del 20 novembre 2006
che adegua determinate direttive in materia di diritto societario, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1 o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.
(2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e hanno invitato il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 68/151/CEE 2 , 77/91/CEE 3 , 78/660/CEE 4 , 78/855/CEE 5 , 83/349/CEE 6 e 89/667/CEE 7 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 68/151/CEE, 77/91/CEE, 78/660/CEE, 78/855/CEE, 83/349/CEE e 89/667/CEE sono modificate conformemente all'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006 Per il Consiglio Il Presidente J. KORKEAOJA
1 GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11 .
2 GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8 .
3 GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1 .
4 GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11 .
5 GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36 .
6 GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1 .
7 GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40 .
A. DIRITTO DELLE SOCIETÀ
B. PRINCIPI CONTABILI