranno applicate a partire dal 30 dicembre 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/70/CE della Commissione ( GU L 276 del 21.10.2005, pag. 35 ).
2 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/30/CE della Commissione ( GU L 75 del 14.3.2006, pag. 7 ).
3 GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/30/CE.
4 GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/53/CE della Commissione ( GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 11 ).
5 GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione ( GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27 ).
6 Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).
Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg «Oxamyl 0,01 CEREALI
Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 19 luglio 2010.»
Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg «Deltametrina 2 CEREALI Metidation 0,02 CEREALI
Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).»
Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg nel grasso contenuto nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 e 1602 (1) (4) per il latte vaccino e il latte vaccino intero figuranti nell'allegato I, al codice 0401 ; per altri prodotti alimentari di cui ai codici 0401 , 0402 , 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4) nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici 0407 00 e 0408 (3) (4) «carbaril 0,05 0,05 0,05
Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).»
Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg nel grasso contenuto nelle carni, nelle preparazioni di carni, nelle frattaglie e nei grassi animali elencati nell'allegato I ai codici ex 0201 , 0202 , 0203 , 0204 , 0205 00 00 , 0206 , 0207 , ex 0208 , 0209 00 , 0210 , 1601 00 e 1602 (1) (4) per il latte vaccino e il latte vaccino intero figuranti nell'allegato I, al codice 0401 ; per altri prodotti alimentari di cui ai codici 0401 , 0402 , 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4) nelle uova fresche sgusciate, nelle uova di volatili e nei tuorli elencati nell'allegato I ai codici 0407 00 e 0408 (3) (4) «deltametrina (cis-deltametrina) 1 in fegato e reni 0,03 pollame vivo e prodotti a base di pollame 0,1, altri 0,5 0,05 0,05
Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).
1 LMR valido fino al 1 o novembre 2007, in attesa della revisione del fascicolo dell’allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e l'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello nazionale.»
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti Carbaril Oxamil «1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio i) AGRUMI 0,05 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e ibridi simili) 0,02 Arance Pomeli Altro 0,01 ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,05 0,01 Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altro iii) POMACEE 0,05 0,01 Mele Pere Cotogne Altro iv) DRUPACEE 0,05 0,01 Albicocche Ciliege Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi) Prugne Altro v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA 0,05 0,01 a) Uve da tavola e da vino Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) More More palustri More-lamponi Lamponi Altro d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) Mirtilli neri Mirtilli di palude Ribes (rosso, nero e bianco) Uva spina Altro e) Bacche e frutti selvatici vi) FRUTTA VARIA 0,01 Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi Kumquat Litchi Manghi Olive (da tavola) 5 Olive (da olio) 5 Papaia Passiflore Ananassi Melograni Altro 0,05 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi i) ORTAGGI A RADICI E TUBERO 0,05 0,01 Barbabietola rossa (o da orto) Carote Manioca Sedani-rapa Barbaforte Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ramolaccio Salsefrica Patate dolci Rutabaga Navoni Igname Altro ii) ORTAGGI A BULBO 0,05 0,01 Agli Cipolle Scalogni Cipolline Altro iii) ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee Pomodori 0,5 0,02 Peperoni 0,02 Melanzane 0,02 Okra (gombo) Altro 0,05 0,01 b) Cucurbitacee (con buccia commestibile) 0,05 Cetrioli 0,02 Cetriolini 0,02 Zucchine 0,03 Altro 0,01 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,05 0,01 Meloni Zucche Cocomeri Altro d) Mais dolce 0,01 iv) CAVOLI 0,05 0,01 a) Cavoli a infiorescenza Cavoli broccoli Cavolfiori Altro b) Cavoli da testa Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altro c) Cavoli a foglia Cavoli cinesi Cavoli ricci Altro d) Kohlrabi v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE 0,05 0,01 a) Lattughe e simili Crescione Dolcetta Lattughe Scarola Rucola Foglie e steli di brassica Altro b) Spinaci e simili Spinaci Foglie di rapa (bieta da coste) Altro c) Crescione acquatico d) Cicoria Witloof e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altro vi) LEGUMI (freschi) 0,05 0,01 Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altro vii) ORTAGGI A STELO (freschi) 0,05 0,01 Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altro viii) FUNGHI 0,05 0,01 a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. Legumi da granella 0,05 0,01 Fagioli Lenticchie Piselli Altro 4. Semi oleosi 0,05 0,02 Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Semi di senape Semi di cotone Semi di canapa Altro 5. Patate 0,05 0,01 Patate precoci Patate tardive 6. Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati) 0,1 0,02 7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata 0,1 0,02
Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).
Indica la quantità massima di residui provvisoria conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE: salvo modifica, tale quantità diverrà definitiva con effetto dal 19 luglio 2010.
