dell'8 marzo 2006
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore delle carni suine
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine 1 , in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione.
(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine occorre procedere alla fissazione di restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75.
(3) Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2759/75, la restituzione per i prodotti indicati all’articolo 1 del medesimo regolamento può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 2 . È necessario che detti prodotti soddisfino i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 3 e dal regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 4 .
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell’allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .
3 GU L 139, del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .
4 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83 .