32006R0338•Regolamento (CE) n. 338/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
32006R0338Regulation27 mar 2006
del 24 febbraio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune 1 , in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è opportuno adottare misure relative alla classificazione delle merci indicate nell'allegato del detto regolamento.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 stabilisce le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano anche a qualsiasi altra nomenclatura che discende in tutto o in parte dalla menzionata nomenclatura o che introduce sottodivisioni aggiuntive ed è instaurata da misure comunitarie specifiche, ai fini dell'applicazione tariffaria e di altre misure relative al commercio di merci.
(3) Conformemente a queste regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato al presente regolamento sono classificate sotto il/i codice/i NC indicati nella colonna 2, per le ragioni esposte nella colonna 3.
(4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario 2 .
(5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella di cui all’allegato sono classificate, nella nomenclatura combinata, sotto il corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di questa tabella.
Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2006. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione
1 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2175/2005 ( GU L 347 del 30.12.2005, pag. 9 ).
2 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo del Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| Articolo confezionato di materia tessile (100 % cotone), in tessuto greggio, rettangolare, di dimensioni pari a cm 180 × 90 circa, con orli lungo l’altezza e cimose sulla lunghezza. (biancheria da letto) (Cfr. fotografia n. 638) | 6302 31 00 | Classificazione a norma delle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 7 c) della sezione XI, della nota 1 del capitolo 63, nonché del testo dei codici NC 6302 e 6302 31 00 . Il manufatto è «confezionato» ai sensi della nota 7 c) della sezione XI poiché presenta due bordi orlati. Tenuto conto delle caratteristiche del manufatto, del fatto che è lavabile, delle sue dimensioni e del materiale di cui è costituito, esso può essere considerato come biancheria da letto poiché protegge il materasso dalla normale usura quando viene sistemato nel senso della sua larghezza. Questo articolo è pertanto classificato come biancheria da letto ai sensi del codice NC 6302 31 00 . Si vedano anche il paragrafo 1 e il punto 1) delle note esplicative del SA relative alla voce 6302 . |
La fotografia ha carattere puramente informativo.
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