del 3 febbraio 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese 1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 3, l’articolo 8, paragrafo 2, l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1552/2005 stabilisce un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese.
(2) Affinché detto regolamento possa essere applicato, occorre che siano adottate disposizioni che stabiliscano i requisiti relativi al campionamento e alla precisione e la numerosità campionaria necessaria perché tali requisiti possano essere soddisfatti e precisino le categorie della NACE e le classi di dimensione secondo le quali i risultati possono essere ripartiti.
(3) La Commissione deve determinare i dati specifici da raccogliere per quanto riguarda le imprese in cui si effettua una formazione e quelle in cui non si effettua una formazione e i vari tipi di formazione professionale.
(4) È necessario adottare disposizioni d’applicazione concernenti i requisiti di qualità per quanto riguarda i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche comunitarie sulla formazione professionale nelle imprese, la struttura delle relazioni sulla qualità e le misure necessarie per la valutazione o il miglioramento della qualità dei dati.
(5) È necessario stabilire il primo anno di riferimento per il quale i dati devono essere raccolti.
(6) È necessario adottare disposizioni riguardanti il formato tecnico appropriato e lo standard di interscambio dei dati trasmessi per via elettronica.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1552/2005 relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese.
Articolo 2
Il primo anno di riferimento per il quale i dati devono essere raccolti è l’anno di calendario 2005.
Articolo 3
Le variabili specifiche che devono essere trasmesse alla Commissione (Eurostat) sono precisate nell’allegato I.
Articolo 4
I requisiti relativi al campionamento e alla precisione, le dimensioni del campione necessarie per soddisfare tali requisiti, le categorie NACE e le classi di dimensione secondo cui i risultati possono essere ripartiti sono specificati nell’allegato II.
Articolo 5
Il controllo dei dati, la correzione degli errori, l’imputazione e la ponderazione sono compito degli Stati membri.
I principi da applicare per l’imputazione e la ponderazione delle variabili sono enunciati nell’allegato III. Ogni deroga a tali principi, esaurientemente motivata, è indicata nella relazione sulla qualità.
Articolo 6
I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) nei modi e nel formato specificati nell’allegato IV.
Articolo 7
Ogni Stato membro effettua una valutazione della qualità dei propri dati, che presenta sotto forma di relazione sulla qualità. Detta relazione è predisposta e presentata alla Commissione (Eurostat) nel formato specificato nell’allegato V.
Articolo 8
Al fine di ottenere un livello elevato di armonizzazione dei risultati dell’indagine tra i paesi, la Commissione (Eurostat), in stretta collaborazione con gli Stati membri, propone raccomandazioni e linee guida metodologiche e pratiche per l’esecuzione dell’indagine, nella forma di un «manuale dell’Unione europea».
Articolo 9
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2006. Per la Commissione Joaquín ALMUNIA Membro della Commissione
1 GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1 .
VARIABILI
Nota:
Il significato dei valori «base» e «chiave» della colonna «gruppo di variabili» è spiegato nell’allegato III.
Il valore «ID» significa che la variabile è una «variabile di identificazione».
Nella colonna «tipo di variabile» il valore «QL» indica una «variabile qualitativa» e «QT» una «variabile quantitativa».
CAMPIONE
- Il registro di imprese utilizzato a fini statistici di cui al regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio 1 , costituisce di norma la principale fonte della base di campionamento. Da tale base è estratto un campione aleatorio stratificato di imprese, rappresentativo a livello nazionale.
- La dimensione del campione è calcolata in modo da assicurare che il valore massimo della semilunghezza dell’intervallo di confidenza al 95 % sia di 0,2 per i parametri stimati, che sono una proporzione delle «imprese formatrici» (tenuto conto del tasso di mancata risposta nel campione) per ciascuno dei 60 elementi stratificati determinati sopra.
1 GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1 ).
Principi di imputazione e ponderazione dei record
I paesi adottano tutte le misure atte a ridurre le mancate risposte parziali e totali. Prima di ricorrere all’imputazione, i paesi cercano, nei limiti del possibile, di utilizzare altre fonti di dati.
Le variabili di base, per le quali non sono ammessi valori mancanti e non è consentita l’imputazione, sono le seguenti:
— A1, A2tot05, B1a, B1b, B2aflag, B2bflag, B2cflag, B2dflag, B2eflag, F1tot05.
Le variabili chiave, per le quali occorre cercare con ogni mezzo di evitare i valori mancanti e per le quali è raccomandata l’imputazione, sono le seguenti:
— A2tot04, A4, A5, C1tot, C3tot, C4tot, C7sub, C7tot, PAC, F2tot.
