32006R0391•Regolamento (CE) n. 391/2006 della Commissione, del 6 marzo 2006 , recante apertura della gara n. 56/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali
32006R0391Regulation7 mar 2006
del 6 marzo 2006
recante apertura della gara n. 56/2006 CE per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo 1 , in particolare l’articolo 33,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato 2 , stabilisce, fra l’altro, le modalità d’applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d’intervento.
(2) Conformemente all’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all’esportazione a scopi industriali. L’alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantità provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
(3) Dal 1 o gennaio 1999 e ai sensi del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il nuovo regime agromonetario dell’euro 3 , i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro ed i pagamenti debbono essere effettuati in euro.
(4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Si procede alla vendita mediante gara n. 56/2006 CE di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall’organismo d’intervento francese.
La vendita verte su un quantitativo di 109 970 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicate nell’allegato.
La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.
1. Le offerte sono presentate presso la sede dell’organismo d’intervento interessato, detentore dell’alcole oggetto dell’offerta, al seguente indirizzo: Onivins-Libourne, Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231 F-33505 Libourne Cedex Tel. (33-5) 57 55 20 00 Telex 57 20 25 Fax (33-5) 57 55 20 59, oppure spedite all’indirizzo suddetto per raccomandata.
2. Le offerte vanno poste in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 56/2006 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all’organismo d’intervento.
3. Le offerte devono pervenire all’organismo d’intervento interessato entro il 24 marzo 2006 alle ore 12 (ora di Bruxelles).
4. Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol.
I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a 11 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 31 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e cloralio destinati all’esportazione, 37 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 11,5 EUR per ettolitro d’alcole a 100 % vol destinato ad altre utilizzazioni industriali.
Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.
L’organismo d’intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.
La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 ( GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1 ).
2 GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 ( GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8 ).
3 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
GARA PER LA VENDITA N. 56/2006 CE DI ALCOLE DESTINATO A NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI
| Stato membro | Ubicazione | Numero delle cisterne | Volume in ettolitri di alcole a 100 % vol | Riferimento all’articolo del regolamento (CE) n. 1493/1999 | Tipo di alcole | Titolo alcolometrico (in % vol) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCIA | Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye | 6 | 22 535 | 27 | greggio | +92 |
| 11 | 22 560 | 27 | greggio | +92 | ||
| 15 | 22 480 | 28 | greggio | +92 | ||
| 16 | 22 395 | 28 | greggio | +92 | ||
| Onivins-Port-La-Nouvelle Entrepôt d’alcool Av. Adolphe-Turrel, BP 62 F-11210 Port-La-Nouvelle | 5 | 20 000 | 27 | greggio | +92 | |
| Totale | 109 970 |
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