del 9 gennaio 2006
relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l’articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia, l’Irlanda, l’Italia, la Polonia, la Slovacchia, la Spagna, la Svezia e l’Ungheria dispongono di scorte d’intervento di zucchero. Per rispondere alle esigenze del mercato, occorre mettere a disposizione del mercato interno le scorte di zucchero.
(2) Tale vendita deve essere disciplinata dal regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all’acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d’intervento 2 .
(3) Non trova tuttavia applicazione l’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, secondo il quale il bando di gara deve essere pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, giacché gli Stati membri incontrano difficoltà nella traduzione in tutte le lingue ufficiali della Comunità e si creerebbero ritardi ingiustificati nella vendita delle loro scorte d’intervento di zucchero. Inoltre, l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento stabilisce una cauzione di gara pari a 0,73 EUR per 100 chilogrammi di zucchero. Ai fini della vendita sul mercato interno delle scorte d’intervento di zucchero, la cauzione versata dall’offerente deve essere allineata al prezzo d’intervento. Per questo motivo non trova applicazione l’articolo 28, paragrafo 1, lettera a).
(4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno che la Commissione fissi un prezzo minimo di vendita per ciascuna gara parziale.
(5) Gli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese devono comunicare le offerte alla Commissione. È necessario mantenere l’anonimato degli offerenti.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli organismi d’intervento belga, ceco, francese, irlandese, italiano, polacco, slovacco, spagnolo, svedese e ungherese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 1 009 124 tonnellate di zucchero da essi detenuto e ammesso all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. Gli Stati membri detentori e i quantitativi previsti sono riportati nell’allegato I.
Articolo 2
1. Salvo ove diversamente disposto dal presente regolamento, le gare e le vendite di cui all’articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1262/2001.
2. In deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1262/2001, gli organismi d’intervento interessati redigono un bando di gara che pubblicano almeno otto giorni prima dell’inizio del periodo fissato per la presentazione delle offerte. Il bando indica in particolare le condizioni della gara. Il bando di gara, con tutte le eventuali modifiche, è trasmesso alla Commissione prima della pubblicazione.
Articolo 3
L’offerta minima per ciascuna gara parziale è fissata a 250 tonnellate.
Articolo 4
1. Il periodo di presentazione delle offerte per la prima gara parziale ha inizio il 26 gennaio 2006 e termina il 1 o febbraio 2006 alle 15.00, ora di Bruxelles. Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di scadenza della gara precedente e si conclude alle 15.00, ora di Bruxelles, dei giorni: — 15 febbraio 2006, — 1 o , 15 e 29 marzo 2006, — 5 e 19 aprile 2006, — 3, 17 e 31 maggio 2006, — 7, 14, 21 e 28 giugno 2006.
2. Le offerte devono essere presentate agli organismi d’intervento detentori indicati nell’allegato I.
Articolo 5
In deroga all’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1262/2001, ciascun offerente è tenuto a costituire una cauzione di gara di 20 EUR per 100 kg di zucchero.
Articolo 6
Entro due ore dallo scadere del termine di presentazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, gli organismi d’intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate.
L’identità degli offerenti deve rimanere segreta.
Le offerte presentate vengono comunicate in forma elettronica secondo il modello che figura nell’allegato II.
Ove non sia stata presentata alcuna offerta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
Articolo 7
1. Conformemente alla procedura di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa per ciascuno Stato membro interessato il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Se l’aggiudicazione al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione limitatamente a detto quantitativo disponibile. In caso di offerte con lo stesso prezzo per uno Stato membro, se l’accettazione di tutte le offerte comporta il superamento del quantitativo disponibile per quello Stato membro, si procede all’aggiudicazione: a) suddividendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile proporzionalmente al quantitativo totale indicato in ciascuna offerta; oppure b) ripartendo tra gli offerenti il quantitativo disponibile sino a concorrenza di un quantitativo massimo stabilito per ciascuno di essi; oppure c) per estrazione a sorte.
Articolo 8
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 ( GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39 ).
Stati membri detentori di scorte d’intervento di zucchero
Gara permanente per la rivendita di zucchero detenuto dagli organismi d’intervento
Modulo
Modello da utilizzare per la notifica alla Commissione di cui all’articolo 6
[Regolamento (CE) n. 22/2006]
Da trasmettere via fax al seguente numero: (32) 2 292 10 34.