del 20 febbraio 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
Preamble
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo 1 ,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 3 , prevede un’importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare a tappe.
(2) A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero il sostegno del reddito degli agricoltori andrebbe aumentato. Tale misura dovrebbe assumere la forma di un pagamento a favore di tali produttori. Il livello globale del pagamento dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato.
(3) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 4 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.
(4) Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico.
(5) Occorre quindi adattare le norme sui regimi di sostegno diretto stabilite nel regolamento (CE) n. 1782/2003.
(6) Al fine di ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità 5 per il 50 % almeno della quota stabilita dal regolamento (CE) n. 318/2006 ai produttori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero dovrebbe essere concesso un aiuto per un massimo di cinque anni consecutivi.
(7) Il livello del sostegno al reddito individuale dovrebbe essere calcolato sulla base del sostegno del quale l'agricoltore ha beneficiato nel contesto dell'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri.
(8) Per garantire la corretta applicazione del regime di sostegno e per motivi di controllo finanziario, occorre provvedere a che l’importo globale del sostegno al reddito resti entro il limite delle dotazioni nazionali calcolate sulla base dell’anno di riferimento storico e tenendo conto, nei primi quattro anni, degli importi supplementari risultanti dai prezzi derivati.
(9) I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall’adesione di un sostegno ai prezzi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 6 . Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non dovrebbero essere soggetti all’applicazione della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per gli stessi motivi, gli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero inoltre avere la possibilità di concedere il sostegno risultante dalla riforma del settore dello zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto al di fuori di tale regime.
(10) Per garantire la corretta applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, occorre adottare misure riguardanti i problemi specifici che possono sorgere in seguito alla transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico.
(11) Gli Stati membri che hanno optato o opteranno per l’applicazione del regime di pagamento unico solo a decorrere dal 1 o gennaio 2007 dovrebbero essere autorizzati a concedere nel 2006 un sostegno al reddito ai produttori di barbabietole da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero e di sciroppo di inulina sotto forma di un pagamento basato sul numero di ettari coltivati a barbabietole da zucchero e canna da zucchero o cicoria oggetto di un contratto di consegna. Per quanto riguarda il calcolo della componente relativa alla barbabietola da zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire le campagne di commercializzazione da prendere in considerazione su base rappresentativa.
(12) Per risolvere eventuali problemi derivanti dal passaggio dal regime attuale al regime di pagamento unico, occorre autorizzare la Commissione ad adottare le opportune norme transitorie mediante modifica dell’articolo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(13) Affinché determinati pagamenti recentemente introdotti possano essere concessi sotto forma di pagamenti diretti, occorre adeguare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(14) Per tenere conto dell’importo del sostegno al reddito previsto con riguardo al pagamento per lo zucchero, occorre adattare i massimali nazionali riportati negli allegati II, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(15) Sono state riscontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni relative all'aiuto per le colture energetiche. Occorre perciò modificare l'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(16) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:
-
All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell'allegato VII.»
-
All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell'allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»
-
All'articolo 63, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma.»
-
All'articolo 71 bis è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 44, paragrafo 2, si intenda per “ettari ammissibili” qualsiasi superficie agricola dell'azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data. I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell'azienda fissata in conformità del secondo comma dell'articolo 143 ter , paragrafo 5.»
-
L'articolo 71 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 71 quater Massimali I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell'allegato VIII bis . Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non è necessario ridurli. Il paragrafo 1 bis dell'articolo 41, si applica mutatis mutandis.»
-
All'articolo 71 quinquies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 ter , paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3 % purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.»
-
All'articolo 71 quinquies , il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal paragrafo seguente: «6. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.»
-
All'articolo 71 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo: «7. I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.»
-
All'articolo 71 sexies , al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.»
-
Nel capitolo VI del titolo III è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 71 quaterdecies Agricoltori privi di ettari ammissibili In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l'agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all'articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all'articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell'articolo 71quinquies ma che non possegga ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA). In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.»
-
All'articolo 90 il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l'agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.»
-
L'articolo 155 è sostituito dal seguente: «Articolo 155 Altre disposizioni transitorie Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.»
-
Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006. Per il Consiglio Il presidente J. PRÖLL
1 Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
2 Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
3 Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
4 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione ( GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56 ).
5 Cfr. pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.
6 GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ( GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16 ).
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati:
GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1 . Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/2001.» »