32006R0268•Regolamento (CE) n. 268/2006 del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese
32006R0268Regulation18 feb 2006
del 14 febbraio 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 1212/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1 («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,
vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
(1) Con il regolamento (CE) n. 1212/2005 2 («il regolamento definitivo»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese («l’inchiesta iniziale»).
B. RIESAMI RELATIVI A NUOVI ESPORTATORI
(2) Nell’inchiesta iniziale si è effettuato un campionamento dei produttori esportatori cinesi. Alle società non incluse nel campione a cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (“TEM”) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, è stato attribuito un dazio antidumping dello 0 %, che era stato determinato per l’unica società inclusa nel campione a cui era stato concesso il TEM. Alle società non incluse nel campione a cui è stato concesso il trattamento individuale («TI») ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato attribuito un dazio medio ponderato del 28,6 %, che era stato determinato per le società incluse nel campione a cui era stato concesso il TI. Un dazio nazionale del 47,8 % è stato istituito per tutte le altre società.
(3) A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, non è stato possibile avviare un riesame relativo ai nuovi esportatori per determinare i margini di dumping individuali nell’ambito di questo procedimento, in quanto nell’inchiesta iniziale si era utilizzato il campionamento. Tuttavia, al fine di garantire parità di trattamento fra nuovi produttori esportatori e società che collaborano non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, si ritiene che si dovrebbe prevedere, rispettivamente, di istituire il dazio applicabile alle società che hanno ricevuto il TEM (0 %) o il dazio medio ponderato delle società con TI (28,6 %) a tutti i nuovi produttori esportatori che possono dimostrare di rispondere ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base per la concessione del TEM o alternativamente ai criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 5, per la concessione del TI, e che avrebbero pertanto diritto a un riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
C. IMPEGNI
(4) Alla pubblicazione del regolamento definitivo, la Commissione non ha potuto accettare impegni. Durante l’inchiesta che ha portato all’istituzione di misure definitive, vari produttori esportatori hanno manifestato l’intenzione di offrire un impegno sui prezzi, ma non hanno presentato offerte sufficientemente fondate entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base. Tuttavia, come indicato al considerando 152 del regolamento definitivo, il Consiglio, in considerazione della complessità della questione per gli operatori economici interessati (in prevalenza piccole e medie imprese) e poiché la comunicazione delle conclusioni definitive non è stata preceduta da una comunicazione di conclusioni provvisorie, ha ritenuto che esse dovessero essere autorizzate, in via eccezionale, a completare le loro offerte di impegni oltre detto termine.
(5) Dopo il termine di cui sopra, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic products, «CCCME»), unitamente a venti società o gruppi di società che hanno collaborato, ha offerto un impegno congiunto accettabile.
(6) Con la decisione 2006/109/CE 3 , la Commissione ha accettato l’offerta di impegni. La decisione espone in dettaglio i motivi che giustificano l’accettazione del presente impegno. Il Consiglio riconosce che l’offerta di impegni elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e limita in misura sufficiente il rischio di elusione.
(7) Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto dell’impegno assunto, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping dev’essere subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del presente regolamento. Queste informazioni sono necessarie, inoltre, per consentire alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping.
(8) Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, è opportuno che gli importatori siano consapevoli che un’eventuale violazione dell’impegno può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping per le pertinenti transazioni. Occorre pertanto attuare disposizioni di legge che prevedano l’insorgenza di un’obbligazione doganale, a concorrenza del dazio antidumping appropriato, ogniqualvolta non sia rispettata una o più delle condizioni richieste per l’esenzione. Un’obbligazione doganale dovrebbe pertanto insorgere ogniqualvolta il dichiarante scelga di immettere le merci in libera pratica, vale a dire senza che venga riscosso il dazio antidumping, e sia accertata l’inosservanza di una o più delle condizioni previste dal summenzionato impegno.
