dell'11 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 4, 6 e 7, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 14, 17, 32, 33 e 39, e l’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 6
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali 1 , in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Con il regolamento (CE) n. 1725/2003 2 della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 14 settembre 2002.
(2) Il 30 giugno 2005 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha emanato Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e alla Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) dell’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie per chiarire la formulazione di un’eccezione per i neo-utilizzatori degli IFRS che scelgono di adottare l’IFRS 6 prima del 1 o gennaio 2006.
(3) Il 18 agosto 2005 lo IASB ha pubblicato l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative . Esso introduce nuovi requisiti per migliorare le informazioni sugli strumenti finanziari fornite nei bilanci delle entità. Sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari e alcuni dei requisiti dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative .
(4) Il 18 agosto 2005 lo IASB ha inoltre emanato una Modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio — Informazioni relative al capitale che introduce requisiti per quanto riguarda la comunicazione di informazioni sul capitale dell’entità.
(5) Il 18 agosto 2005 lo IASB ha emanato Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e all’IFRS 4 Contratti assicurativi — Contratti di garanzia finanziaria . Le modifiche sono intese ad assicurare che gli emittenti di contratti di garanzia finanziaria includano nel bilancio le passività da tali contratti.
(6) Il 1 o settembre 2005 l’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) ha pubblicato l’interpretazione IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche , nel seguito «IFRIC 6». L’IFRIC 6 chiarisce la contabilizzazione delle passività dovute ai costi di gestione dei rifiuti.
(7) La consultazione degli esperti tecnici del settore ha confermato che l’IFRS 1, l’IFRS 4, l’IFRS 7, lo IAS 1, lo IAS 39 e l’IFRIC 6 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(8) L’adozione dell’IFRS 7 comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche consequenziali riguardano l’IFRS 1, l’IFRS 4, lo IAS 14, lo IAS 17, lo IAS 32, lo IAS 33 e lo IAS 39.
(9) Il regolamento (CE) n. 1725/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.
(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue:
(1) L’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard viene modificato in conformità alle Modifiche all’IFRS 1 e alla Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) dell’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie , come indicato all’allegato del presente regolamento;
(2) Il Principio contabile internazionale IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari viene sostituito dall’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative che figura all’allegato del presente regolamento;
(3) Il Principio contabile internazionale IAS 1 Presentazione del bilancio — Informazioni relative al capitale viene modificato conformemente alla Modifica allo IAS 1, come indicato all’allegato del presente regolamento;
(4) Lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e l’IFRS 4 Contratti assicurativi vengono modificati conformemente alle Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4, come indicato all’allegato del presente regolamento;
(5) L’interpretazione dell’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche viene inserita come indicato all’allegato del presente regolamento;
(6) L’adozione dell’IFRS 7 comporta modifiche agli IFRS 1 e 4 e agli IAS 14, 17, 32, 33 e 39 conformemente all’Appendice C dell’IFRS 7, come indicato all’allegato del presente regolamento;
(7) Lo IAS 32 viene modificato conformemente alle Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4, come indicato all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
(1) Le imprese applicano la Modifica all’IFRS 1 e le Modifiche allo IAS 39 e all’IFRS 4 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006.
(2) Le imprese applicano l’IFRS 7 e la Modifica allo IAS 1 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2007.
(3) Le imprese applicano l’IFRIC 6 che figura all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006. Tuttavia, le imprese il cui esercizio finanziario ha inizio in dicembre applicano l’IFRIC 6 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2005.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 11 gennaio 2006 Per la Commissione Charlie McCREEVY Membro della Commissione
1 GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1 .
2 GU L 261 del 13.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2106/2005 ( GU L 337 dell’22.12.2005, pag. 16 ).
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)
IFRS 1 Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e alla Basis for conclusions (Motivazioni per le conclusioni) dell’IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 7 IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
IAS 1 Modifica allo IAS 1 Presentazione del bilancio – Informazioni relative al capitale
IAS 39 IFRS 4 Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e all’IFRS 4 Contratti assicurativi – Contratti di garanzia finanziaria .
