del 27 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali 1 , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione 2 , è opportuno chiarire e semplificare alcune disposizioni in esso contenute. Ai fini di un più efficace controllo delle importazioni effettuate nell’ambito di tale contingente tariffario, occorre assegnare un numero d’ordine ad ogni sottocontingente. È inoltre necessario ricordare che per la presentazione delle domande di titoli di importazione si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione 3 , in base alle quali il richiedente all’atto della presentazione della domanda di titolo è tenuto a costituire una cauzione.
(2) Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per periodo settimanale e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.
(3) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.
(4) Per migliorare il controllo delle importazioni nell’ambito del sottocontingente per i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada nella domanda di titolo di importazione e nel titolo di importazione deve essere indicato un solo paese di origine.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue.
- È inserito il seguente articolo 4 bis : «Articolo 4 bis Un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d’ordine e per periodo settimanale di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all’atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.»
- L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78 . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione ( GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11 ).
2 GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50 ).
3 GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 ( GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7 ).
«ALLEGATO Modello per le notifiche di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 4 Contingente all’importazione di frumento tenero aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002 Settimana dal ...al ... Sottocontingente Numero d’ordine Numero dell’operatore Quantitativo richiesto (t) Paese d’origine Quantitativo consegnato (t) Totale dei quantitativi richiesti (t): Totale dei quantitativi consegnati (t) :
Da compilare solo per la notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2375/2002.»