32006R0121•Regolamento (CE) n. 121/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India
32006R0121Regulation27 gen 2006
del 23 gennaio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1858/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di acciaio originarie, tra l’altro, dell’India
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1) Nell’agosto 1999, con il regolamento (CE) n. 1796/1999 2 , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio (il «prodotto in esame») originarie, tra l’altro, dell’India.
(2) Nel novembre 2005, al termine di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1858/2005 3 , di mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto in esame originarie, tra l’altro, dell’India.
(3) Con decisione 1999/572/CE 4 la Commissione ha accettato l’impegno relativo ai prezzi da parte della società indiana Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. La società ha nel frattempo modificato la ragione sociale ed è ora denominata Usha Martin Ltd («UML»). La variazione della ragione sociale non ha in alcun modo inciso sulle attività della società.
(4) Di conseguenza, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame di origine indiana, fabbricato dalla UML o da qualsiasi altra società ad essa collegata nel mondo, e del tipo oggetto dell’impegno (il «prodotto oggetto dell’impegno»), erano esenti dal dazio antidumping definitivo.
(5) Al riguardo, occorre rilevare che taluni tipi di cavi di fili di acciaio attualmente prodotti dalla UML non venivano esportati verso la Comunità durante il periodo dell’inchiesta che ha determinato l’istituzione di misure antidumping definitive e non rientravano, quindi, nell’ambito dell’esenzione determinata dall’impegno. Pertanto, tali cavi di fili di acciaio erano assoggettati al pagamento del dazio antidumping all’atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità.
B. MANCATO RISPETTO DELL’IMPEGNO
(6) L’impegno offerto dalla UML obbliga la società (e qualsiasi altra società ad essa collegata nel mondo), tra l’altro, ad esportare il prodotto oggetto dell’impegno al primo acquirente indipendente della Comunità almeno al prezzo minimo all’importazione stabilito nell’impegno. Tale prezzo elimina il pregiudizio causato dal dumping. In caso di rivendita nella Comunità al primo acquirente indipendente da parte di importatori collegati, il prezzo di rivendita del prodotto oggetto dell’impegno, al netto di adeguati aggiustamenti che tengano conto delle spese generali, amministrative e di vendita, e di un profitto ragionevole, deve anch’esso collocarsi a livelli che eliminino il pregiudizio causato dal dumping.
(7) Inoltre, le condizioni dell’impegno impongono alla UML di fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate sotto forma di relazioni trimestrali sulle vendite (e rivendite ad opera delle parti collegate nella Comunità) del prodotto in esame originario dell’India. È inteso che tali relazioni riguardino i prodotti oggetto dell’impegno beneficiari dell’esenzione dal dazio antidumping e i tipi di cavi di fili di acciaio non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping.
(8) Salvo indicazioni contrarie, la Commissione presume che le relazioni presentate sulle vendite della UML (e sulle rivendite delle società collegate con sede nella Comunità) siano complete, esaurienti ed esatte in ogni loro parte.
(9) La UML aveva inoltre preso atto che l’esenzione dai dazi antidumping determinata dall’impegno è subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di una «fattura corrispondente all’impegno». Inoltre, la società si è impegnata a non emettere fatture corrispondenti all’impegno per le vendite dei tipi di prodotto in esame non oggetto dell’impegno e quindi assoggettati al dazio antidumping.
(10) Tra le condizioni inerenti all’impegno figura quella secondo cui esso si applica a qualsiasi società collegata, nel mondo, alla UML.
(11) Ai fini del rispetto dell’impegno, la UML ha inoltre accettato di fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione e di permettere verifiche in loco presso i suoi impianti, e quelli delle società collegate, per accertare l’esattezza e la veridicità dei dati presentati nelle summenzionate relazioni trimestrali.
(12) Al riguardo sono state effettuate visite di verifica presso la sede della UML in India e presso una società collegata alla UML a Dubai, la Brunton Wolf Wire Ropes FZE («BWWR»).
(13) La verifica presso la società indiana ha evidenziato che dalle relazioni trimestrali sulle vendite oggetto dell’impegno presentate alla Commissione erano stati omessi quantitativi considerevoli del prodotto in esame non oggetto dell’impegno. Inoltre, le merci in questione erano state vendute dalla UML ai suoi importatori collegati nel Regno Unito e in Danimarca e incluse nelle fatture corrispondenti all’impegno.
(14) La verifica presso la società di Dubai ha evidenziato che taluni cavi di fili di acciaio erano stati esportati verso la Comunità da Dubai e dichiarati all’atto dell’importazione nella Comunità originari degli Emirati arabi uniti, mentre in realtà avevano origine indiana ed erano quindi assoggettati alle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi di fili di acciaio originarie dell’India. Le merci in questione non erano state riportate nella relazione trimestrale sulle vendite oggetto dell’impegno, né erano stati pagati i relativi dazi antidumping, come del resto ha ammesso la stessa società. Inoltre, le merci erano state rivendute al primo acquirente indipendente nella Comunità a prezzi inferiori al prezzo minimo.
(15) La decisione 2006/38/CE della Commissione 5 specifica in dettaglio la natura delle violazioni riscontrate.
(16) Alla luce delle summenzionate violazioni, l’accettazione dell’impegno offerto dalla Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, attualmente denominata Usha Martin Ltd (codice addizionale TARIC A024) è stata revocata con la decisione 2006/38/CE. È necessario quindi istituire immediatamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame esportato verso la Comunità dalla società in questione.
(17) Conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, l’aliquota del dazio antidumping è stabilita in base ai fatti accertati nel corso dell’inchiesta nel cui ambito è stato accettato l’impegno. Poiché l’inchiesta in questione si è conclusa con l’accertamento definitivo del dumping e del pregiudizio con il regolamento (CE) n. 1796/1999, è opportuno fissare l’aliquota del dazio antidumping definitivo al livello e nella forma stabiliti da detto regolamento, vale a dire il 23,8 % del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.
C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1858/2005
(18) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1858/2005,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
La tabella di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1858/2005 è sostituita dalla seguente:
| Paese | Società | Codice addizionale TARIC |
|---|---|---|
| «Sudafrica | Haggie Lower Germiston Road Jupiter PO Box 40072 Cleveland South Africa | A023 » |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1 .
3 GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1 .
4 GU L 217 del 17.8.1999, pag. 63 . Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 1678/2003 ( GU L 238 del 25.9.2003, pag. 13 ).
5 Cfr. pag. 54 della presente Gazzetta ufficiale.
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