IFRIC 6 Interpretazione IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Riproduzione consentita nell’ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale e a fini di studio e di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’IASB: www.iasb.org.
Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Il presente documento espone le modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard . Tali modifiche recepiscono le proposte di modifica contenute in un Exposure Draft relativo al suddetto IFRS pubblicato il 29 aprile 2005.
Modifiche all'IFRS 1
Il paragrafo 36B e il titolo che lo precede sono rettificati come segue.
Esenzione dalla disposizione di presentare informazioni comparative per l'IFRS 6
36B Un'entità che adotta gli IFRS prima del 1 o gennaio 2006 e sceglie di adottare l'IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima del 1 o gennaio 2006 non è tenuta ad applicare i requisiti dell'IFRS 6 alle informazioni comparative presentate nel primo bilancio IFRS.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
FINALITÀ
2 I criteri contenuti nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative e nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione .
AMBITO DI APPLICAZIONE
4 Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell’ambito dello IAS 39, rientrano nell’ambito del presente IFRS (come alcuni impegni all’erogazione di prestiti).
5 Il presente IFRS si applica ai contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 (vedere i paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39).
CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE
6 Quando il presente IFRS prescrive di fornire informazioni integrative per classi di strumenti finanziari, l’entità raggruppa gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L’entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione con le voci esposte nello stato patrimoniale.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO
7 L’entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell’entità.
Stato patrimoniale
Categorie di attività e di passività finanziarie
Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
Riclassificazione
Eliminazione contabile
Garanzie
Accantonamenti per perdite di realizzo
16 Quando le attività finanziarie subiscono una riduzione durevole di valore per perdite di realizzo e l’entità rileva la riduzione durevole di valore in un conto separato (per esempio, un accantonamento utilizzato per rilevare specifiche riduzioni di valore o un conto analogo utilizzato per rilevare le riduzioni collettive di valore delle attività), invece di ridurre direttamente il valore contabile dell’attività, l’entità deve indicare la riconciliazione delle variazioni verificatesi sul conto nel corso dell’esercizio per ogni classe di attività finanziaria.
Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli
17 Qualora l’entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (vedere paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l’esistenza di tali caratteristiche.
Inadempienze e violazioni
19 Se durante l’esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18, l’entità deve comunicare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette violazioni possono permettere al finanziatore di richiedere il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate, alla, o prima della data di riferimento del bilancio).
Conto economico e patrimonio netto
Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite
Altre informazioni integrative
Principi contabili
21 In conformità al paragrafo 108 dello IAS 1 Presentazione del bilancio , l’entità indica nella sintesi dei principi contabili rilevanti i criteri base di valutazione utilizzati nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
Fair value (valore equo)
25 Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (vedere paragrafo 6) l’entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile.
26 Nell’indicare i fair value (valori equi), l’entità raggruppa le attività e le passività finanziarie in classi, ma le compensa soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio.
NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI
31 L’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.
32 Le informazioni richieste ai paragrafi da 33 a 42 riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il modo in cui sono gestiti. Si tratta di norma, ma non unicamente, del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio di mercato.
Informazioni qualitative
Informazioni quantitative
35 Se i dati quantitativi forniti alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentativi dell’esposizione al rischio dell’entità nel corso dell’esercizio, l’entità fornisce ulteriori informazioni che siano rappresentative.
Rischio di credito
Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione durevole di valore
Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti
Rischio di liquidità
Rischio di mercato
Analisi di sensitività
Altre informazioni sul rischio di mercato
42 Quando l’analisi di sensitività indicata in conformità al paragrafo 40 o al paragrafo 41 non è rappresentativa del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l’esposizione alla fine dell’anno non riflette l’esposizione nel corso dell’anno), l’entità dichiara il fatto e illustra le ragioni per le quali ritiene che l’analisi di sensitività non sia rappresentativa.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
43 L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
44 Se l’entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1 o gennaio 2006, non deve presentare le informazioni comparative sulla natura e sull’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai paragrafi da 31 a 42.
