del 9 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana 1 , in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione 2 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto riguarda le norme di qualità per le banane.
(2) Le ultime ricerche sulle varietà di banane hanno portato alla creazione di diversi ibridi. È questo il caso della varietà Flhorban 920, un ibrido triploide tra Musa balbisiana X Musa acuminata , che rientra nel gruppo AAA. Con decisione n. 13757 dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali, del 19 luglio 2004, detta varietà ha ottenuto la protezione comunitaria. Gli ibridi devono pertanto rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2257/94.
(3) Viste le particolari condizioni climatiche esistenti a Madera, nelle Azzorre, in Algarve, a Creta e in Laconia, il regolamento (CE) n. 2257/94 consente che le banane ivi prodotte, se classificate nella categoria II, siano commercializzate nella Comunità anche se non raggiungono la lunghezza minima di 14 cm. È opportuno prevedere la stessa deroga per le banane prodotte a Cipro, regione che presenta condizioni climatiche analoghe.
(4) Tenuto conto della domanda del mercato comunitario e della norma del Codex alimentarius relativa alle banane (Codex Stan 205-1997), occorre prendere disposizioni atte a consentire la commercializzazione delle banane sotto forma di frutti individuali.
(5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2257/94.
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2257/94 è modificato come segue.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
2 GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/97 ( GU L 60 dell’1.3.1997, pag. 53 ).