In caso di mancata risposta parziale, l’imputazione è raccomandata nei seguenti limiti generali (gli esperti degli Stati membri devono in ogni caso attenersi al loro giudizio professionale nell’applicare queste regole):
-
quando un record contiene meno del 50 % delle variabili presentate, è di norma considerato come una mancata risposta totale;
-
per una cella NACE/dimensione, non sono ammesse imputazioni se per più del 50 % delle imprese rispondenti la percentuale di dati mancanti è superiore al 25 % delle variabili quantitative;
-
per una cella NACE/dimensione, l’imputazione di una variabile quantitativa non è ammessa se la proporzione di imprese rispondenti per tale variabile è inferiore al 50 %;
-
per una cella NACE/dimensione data, l’imputazione di una variabile qualitativa non è ammessa se la proporzione di imprese rispondenti per tale variabile è inferiore all’80 %.
Le variabili quantitative e qualitative sono indicate nell’allegato I.
Ogni deroga a questi principi è esaurientemente documentata e giustificata nella relazione nazionale sulla qualità.
Gli Stati membri calcolano e trasmettono un fattore di ponderazione da applicare ad ogni record di dati, insieme a ogni variabile ausiliaria utilizzata per calcolare tale fattore. Le variabili ausiliarie devono essere registrate come variabili EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3 secondo il caso. Il metodo adottato per determinare i fattori di ponderazione è dettagliato nella relazione sulla qualità.
Formato e regole di trasmissione dei file di dati
I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) in forma elettronica tramite un’applicazione software di trasmissione dati sicura (STADIUM/EDAMIS) messa a disposizione dalla Commissione (Eurostat).
I paesi trasmettono a ESTAT due serie di dati verificati:
a) la serie di dati prima dell’imputazione, con le verifiche preliminari;
b) la serie di dati dopo l’imputazione interamente verificata.
Le due serie di dati contengono le variabili specificate nell’allegato I.
I due file sono presentati in formato «comma separated variable» (.csv). Il primo record di ogni file contiene le «denominazioni delle variabili» indicate nell’allegato I. I record seguenti specificano i valori di tali variabili per ogni impresa rispondente.
FORMATO DELLA RELAZIONE SULLA QUALITÀ
1. PERTINENZA
Esecuzione dell’indagine e grado di corrispondenza delle statistiche alle necessità degli utenti attuali e potenziali.
— Descrizione e classificazione degli utenti.
— Necessità particolari di ciascuna categoria di utenti.
— Valutazione della misura in cui tali necessità sono state soddisfatte.
2. PRECISIONE
2.1. Errori campionari
— Descrizione del piano di campionamento e del campione realizzato.
— Descrizione del calcolo delle ponderazioni definitive, compreso il modello di trattamento delle mancate risposte e le variabili ausiliarie utilizzate.
— Stimatore utilizzato, ad esempio stimatore di Horvitz-Thompson.
— Varianza delle stime secondo gli strati del campione.
— Software di stima della varianza.
— In particolare, la descrizione delle variabili ausiliarie o delle informazioni utilizzate, in modo da permettere ad Eurostat di ricalcolare le ponderazioni definitive, cosa necessaria per la stima della varianza.
— In caso di analisi delle mancate risposte, descrizione delle distorsioni nel campione e nei risultati.
Tabelle da fornire (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale):
— numero di imprese nella base di campionamento,
— numero di imprese nel campione.
Tabelle da fornire (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale, ma con attribuzione secondo le caratteristiche osservate delle imprese):
2.2. Errori non campionari
2.2.1. Errori di copertura
— Descrizione del registro utilizzato per il campionamento e della sua qualità generale.
— Informazioni figuranti nel registro e loro frequenza d’aggiornamento.
— Errori dovuti alle divergenze tra la base di campionamento e la popolazione e le sottopopolazioni oggetto di indagine (sovracopertura, sottocopertura, errori di classificazione).
— Metodi utilizzati per ottenere queste informazioni.
— Note relative al trattamento degli errori di classificazione.
Tabelle da fornire (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale, ma con attribuzione secondo le caratteristiche osservate delle imprese):
— numero di imprese,
— rapporto tra il numero di imprese per le quali gli strati osservati corrispondono agli strati di campionamento e il numero di imprese degli strati di campionamento. Indicare se si è tenuto conto delle variazioni di attività.
2.2.2. Errori di misurazione
Se del caso, valutazione degli errori intervenuti nella fase della raccolta dei dati, dovuti ad esempio a :
— Concezione del questionario (risultati dei pre-test o metodi di laboratorio, strategie d’interrogazione) — questionario da presentare in allegato.