RITIRO DELLO IAS 30
45 Il presente IFRS sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari
La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nell’IFRS con il significato specificato nello IAS 32 e nello IAS 39:
— costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria
— attività finanziarie disponibili per la vendita
— eliminazione contabile
— derivato
— metodo dell’interesse effettivo
— strumento rappresentativo di capitale
— fair value (valore equo):
— attività finanziaria
— strumento finanziario
— passività finanziaria
— attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
— attività o passività finanziaria posseduta per negoziazione
— operazione prevista
— strumento di copertura
— investimenti posseduti sino a scadenza
— finanziamenti e crediti
— acquisto o vendita secondo le convenzioni ordinarie
La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)
B1 Il paragrafo 6 dispone che l’entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall’entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nello IAS 39 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e i casi in cui sono rilevate le variazioni del fair value (valore equo)).
B3 L’entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare i requisiti del presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, l’entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli insignificanti. Analogamente, l’entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO
Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafi 10 e 11)
Altre informazioni integrative – Principi contabili (paragrafo 21)
NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI DA 31 A 42)
B6 Le informazioni integrative previste ai paragrafi da 31 a 42 sono fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, commenti della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.
Informazioni quantitative (paragrafo 34)
B7 Il paragrafo 34(a) dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio dell’entità basati sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità. Se utilizza vari metodi per la gestione di un’esposizione al rischio, l’entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i metodi che forniscono le informazioni più rilevanti e attendibili. Nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.
Massima esposizione al rischio di credito (paragrafo 36(a))
Analisi delle scadenze contrattuali (paragrafo 39(a))
B12 Quando una controparte può scegliere quando un ammontare debba essere pagato, la passività viene inclusa sulla base della prima data alla quale l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l’entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nel primo periodo.
B13 Quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili gli importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all’erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.
B15 Se opportuno, nell’analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie prevista al paragrafo 39(a), l’entità indica separatamente l’analisi degli strumenti finanziari derivati e quella degli strumenti finanziari non derivati. Per esempio, se i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati sono regolati al lordo, sarebbe opportuno distinguerli dai flussi finanziari generati da strumenti finanziari non derivati. Questo perché i flussi finanziari lordi in uscita potrebbero essere accompagnati da relativi flussi in entrata.
B16 Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di riferimento del bilancio.
Rischio di mercato — Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)
B20 Il paragrafo 42 permette all’entità di utilizzare un’analisi di sensitività che rifletta le interdipendenze tra varabili di rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita potenziale e non l’utile potenziale. In questo caso, l’entità può soddisfare le disposizioni del paragrafo 41(a) indicando il tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni di Monte-Carlo), fornendo una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l’intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni di Monte-Carlo) utilizzate.
B21 L’entità deve fornire analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.
Rischio di tasso di interesse
B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nello stato patrimoniale (per esempio, finanziamenti e crediti, e strumenti di debito emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nello stato patrimoniale (per esempio taluni impegni all’erogazione di finanziamenti).
Rischio di valuta
B23 Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del presente IFRS, il rischio di cambio non deriva da strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati in una valuta funzionale.
B24 Un’analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l’entità ha un’esposizione significativa.
Altro rischio di prezzo
B25 Altro rischio di prezzo deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l’entità può indicare l’effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se fornisce garanzie del valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l’entità indica l’aumento o la diminuzione del valore dell’attività a cui la garanzia si applica.
B26 Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità e la partecipazione in una fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Altri esempi includono i contratti a termine e le opzioni per l’acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento finanziario, e gli swaps indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.
B27 In conformità del paragrafo 40(a), la sensitività del conto economico (che deriva, per esempio, da strumenti classificati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico e da riduzioni durevoli di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita) viene indicata separatamente rispetto alla sensitività del patrimonio netto (che deriva, per esempio, da strumenti classificati come disponibili per la vendita).