LMR provvisorio valido fino al 1 o gennaio 2008, in attesa della presentazione dei dati relativi alle sperimentazioni.»
ANNEXE VI
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui consentiti Deltametrina (cis-deltametrina) 1 Endosulfan (somma degli isomeri alfa e beta del solfato di endosulfan, espressi in endosulfan) Fenitrotione Metidatione «1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio 0,01 i) AGRUMI 0,05 0,05 2 Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altro ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) 0,05 0,1 0,05 Mandorle Noci del Brasile Noci di anacardio Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di pecàn Pinoli Pistacchi Noci comuni Altro iii) POMACEE 0,02 Mele 0,2 Pere 0,3 Cotogne Altro 0,1 0,05 iv) DRUPACEE 0,05 Albicocche Ciliege 0,2 Pesche (comprese pesche noci e altri ibridi) 0,05 Prugne 0,2 Altro 0,1 0,02 v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA a) Uve da tavola e da vino 0,2 0,5 0,02 Uve da tavola Uve da vino b) Fragole (escluse le fragole selvatiche) 0,2 0,05 0,02 c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) 0,05 0,02 More 0,5 More palustri More-lamponi Lamponi 0,5 Altro 0,05 d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche) 0,05 0,02 Mirtilli neri Mirtilli di palude Ribes (rosso, nero e bianco) 0,5 Uva spina 0,2 Altro 0,05 e) Bacche e frutti selvatici 0,05 0,05 0,02 vi) FRUTTA VARIA 0,05 Avocadi Banane Datteri Fichi Kiwi 0,2 Kumquat Litchi Manghi Olive (da tavola) 1 1 Olive (da olio) 1 1 Papaia Passiflore Ananassi Melograni Altro 0,05 0,02 2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi 0,01 0,02 i) ORTAGGI A RADICI E TUBERO 0,05 0,05 Barbabietola rossa (o da orto) Carote Manioca Sedani-rapa Barbaforte Topinambur Pastinaca Prezzemolo a grossa radice Ramolaccio Salsefrica Patate dolci Rutabaga Navoni Igname Altro ii) ORTAGGI A BULBO 0,05 Agli 0,1 Cipolle 0,1 Scalogni 0,1 Cipolline 0,1 Altro 0,05 iii) ORTAGGI A FRUTTO a) Solanacee Pomodori 0,3 0,5 Peperoni 1 Melanzane 0,3 Okra (gombo) 0,3 Altro 0,2 0,05 b) Cucurbitacee (con buccia commestibile) 0,2 0,05 Cetrioli Cetriolini Zucchine Altro c) Cucurbitacee con buccia non commestibile 0,2 0,05 Meloni Zucche Cocomeri Altro d) Mais dolce 0,05 0,05 iv) CAVOLI 0,05 a) Cavoli a infiorescenza 0,1 Cavoli broccoli Cavolfiori Altro b) Cavoli da testa 0,1 Cavoletti di Bruxelles Cavoli cappucci Altro c) Cavoli a foglia 0,5 Cavoli cinesi Cavoli ricci Altro d) Kohlrabi 0,05 v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE 0,05 a) Lattughe e simili 0,5 Crescione Dolcetta Lattughe Scarola Rucola Foglie e steli di brassica Altro b) Spinaci e simili 0,5 Spinaci Foglie di rapa (bieta da coste) Altro c) Crescione acquatico 0,05 d) Cicoria Witloof 0,05 e) Erbe fresche 0,5 Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altro vi) LEGUMI (freschi) 0,2 0,05 Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altro vii) ORTAGGI A STELO (freschi) 0,05 Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi 0,1 Porri 0,2 Rabarbaro Altro 0,05 viii) FUNGHI 0,05 0,05 a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici 3. Legumi da granella 1 0,05 0,01 0,02 Fagioli Lenticchie Piselli Altro 4. Semi oleosi 0,01 Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza 0,1 0,05 Semi di soia 0,5 Semi di senape 0,1 Semi di cotone 5 Semi di canapa Altro 0,05 0,1 0,02 5. Patate 0,05 0,05 0,01 0,02 Patate precoci Patate tardive 6. Tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati) 5 30 0,5 0,1 7. Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e la polvere non concentrata 5 0,1 0,02 0,1
1 LMR validi fino al 1 o novembre 2007, in attesa della revisione del fascicolo dell’allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e dell'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello nazionale.
Indica il limite inferiore di determinazione analitica (p).»
LMR validi fino al 1o novembre 2007, in attesa della revisione del fascicolo dell’allegato III nel quadro della direttiva 91/414/CEE e dell'ulteriore registrazione dei formulati di deltametrina a livello nazionale. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/30/CE della Commissione (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/30/CE. ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/53/CE della Commissione (). ↩ ↩2
. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (). ↩ ↩2
Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7). ↩ ↩2
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