dell'8 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1262/2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1 , in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 9, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1262/2001 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione del regime d’intervento nel settore dello zucchero. Alla luce dell’esperienza acquisita, appaiono opportuni alcuni adattamenti diretti a semplificare il regime e ad armonizzarlo con le pratiche seguite per altri prodotti come i cereali o la polvere di latte.
(2) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede una garanzia di prezzo e di smercio soltanto per lo zucchero prodotto in regime di quote. Occorre pertanto limitare l’accesso all’intervento ai fabbricanti titolari di quote che, in cambio della garanzia sul prezzo, sono tenuti a pagare il prezzo minimo per le barbabietole, rispettando nel contempo il legittimo affidamento dei commercianti specializzati già in possesso del riconoscimento necessario per offrire zucchero all’intervento.
(3) L’esperienza recentemente acquisita nelle operazioni d’intervento concernenti lo zucchero ha evidenziato la necessità di rafforzare i criteri di stoccaggio dello zucchero all’intervento e di riconoscimento dei magazzini e dei sili di stoccaggio, in particolare attribuendo maggiore discrezionalità agli organismi d’intervento. Inoltre è ammesso che in presenza delle condizioni richieste lo zucchero possa rimanere immagazzinato senza rischio di deterioramento per un periodo molto lungo. È necessario quindi modificare le norme relative alle date limite di ritiro, pur mantenendo queste norme, a tutela del legittimo affidamento, per lo zucchero offerto all’intervento prima di una data determinata.
(4) Le procedure d’intervento per lo zucchero devono essere armonizzate con quelle in vigore in altri settori come quello dei cereali o della polvere di latte, in particolare per quanto riguarda i termini per il pagamento a decorrere dalla presentazione delle offerte all’intervento.
(5) Il regolamento (CE) n. 1262/2001, nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1498/2005, prevede le condizioni che devono soddisfare determinati tipi di imballaggio in cui deve essere consegnato lo zucchero acquistato. Allo scopo di garantire la corretta applicazione di tali disposizioni, è necessario apportare alcune precisazioni.
(6) Per facilitare la gestione corrente dell’intervento, in particolare mediante la costituzione di partite omogenee, è opportuno aumentare il quantitativo minimo al di sotto del quale l’organismo d’intervento non è tenuto ad accettare l’offerta.
(7) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1262/2001.
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1262/2001 è modificato come segue.
- All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Agli effetti del presente regolamento, si intende per “partita” un quantitativo minimo di zucchero di 2 000 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio.»
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All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento dello zucchero.»
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L’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 L’organismo d’intervento effettua il pagamento al più presto il centoventesimo giorno a decorrere dal giorno di accettazione dell’offerta, sempreché siano stati eseguiti i controlli relativi alla verifica del peso e delle caratteristiche qualitative delle partite offerte.»
- All'articolo 19, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal testo seguente: «1. All'atto del ritiro per gli zuccheri di cui all’articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), ed entro il termine previsto dall’articolo 16 per gli zuccheri di cui al medesimo paragrafo 4, lettera c), gli esperti riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro interessato oppure gli esperti designati di comune accordo dall'organismo d'intervento e dal venditore provvedono al prelievo di quattro campioni per analisi.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
L’articolo 1, punto 1, lettera b), e punti da 4 a 8, si applica allo zucchero offerto all’intervento a partire dalla data di entrata in vigore.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
2 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 48 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1498/2005 ( GU L 240 del 16.9.2005, pag. 39 ).