del 16 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2488/2000 del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativo al mantenimento del congelamento dei capitali relativi a Milosevic e alle persone a lui collegate 1 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 elenca le autorità competenti a cui sono attribuite funzioni specifiche per l’applicazione del regolamento suddetto.
(2) La Germania, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito hanno chiesto di modificare gli indirizzi delle rispettive autorità competenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2006. Per la Commissione Eneko LANDÁBURU Direttore generale delle Relazioni esterne
1 GU L 287 del 14.11.2000, pag. 19 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1205/2001 della Commissione ( GU L 163 del 20.6.2001, pag. 14 ) e dall’atto di adesione del 2003, allegato II, sezione 20, punto 8 ( GU L 236 del 23.9.2003, pag. 773 ).
L’allegato II del regolamento (CE) n. 2488/2000 è modificato come segue.