del 6 settembre 2006
che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 1 ,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato 2 ,
considerando quanto segue:
(1) La seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa 3 , fissa le condizioni per l'adozione da parte di tali società di diverse misure relative al capitale.
(2) Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 21 maggio 2003, dal titolo «Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea — Un piano per progredire», la Commissione conclude che la semplificazione e la modernizzazione della direttiva 77/91/CEE contribuirebbero in modo sostanziale a promuovere l'efficienza e la competitività delle imprese senza ridurre le tutele di cui beneficiano gli azionisti e i creditori. Tali obiettivi sono prioritari ma non incidono sulla necessità di procedere, senza indugio, ad un esame generale della percorribilità di alternative al regime di salvaguardia del capitale che consenta di tutelare adeguatamente gli interessi dei creditori e degli azionisti di una società per azioni.
(3) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di permettere alle società per azioni, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un'apposita valutazione da parte di un esperto, qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento. Tuttavia, dovrebbe essere garantito il diritto degli azionisti di minoranza di esigere tale valutazione.
(4) Le società per azioni dovrebbero poter acquistare azioni proprie nei limiti delle riserve distribuibili e il periodo per il quale l'assemblea può autorizzare l'acquisto dovrebbe essere esteso, in modo da accrescere la flessibilità e da ridurre gli oneri amministrativi a carico delle società, le quali devono poter reagire rapidamente agli sviluppi del mercato che incidano sul prezzo delle loro azioni.
(5) Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di autorizzare le società per azioni a concedere un'assistenza finanziaria per l'acquisizione delle loro azioni da parte di un terzo nei limiti delle riserve distribuibili, in modo da rafforzarne la flessibilità con riguardo ai cambiamenti nella struttura proprietaria. In considerazione dell'obiettivo della presente direttiva di tutelare gli interessi sia degli azionisti sia dei terzi, il ricorso a questa possibilità dovrebbe essere subordinato a delle garanzie.
(6) Al fine di potenziare la tutela standardizzata dei creditori in tutti gli Stati membri, a determinate condizioni, i creditori dovrebbero potere ricorrere al giudice o all'autorità amministrativa quando vi sia pericolo di pregiudizio dei loro diritti a seguito della riduzione del capitale di una società per azioni.
(7) Per prevenire abusi di mercato, gli Stati membri dovrebbero tener conto, ai fini dell'attuazione della presente direttiva, delle disposizioni della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) 4 , del regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le deroghe per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari 5 , e della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette 6 .
(8) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 77/91/CEE.
(9) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» 7 , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 77/91/CEE è modificata come segue:
-
all'articolo 20, paragrafo 3, i termini «articolo 15, paragrafo 1, lettera a)» sono sostituiti da «articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b)»;
-
all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Qualora uno Stato membro permetta a una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, esso subordina tali operazioni alle condizioni enunciate al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Le operazioni hanno luogo sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o l'anticipo di fondi di cui al primo comma. Il merito di credito del terzo o, in caso di transazioni multilaterali, di ciascuna controparte, deve essere stato debitamente valutato. L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preventiva dell'assemblea, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 40. L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea una relazione scritta illustrando le ragioni dell'operazione, l'interesse che l'operazione presenta per la società, le condizioni dell'operazione, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società e il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. La relazione viene trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE. L'importo complessivo dell'assistenza finanziaria prestata ai terzi non comporta mai una riduzione dell'attivo netto della società al di sotto dell'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto derivante dall'acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria. Qualora un terzo, usufruendo dell'assistenza finanziaria della società acquisti da essa azioni proprie di cui all'articolo 19, paragrafo 1, ovvero sottoscriva azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto, tale acquisizione o tale sottoscrizione sono realizzate ad un giusto prezzo.» ;
-
è inserito il seguente articolo: «Articolo 23 bis Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati , o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società. GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/43/CE.»;"
-
all'articolo 27, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 10 bis e 10 ter .» ;
-
all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione relativa alla riduzione hanno quanto meno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se tali garanzie non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di cui al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto pregiudichi i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.» ;
-
all'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli articoli 25, 26 e 29, quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese.» .
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 aprile 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Strasburgo, addì 6 settembre 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. BORRELL FONTELLES Per il Consiglio La presidente P. LEHTOMÄKI
1 GU C 294 del 25.11.2005, pag. 1 .
2 Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 luglio 2006.
3 GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
4 GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16 .
5 GU L 336 del 23.12.2003, pag. 33 .
6 GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70 .
7 GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1 .