del 7 aprile 2006
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame
Preamble
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame 1 , in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all’esportazione.
(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
(3) Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 2 . È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari 3 .
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 10 aprile 2006.
Final provisions
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 77 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2 ).
2 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22 .
3 GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1 ; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3 .
Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 10 aprile 2006