32006L0140•Direttiva 2006/140/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
32006L0140Directive19 gen 2007
del 20 dicembre 2006
che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il fluoruro di solforile come principio attivo nell'allegato I della direttiva
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi 1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 2 fissa un elenco di principi attivi da esaminare ai fini del loro eventuale inserimento nell'allegato I, nell'allegato IA o nell'allegato IB della direttiva 98/8/CE. L'elenco comprende il fluoruro di solforile.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2032/2003, il fluoruro di solforile è stato esaminato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8: preservanti del legno, di cui alla definizione dell'allegato V della direttiva 98/8/CE.
(3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, la Svezia è stata designata Stato membro relatore. Il 19 aprile 2005 la Svezia ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente accompagnata da una raccomandazione, conformemente all'articolo 10, paragrafi 5 e 7, del suddetto regolamento.
(4) La relazione dell'autorità competente è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003, il risultato della valutazione è stato incorporato nella relazione di valutazione, nell’ambito del comitato permanente sui biocidi in data 8 settembre 2006.
(5) L'esame del fluoruro di solforile non ha evidenziato questioni aperte da sottoporre all'attenzione del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali.
(6) Dai vari esami effettuati sembrerebbe che i biocidi contenenti fluoruro di solforile utilizzati come preservanti del legno possano soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nella relazione di valutazione. È quindi opportuno inserire il fluoruro di solforile nell'allegato I, al fine di assicurare che in tutti gli Stati membri le autorizzazioni dei biocidi utilizzati come preservanti del legno contenenti fluoruro di solforile possano essere rilasciate, modificate o revocate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE.
(7) È importante che le disposizioni della presente direttiva vengano applicate simultaneamente in tutti gli Stati membri, in modo da assicurare parità di trattamento dei biocidi presenti sul mercato contenenti il principio attivo fluoruro di solforile, nonché in generale al fine di favorire il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
(8) Alla luce delle conclusioni della relazione di valutazione, è opportuno prevedere che detti prodotti vengano autorizzati solo ai fini del loro utilizzo da parte di professionisti appositamente formati, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera e), della direttiva 98/8/CE, e che vengano adottate misure di riduzione dei rischi per garantire la sicurezza degli operatori e delle persone presenti nelle vicinanze, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE.
(9) È inoltre opportuno prevedere il monitoraggio continuo, nonché la comunicazione di ulteriori informazioni su determinati punti evidenziati nella relazione di valutazione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, punto i), lettera f), della direttiva 98/8/CE.
(10) Occorre prevedere un periodo ragionevole prima dell'iscrizione del principio attivo nell'allegato I, al fine di permettere agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi agli obblighi che ne derivano e per garantire che i richiedenti che hanno presentato il fascicolo possano beneficiare pienamente del periodo decennale di protezione dei dati che, ai sensi dell'articolo 12, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE, decorre dalla data di iscrizione.
(11) Dopo l'iscrizione, gli Stati membri devono poter disporre di un periodo ragionevole per l'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, in particolare per quanto riguarda il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni dei biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti fluoruro di solforile, al fine di assicurare che siano conformi alla direttiva 98/8/CE.
(12) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 98/8/CE.
(13) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
L’allegato I della direttiva 98/8/CE viene modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006. Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
1 GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/50/CE della Commissione del 29 maggio 2006 ( GU L 142 del 30.5.2006, pag. 6 ).
2 GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2005 ( GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1 ).
La seguente tabella, in cui figura la voce «N. 1» è inserita nell'allegato I della direttiva 98/8/CE
«N. Nome comune Denominazione IUPAC Numeri di identificazione Purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato Data di iscrizione Termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi) Scadenza dell’iscrizione Tipo di prodotto Disposizioni specifiche 1 1 fluoruro di solforile difluoruro di solforile Numero CE: 220-281-5 Numero CAS: 2699-79-8 > 994 g/kg 1 o gennaio 2009 31 dicembre 2010 31 dicembre 2018 8 Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni vengano subordinate alle seguenti condizioni: 1) il prodotto può essere venduto esclusivamente a professionisti appositamente formati e utilizzato esclusivamente da essi; 2) sono previste misure idonee per ridurre i rischi per gli operatori e le persone presenti nelle vicinanze; 3) vengono monitorate le concentrazioni di fluoruro di solforile negli strati superiori della troposfera. Gli Stati membri assicurano inoltre che le relazioni sul monitoraggio di cui al punto 3) vengano trasmesse dai titolari di autorizzazione alla Commissione ogni cinque anni a decorrere dal 1 o gennaio 2009.
1 Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»
Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (). ↩ ↩2
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