(9) In caso di violazione dell’impegno, il dazio antidumping può essere recuperato, a condizione che la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, con riferimento alla specifica transazione oggetto della violazione e, di conseguenza, con una dichiarazione di invalidità della pertinente fattura corrispondente all’impegno. Di conseguenza, a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento di base, ogniqualvolta le autorità doganali accertino che vi sono indicazioni di una violazione dell’impegno, dovrebbero informarne immediatamente la Commissione.
(10) Le società interessate e la CCCME sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi su cui si basa l’accettazione dell’impegno.
(11) Va notato che, in caso di violazione o ritiro dell’impegno oppure in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping si applica automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 1212/2005 è modificato come segue:
| 1) | all’articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Se un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: — durante il periodo dell’inchiesta (dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto al paragrafo 1, — non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, — ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, — opera in condizioni di economia di mercato definite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o alternativamente soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, può modificare il paragrafo 2 aggiungendo il nuovo produttore esportatore i) alle società soggette al dazio dello 0 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, oppure ii) alle società soggette al dazio medio ponderato del 28,6 % applicabile alle società cui è stato concesso il trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.»; | — | durante il periodo dell’inchiesta (dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto al paragrafo 1, | — | non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, | — | ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, | — | opera in condizioni di economia di mercato definite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o alternativamente soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | durante il periodo dell’inchiesta (dal 1 o aprile 2003 al 31 marzo 2004) non ha esportato nella Comunità il prodotto descritto al paragrafo 1, | ||||||||
| — | non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, | ||||||||
| — | ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta su cui si basano le misure o ha assunto l’obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità, | ||||||||
| — | opera in condizioni di economia di mercato definite nell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base o alternativamente soddisfa le condizioni per avere un dazio individuale a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, |
| 2) | dopo l’articolo 1 è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 2 1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, società elencate nella decisione 2006/109/CE della Commissione 4 , periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che: — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità, e — siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno. 2. Un’obbligazione doganale insorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte nell’articolo 1 ed esenti dal dazio antidumping alle condizioni elencate nel paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della seconda condizione di cui al paragrafo 1 i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato. Sono considerati inoltre un’inosservanza i casi in cui la fattura corrispondente all’impegno non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno, a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della pertinente fattura o delle pertinenti fatture corrispondente/i all’impegno. 3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate nel paragrafo 1 e definite più dettagliatamente nel paragrafo 2 può determinare l’insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 5 . Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell'impegno da parte della Commissione. 4 GU L 47 del 17.2.2006, pag. 59 ." 5 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).»;" | — | siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità, e | — | siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e | — | le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità, e | ||||||
| — | siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e | ||||||
| — | le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno. |
l’articolo 2 diventa articolo 3;
l’allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 1212/2005.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006. Per il Consiglio Il presidente K.-H. GRASSER
1 GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17 ).
2 GU L 199 del 29.7.2005, pag. 1 .
3 Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.
«ALLEGATO La fattura commerciale che accompagna le vendite di alcuni tipi di pezzi fusi soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni: 1. l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”; 2. la ragione sociale della società che emette la fattura commerciale, figurante nell’articolo 1 della decisione 2006/109/CE con cui la Commissione accetta l’impegno; 3. il numero della fattura commerciale; 4. la data di emissione della fattura commerciale; 5. il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria; 6. la descrizione esatta delle merci, compresi: — il numero di codice del prodotto (NCP) utilizzato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (ad esempio NCP 1, NCP 2, ecc.), — una descrizione chiara delle merci corrispondente al numero di codice del prodotto in questione, — eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS), — il codice NC, — la quantità (in tonnellate); 7. la descrizione delle condizioni di vendita, compresi: — il prezzo per tonnellata, — le condizioni di pagamento applicabili, — le condizioni di consegna applicabili, — sconti e riduzioni complessivi; 8. il nome della società operante come importatore nella Comunità, nei confronti della quale la società emette direttamente la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno; 9. il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata: “Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci figuranti nella presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/109/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.” »
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