del 20 novembre 2006
che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell'adesione di Bulgaria e Romania
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione di Bulgaria e Romania 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione di Bulgaria e Romania, in particolare l'articolo 56,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 56 dell'atto di adesione, quando gli atti delle istituzioni che rimangono validi dopo il 1 o gennaio 2007 richiedono adattamenti in conseguenza dell'adesione e gli adattamenti necessari non sono contemplati nell'atto di adesione o nei suoi relativi allegati, gli atti necessari devono essere adottati dal Consiglio, a meno che l'atto iniziale non sia stato adottato dalla Commissione.
(2) Come risulta dall'atto finale della conferenza che ha elaborato il trattato di adesione, le Alte Parti contraenti hanno raggiunto un accordo politico su una serie di adattamenti degli atti adottati dalle istituzioni resi necessari dall'adesione e invitano il Consiglio e la Commissione ad adottare detti adattamenti prima dell'adesione, integrandoli e aggiornandoli, all'occorrenza, per tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione.
(3) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 82/714/CEE 2 , 91/439/CEE 3 , 91/440/CEE 4 , 91/672/CEE 5 , 92/106/CEE 6 , 96/26/CE 7 , 1999/37/CE 8 , 1999/62/CE 9 e 2003/59/CE 10 ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Le direttive 82/714/CEE, 91/439/CEE, 91/440/CEE, 91/672/CEE, 92/106/CEE, 96/26/CE, 1999/37/CE, 1999/62/CE e 2003/59/CE sono modificate conformemente all'allegato.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione di Bulgaria e Romania, alla data di entrata in vigore del trattato stesso.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Final provisions
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2006 Per il Consiglio Il Presidente J. KORKEAOJA
1 GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11 .
2 GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1 .
3 GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1 .
4 GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25 .
5 GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29 .
6 GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38 .
7 GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1 .
8 GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57 .
9 GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42 .
10 GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4 .
A. TRASPORTI SU STRADA
B. TRASPORTI PER FERROVIA
31991 L 0440: Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie ( GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25 ), modificata da:
— 32001 L 0012: Direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.2.2001 ( GU L 75 del 15.3.2001, pag. 1 ),
— 12003 T: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati ( GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33 ),
— 32004 L 0051: Direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004 ( GU L 164 del 30.4.2004, pag. 164 ).
Nell'allegato I si inserisce nell'elenco dei porti, dopo la voce relativa al Belgio:
«БЪЛГАРИЯ Варна Бургас Русе Лом Видин»;
e, dopo la voce relativa al Portogallo:
«ROMÂNIA Constanţa Mangalia Midia Tulcea Galaţi Brăila Medgidia Olteniţa Giurgiu Zimnicea Calafat Turnu Severin Orşova»
C. TRASPORTI PER VIA NAVIGABILE INTERNA