32006R0612•Regolamento (CE) n. 612/2006 della Commissione, del 19 aprile 2006 , che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
32006R0612Regulation20 apr 2006
del 19 aprile 2006
che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2006 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine 1 ,
visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 2 , in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2006.
(2) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 502/2006 della Commissione, del 28 marzo 2006, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna 3 , ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2006.
(3) È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli d'importazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta integralmente per i numeri d’ordine 09.0001 e 09.0003.
Il presente regolamento entra in vigore il 20 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
1 GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1 ).
2 GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15 . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ( GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33 ).
3 GU L 91 del 29.3.2006, pag. 10 .
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