del 24 gennaio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Preamble
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali 1 . È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza tuttavia perturbare i mercati dei prodotti di cui trattasi.
(2) Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente per soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale, esso dovrebbe essere pertanto aumentato a decorrere dal 1 o gennaio 2005 e adattato a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
(3) Non è più nell’interesse della Comunità mantenere nel 2006 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2005. Tali prodotti dovrebbero pertanto essere cancellati dalla tabella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(4) In considerazione dell’elevato numero di modifiche da apportare e per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’intero allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
(5) Il regolamento (CE) n. 2505/96 va modificato di conseguenza,
(6) In considerazione dell’importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare i motivi di urgenza di cui al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(7) Poiché l’allegato del presente regolamento deve applicarsi dal 1 o gennaio 2006, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento con effetto a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Articolo 2
Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2005, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 900 tonnellate ad un dazio dello 0 %,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 540 tonnellate ad un dazio dello 0 %.
Articolo 3
Per il periodo contingentale compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2006, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2002 è fissato a 600 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2003 è fissato a 1 400 000 unità,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2030 è fissato a 300 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 4 500 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 1 500 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2624 è fissato a 425 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2837 è fissato a 600 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2975 è fissato a 600 tonnellate,
— il volume contingentale del contingente tariffario 09.2979 è fissato a 800 000 unità.
Articolo 4
I contingenti tariffari 09.2004, 09.2009, 09.2018, 09.2021, 09.2022, 09.2023, 09.2028, 09.2613, 09.2621, 09.2622, 09.2623, 09.2626, 09.2630, 09.2881, 09.2964, 09.2985 e 09.2998 sono chiusi a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2006. Per il Consiglio Il presidente K.-H. GRASSER
1 GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1151/2005 ( GU L 185 del 16.7.2005, pag. 27 ).
1 Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.
2 Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.
3 Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1 o luglio 2005, conformemente al regolamento (CE) n. 1151/2005, saranno interamente dedotte da questa quantità.
1 Il dazio specifico addizionale è applicabile.