B28 Gli strumenti finanziari che l’entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né il conto economico né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di conseguenza, non è richiesta un’analisi di sensitività.
Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2007 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.
C1 I riferimenti allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e le Interpretazioni, sono sostituiti con il riferimento allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio , salvo diversamente previsto in appresso.
C5 Nel paragrafo 31 dello IAS 17 Leasing «IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative » è sostituito con «IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative », e nei paragrafi 35, 47 e 56 «IAS 32» è sostituto con «IFRS 7».
C6 Nel paragrafo 72 dello IAS 33 Utile per azione «IAS 32» è sostituito con «IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative ».
Nel giugno 2005 il Board ha emesso le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – L’opzione del fair value (valore equo), da applicare a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1 o gennaio 2006 o da data successiva . Se l’entità applica l’IFRS 7 ai bilanci degli esercizi aventi inizio prima del 1 o gennaio 2006 e non applica le predette modifiche allo IAS 39, per detto esercizio deve modificare l’IFRS 7 come indicato di seguito. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.
Modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio
Il presente documento espone le modifiche allo IAS 1 Presentazione del bilancio . Tali modifiche recepiscono alcune delle proposte contenute nell’ Exposure Draft 7 — Strumenti finanziari: informazioni integrative (ED 7) pubblicato nel luglio 2004. Le restanti proposte dell’ED 7 sono state recepite dall’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative .
Le entità devono applicare le modifiche contenute nel presente documento ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 o gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata.
Nel principio sono aggiunti un titolo e i paragrafi 124A-124C seguenti.
Capitale
124A Un’entità deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare i suoi obiettivi, le sue politiche e le sue procedure di gestione del capitale.
124C Un’entità può gestire il capitale secondo modalità diverse ed essere soggetta ad una serie di requisiti patrimoniali diversi. Ad esempio, un conglomerato può comprendere entità che esercitano attività assicurative ed attività bancarie e che possono inoltre operare in diversi paesi. Quando la pubblicazione in forma aggregata dei requisiti patrimoniali e delle modalità di gestione del capitale rischia di non fornire informazioni utili o di dare agli utilizzatori del bilancio dell’entità un’immagine falsata delle sue risorse patrimoniali, l’entità pubblica informazioni separate per ciascun requisito patrimoniale al quale è soggetta.
Modifiche agli International Financial Reporting Standard
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
IFRS 4 Contratti assicurativi
Contratti di garanzia finanziaria
MODIFICHE A PRINCIPI
Il presente documento espone le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e all'IFRS 4 Contratti assicurativi e le conseguenti modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative . Esso contiene inoltre modifiche alla Basis for Conclusions (Motivazioni per le conclusioni) relativa allo IAS 39 e all'IFRS 4, alla Guidance on implementing IFRS 4 (Indicazioni per l'applicazione dell'IFRS 4) e all'Appendice C che accompagna lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali . Le modifiche derivano dalle proposte di modifica contenute in un Exposure draft of Proposed Amendments relativo allo IAS 39 e all'IFRS 4 — Financial Guarantee Contracts and Credit Insurance — pubblicato nel luglio del 2004.
Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se le entità applicano queste modifiche in un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
MODIFICHE ALLO IAS 39
Nel Principio, è soppresso il paragrafo 3 e sono modificati i paragrafi 2(e), 2(h), 4 e 47. Nel paragrafo 9, è modificata la definizione di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico ed è aggiunta una nuova definizione immediatamente dopo quella di attività finanziarie disponibili per la vendita. Il paragrafo AG4 è rinumerato come AG3A, ed il paragrafo AG4A è modificato e rinumerato come AG4. Sono aggiunti i nuovi paragrafi AG4A e 103B. Il testo del paragrafo 43, che non è modificato, è riprodotto in appresso per comodità. Le modifiche ai paragrafi 2(h) e 47(d) trasferiscono, senza modificarli, i requisiti di valutazione per taluni impegni all'erogazione di finanziamenti dalla sezione «Ambito di applicazione» alla sezione «Valutazione».