— Sistema informativo del rispondente e uso degli archivi amministrativi (corrispondenza tra il concetto amministrativo e quello dell’indagine, ad esempio periodo di riferimento, disponibilità di dati individuali).
— Modalità di raccolta dei dati (confronto di diversi metodi di raccolta dei dati).
— Metodi utilizzati per ridurre questo tipo di errori.
— Commenti dettagliati sui problemi posti dal questionario nel suo insieme o da particolari domande (commenti su tutte le variabili).
— Descrizione e valutazione delle misure adottate per garantire una qualità elevata dei «partecipanti» e garantire che non siano raccolti dati su «eventi partecipanti».
2.2.3. Errori di trattamento
Descrizione della procedura di editing dei dati.
— Sistema e strumenti di trattamento utilizzati.
— Errori dovuti a codifica, editing, ponderazione, tabulazione ecc.
— Verifica della qualità ai livelli macro/micro.
— Ripartizione delle correzioni e degli errori di edit in valori mancanti, errori e anomalie.
2.2.4. Errori dovuti a mancate risposte
— Descrizione delle misure adottate per quanto riguarda i «ricontatti».
— Tasso di risposta totale e parziale.
— Valutazione della mancata risposta totale.
— Valutazione delle mancata risposta parziale.
— Relazione completa sulle procedure d’imputazione, compresi i metodi di imputazione e/o di riponderazione.
— Note metodologiche e risultati dell’analisi delle mancate risposte o di altri metodi di valutazione degli effetti delle mancate risposte.
Tabelle da fornire (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale, ma con attribuzione secondo le caratteristiche osservate delle imprese):
— Tassi di risposta totale 2 .
3. ATTUALITÀ E PUNTUALITÀ
4. ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA
— Risultati che sono stati o saranno comunicati alle imprese.
— Piano di diffusione dei risultati.
— Copia di ogni documento metodologico relativo alle statistiche fornite.
5. COMPARABILITÀ
6. COERENZA
— Confronto delle statistiche relative allo stesso fenomeno o alla stessa variabile tratte da altre indagini o fonti.
— Valutazione della coerenza con le statistiche sulla struttura delle imprese per la variabile «numero di persone occupate», in funzione delle categorie NACE e delle classi di dimensione.
— Valutazione della coerenza della distribuzione per gruppo d’età delle persone occupate (A3a, A3b, A3c) con altre fonti di dati nazionali, in funzione delle categorie NACE e delle classi di dimensione (se disponibile).
— Valutazione della coerenza della distribuzione per gruppo d’età dei partecipanti alla FPC (C2a, C2b, C2c) con altre fonti di dati nazionali, in funzione delle categorie NACE e delle classi di dimensione (se disponibile).
Tabelle da fornire (ripartite per categorie NACE e classi di dimensione secondo il piano di campionamento nazionale, ma con attribuzione secondo le caratteristiche osservate delle imprese):
— numero di persone occupate secondo le statistiche sulla struttura delle imprese [codice 16.11.0 del regolamento (CE) n. 2700/98 della Commissione 3 ],
— numero di persone occupate secondo la IFPC3,
— percentuale di differenza (SSI — IFPC3)/SSI,
— numero di persone occupate per ogni gruppo d’età A3a, A3b ed A3c,
— numero di persone occupate secondo un’altra fonte per ogni gruppo d’età,
— percentuale di differenza per (A3x — altra fonte nazionale A3x)/A3x (dove x = a, b, c),
— numero di partecipanti ad attività di FPC per ogni gruppo d’età C2a, C2b e C2c,
— numero di partecipanti ad attività di FPC secondo un’altra fonte per ogni gruppo d’età,
— percentuale di partecipanti ad attività di FPCc (C2x — altra fonte nazionale per C2x)/C2x (dove x = a, b, c).
7. ONERE E BENEFICIO
1 Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore previsto. È stimato dal rapporto tra la radice quadrata della stima della varianza di campionamento e il valore stimato. La stima della varianza di campionamento deve tenere conto del piano di campionamento e delle variazioni degli strati.
2 Il tasso di risposta totale (per unità) è il rapporto tra il numero dei rispondenti che appartengono al campo dell’indagine e il numero dei questionari inviati alla popolazione selezionata.
4 Il tasso di risposta parziale (per variabile) per una variabile data è il rapporto tra il numero dei dati disponibili e il numero dei dati disponibili e mancanti (uguale al numero dei rispondenti che appartengono al campo dell’indagine).
3 GU L 344 del 18.12.1998, pag. 49 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2003 ( GU L 244 del 29.9.2003, pag. 74 ).