del 24 marzo 2006
recante fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2006 a determinate misure strutturali o ambientali
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell’euro 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d’applicazione del regime agromonetario dell’euro nel settore agricolo 2 , in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1 o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto.
(2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, prima frase, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare è pari alla media, pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel 2006 il tasso di cambio indicato nell’allegato si applica agli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui al regolamento (CE) n. 2808/98, articolo 4, paragrafo 2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1 .
2 GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 ( GU L 172 del 5.7.2005, pag. 76 ).
Tassi di cambio di cui all’articolo 1
(1 EUR = media dal 1 o dicembre 2005 al 31 dicembre 2005)