Misurazione iniziale di attività e passività finanziarie
43 Quando un'attività o passività finanziaria è inizialmente rilevata, un'entità deve misurarla al suo fair value (valore equo) più, nel caso di un'attività o passività finanziaria non al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, i costi di transazione che sono direttamente attribuibili all'acquisizione o all'emissione di attività o passività finanziarie.
Valutazione successiva di passività finanziarie
AG4A L'affermazione che l'emittente considera i contratti come contratti assicurativi si trova in genere nelle comunicazioni dell'emittente ai clienti e alle autorità di regolamentazione, nei contratti, nella documentazione commerciale e nel bilancio. Inoltre, i contratti assicurativi sono spesso soggetti a disposizioni contabili distinte da quelle di altri tipi di transazione, come ad esempio i contratti emessi da banche o società commerciali. In tali casi, il bilancio dell'emittente include in genere una dichiarazione che l'emittente ha applicato tali disposizioni contabili.
103B Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 4, I contratti di garanzia finanziaria , emanate nel mese di agosto 2005, hanno modificato i paragrafi 2(e), 2(h), 4, 47 e AG4, hanno aggiunto il paragrafo AG4A, hanno aggiunto una nuova definizione di contratti di garanzia finanziaria nel paragrafo 9, e hanno cancellato il paragrafo 3. Un'entità deve applicare tali modifiche nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le suddette modifiche anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente le modifiche collegate allo IAS 32 e all'IFRS 4.
MODIFICHE ALL'IFRS 4
I paragrafi 4(d), B18(g) e B19(f) sono modificati, il paragrafo 41A è aggiunto e una definizione di contratto di garanzia finanziaria è inserita nell'Appendice A dopo la definizione di fair value (valore equo) e prima della definizione di rischio finanziario, come indicato di seguito.
41A Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 4, I contratti di garanzia finanziaria , emanate nel mese di agosto 2005, hanno modificato i paragrafi 4(d), B18(g) e B19(f). Un'entità deve applicare tali modifiche nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o gennaio 2006 o in data successiva. È incoraggiata l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le suddette modifiche anticipatamente, deve indicare tale fatto e applicare contemporaneamente le modifiche collegate allo IAS 39 e allo IAS 32.
APPENDICE A
Definizione dei termini
Contratto di garanzia finanziaria Un contratto che prevede che l'emittente effettui pagamenti prestabiliti al fine di risarcire il possessore di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista sulla base delle clausole contrattuali originali o modificate di uno strumento di debito.
APPENDICE B
MODIFICHE AD ALTRI PRINCIPI
Le entità devono applicare le seguenti modifiche consequenziali allo IAS 32 (e all'IFRS 7, se già lo applicano) quando applicano le modifiche collegate allo IAS 39 e all'IFRS 4.
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative
I paragrafi 4(d) e 12 sono modificati come segue.
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
Il paragrafo 3(d) dell'IFRS 7 e l'elenco di definizioni di termini di cui all'Appendice A dell'IFRS 7 sono modificati, analogamente allo IAS 32, come segue.
APPENDICE A
Definizione dei termini
…
I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nell'IFRS con il significato specificato nello IAS 32 e nello IAS 39.
…
— attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
— contratto di garanzia finanziaria
— attività o passività finanziaria posseduta per negoziazione
…
Riferimenti da aggiornare quando un'entità adotta l'IFRS 7
Quando un'entità applica l'IFRS 7, i riferimenti allo IAS 32 sono sostituiti da riferimenti all'IFRS 7 nei seguenti paragrafi che sono stati aggiunti o modificati dal presente documento: — IAS 39, paragrafo 103B — IFRS 4, paragrafi 4(d) e 41A, e paragrafo B18(g) dell'appendice B (due riferimenti)
INTERPRETAZIONE IFRIC 6
Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico — Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RIFERIMENTI
— IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
PREMESSA
1 Il paragrafo 17 dello IAS 37 specifica che «il fatto (o evento) vincolante» è un evento passato che dà luogo a un'obbligazione attuale che comporta che un'entità non abbia alcuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.
