del 23 marzo 2006
relativo all’autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali 1 , in particolare gli articoli 3 e 9 D,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale 2 , e in particolare l’articolo 25,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 autorizza l’uso di taluni additivi per l’alimentazione animale.
(2) L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 elenca le misure transitorie per le domande di autorizzazione degli additivi alimentari presentate ai sensi della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3) Le domande di autorizzazione degli additivi di cui all’allegato del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4) Le osservazioni iniziali su quelle domande, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Quelle domande continuano perciò a essere trattate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
(5) Il richiedente chiede l’autorizzazione per le forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con glicina sintetica. Le forme chelate possono risolvere alcuni problemi d’assorbimento che si verificano con altre forme. Un prodotto simile è autorizzato con gli amminoacidi derivati dalla proteina di soia. Ma, in questo caso, gli oligoelementi sono chelati con la glicina sintetica, il che richiede un’autorizzazione specifica.
(6) Il richiedente ha presentato una documentazione a sostegno dell’uso di forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con la glicina sintetica nei foraggi.
(7) La Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») di valutare i dati a sostegno della domanda di autorizzazione. A seguito di questa richiesta, il 29 novembre 2005, l’Autorità ha emesso un parere sull’uso nei foraggi di forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con la glicina sintetica.
(8) Secondo il parere dell’Autorità le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte. L’uso di forme chelate di ferro, manganese, rame e zinco con la glicina sintetica può perciò essere autorizzato.
(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Si autorizza l’uso senza un limite di tempo dei preparati appartenenti al gruppo «composti di oligoelementi», specificati nell’allegato, come additivi nell’alimentazione animale e alle condizioni ivi specificate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2006. Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione
1 GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1 . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ( GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37 ).
2 GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8 ).