2 Il paragrafo 19 dello IAS 37 prevede che gli accantonamenti siano rilevati solo per le «obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'entità».
3 A seguito dell’adozione della direttiva dell’Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che regolamenta la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE si è posta la questione di quando la passività per lo smaltimento dei RAEE debba essere rilevata. La direttiva distingue tra rifiuti «nuovi» e rifiuti «storici» e tra rifiuti di nuclei domestici e rifiuti di utenti diversi dai nuclei domestici. I rifiuti nuovi riguardano i prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005. Tutte le apparecchiature di nuclei domestici vendute prima di tale data danno origine a rifiuti storici ai fini della direttiva.
4 La direttiva stabilisce che i costi della gestione dei rifiuti storici di apparecchiature di nuclei domestici incombono ai produttori di detto tipo di apparecchiature che sono sul mercato durante un periodo di tempo che deve essere specificato nella legislazione di ciascuno Stato membro (periodo di misura). La direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve istituire un meccanismo affinché i produttori contribuiscano ai costi in misura proporzionale, «ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura.»
5 Diversi termini utilizzati nella presente interpretazione, come ad esempio «quota di mercato» e «periodo di misura», possono essere definiti in modo molto diverso nella legislazione applicabile di ciascuno Stato membro. Ad esempio, la durata del periodo di misura potrebbe essere pari ad un anno o solo ad un mese. Analogamente, la misura della quota di mercato e le formule per il computo dell’obbligazione possono differire nelle varie legislazioni nazionali. Tuttavia tutti questi esempi influiscono solo sulla misura della passività, che non rientra nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
6 La presente interpretazione fornisce orientamenti per quanto riguarda la rilevazione, nel bilancio dei produttori, delle passività per la gestione dei rifiuti, in applicazione della direttiva dell’Unione europea sui RAEE, in relazione alle vendite di apparecchiature «storiche» per nuclei domestici.
7 La presente interpretazione non si occupa né dei rifiuti nuovi né dei rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici. Le passività relative alla gestione di tali rifiuti sono adeguatamente disciplinate dallo IAS 37. Tuttavia, se nella legislazione nazionale i rifiuti nuovi dei nuclei domestici vengono trattati in modo analogo ai rifiuti storici dei nuclei domestici, i principi dell’interpretazione si applicano con riferimento all’ordine gerarchico di cui ai paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8. L’ordine gerarchico di cui allo IAS 8 è rilevante anche per le altre regolamentazioni che impongono obbligazioni comparabili al modello di attribuzione dei costi specificato nella suddetta direttiva dell’Unione europea.
PROBLEMA
INTERPRETAZIONE
9 La partecipazione al mercato durante il periodo di misura è il fatto vincolante conformemente al paragrafo 14, lettera a) dello IAS 37. Di conseguenza, la passività per i costi di gestione dei rifiuti per apparecchiature storiche di nuclei domestici non si crea al momento della fabbricazione o della vendita di tali prodotti. Giacché l’obbligazione relativa alle apparecchiature storiche di nuclei domestici è collegata alla partecipazione al mercato durante il periodo di misura, e non già alla produzione o alla vendita degli articoli da smaltire, vi è obbligazione solo a condizione che esista una quota di mercato durante il periodo di misura. La collocazione nel tempo del fatto vincolante può altresì essere indipendente dal periodo specifico in cui vengono intraprese le attività per la gestione dei rifiuti e vengono sostenuti i relativi costi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
10 L’entità deve applicare la presente interpretazione nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1 o dicembre 2005 o in data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente interpretazione in un esercizio che ha inizio prima del 1 o dicembre 2005, tale fatto deve essere indicato.
TRANSIZIONE
11 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni dello IAS 8.